Art. 91.
    Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze

  Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e'
presieduto  dall'assessore  regionale  alla sanita' ed e' composto da
medici  psichiatri,  psicologi,  farmacologi, educatori ed assistenti
sociali,  aventi  specifica  competenza  nella  materia, nominati dal
consiglio  regionale. Il consiglio regionale stabilisce il numero dei
componenti, le modalita' per la nomina e sostituzione degli stessi ed
approva   il  regolamento  relativo  al  funzionamento  del  comitato
regionale.
  I  componenti  del comitato, nella loro prima riunione, eleggono un
vice presidente.
  Il comitato regionale, nelle materie di sua competenza, deve essere
sentito  in relazione alle deliberazioni degli organi della regione e
puo',  anche  d'ufficio,  formulare  pareri,  proporre  interventi  e
compiere le opportune indagini conoscitive ed ispezioni.
  Fanno  parte  del  comitato  un  funzionario  del  Ministero  della
sanita',  un  funzionario degli organi periferici del Ministero della
pubblica  istruzione,  un  funzionario  o un ufficiale delle forze di
polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla presente
legge,  una  ispettrice  di polizia, i presidenti dei tribunali per i
minorenni  aventi  giurisdizione  nella  regione e i presidenti delle
sezioni specializzate indicate nell'articolo 101.
  Il  comitato puo' richiedere informazioni concernenti le materie di
sua  competenza  a  qualsiasi  organo  della pubblica amministrazione
operante nell'ambito regionale.
  Ai  componenti  del  comitato  non  puo'  essere  attribuita alcuna
indennita' o gettone di presenza.