Art. 93. Assistenti volontari I direttori dei centri medici e di assistenza sociale possono autorizzare persone idonee all'assistenza e alla educazione a frequentare i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti. L'attivita' prevista nel comma precedente non puo' essere retribuita.