Art. 93.
                        Assistenti volontari

  I  direttori  dei  centri  medici  e  di assistenza sociale possono
autorizzare   persone  idonee  all'assistenza  e  alla  educazione  a
frequentare  i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di
prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.
  L'attivita'   prevista   nel   comma  precedente  non  puo'  essere
retribuita.