Art. 91. Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e' presieduto dall'assessore regionale alla sanita' ed e' composto da medici psichiatri, psicologi, farmacologi, educatori ed assistenti sociali, aventi specifica competenza nella materia, nominati dal consiglio regionale. Il consiglio regionale stabilisce il numero dei componenti, le modalita' per la nomina e sostituzione degli stessi ed approva il regolamento relativo al funzionamento del comitato regionale. I componenti del comitato, nella loro prima riunione, eleggono un vice presidente. Il comitato regionale, nelle materie di sua competenza, deve essere sentito in relazione alle deliberazioni degli organi della regione e puo', anche d'ufficio, formulare pareri, proporre interventi e compiere le opportune indagini conoscitive ed ispezioni. Fanno parte del comitato un funzionario del Ministero della sanita', un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla presente legge, una ispettrice di polizia, i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella regione e i presidenti delle sezioni specializzate indicate nell'articolo 101. Il comitato puo' richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale. Ai componenti del comitato non puo' essere attribuita alcuna indennita' o gettone di presenza.