Art. 90. 
                      Organi regionali e locali 
                    Finalita' del loro intervento 
 
  La cura  e  la  riabilitazione  dei  soggetti  che  fanno  uso  non
terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope  sono  affidate  ai
normali  presidii  ospedalieri,  ambulatoriali,  medici   e   sociali
localizzati   nella   regione,   con   esclusione   degli    ospedali
psichiatrici. 
  In  esecuzione  delle  attribuzioni  previste  dall'articolo  2  le
regioni organizzano, dirigono e coordinano  sul  loro  territorio  le
attivita' curative di cui al precedente comma delegando tali  servizi
alle province e ai comuni. Ugualmente le regioni devono  operare  per
il reinserimento sociale di coloro che, essendo  dediti  all'uso  non
terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno  bisogno  di
assistenza sociale a scopo di prevenzione o di riabilitazione. 
  Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, ai fini sopra
indicati in ogni regione sono costituiti i seguenti organi: 
    1)   un   comitato   regionale   per   la    prevenzione    delle
tossicodipendenze, avente compiti di  coordinamento  e  di  controllo
regionale sugli organi e gli enti abilitati  alla  prevenzione,  alla
cura e alla riabilitazione  dei  soggetti  di  cui  al  primo  comma,
nonche' di raccolta dei dati statistici; 
    2) uno o piu' centri medici e di assistenza  sociale,  costituiti
secondo le necessita' locali, aventi come loro finalita': 
      a) di fornire l'ausilio specialistico occorrente ai  luoghi  di
cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali ed ai singoli medici; 
      b) di determinare le piu' idonee terapie di  disintossicazione,
operando  i  necessari  interventi  e  controlli  sull'attivita'  dei
presidii sanitari; 
      c) di attuare ogni  opportuna  iniziativa  idonea  al  recupero
sociale degli assistiti, interessando in via prioritaria,  quando  e'
possibile, la famiglia. 
    L'istituzione  del  comitato  regionale  e  dei  centri   innanzi
indicati,  puo'  essere  inquadrata  dalle  regioni  in   organi   di
prevenzione e di intervento curativo, riabilitativo e  di  assistenza
sociale, aventi finalita' piu' ampie e ricomprendenti la  prevenzione
e la cura dell'alcoolismo, l'educazione sanitaria  e  sociale  contro
altre intossicazioni voluttuarie e gli  strumenti  per  prevenire  le
forme di devianza che richiedono analoghi modi d'intervento.