Art. 94.
                           Enti ausiliari

  Il  consiglio  regionale,  sentito  il parere del comitato previsto
dagli  articoli  90  e  91,  puo'  concedere  l'esercizio  di singole
attivita'  fra  quelle  attribuite  ai  centri medici e di assistenza
sociale  di  cui all'articolo 90 ad associazioni, enti ed istituzioni
pubbliche  o  private  che  abbiano  come  loro  specifica  finalita'
l'assistenza sanitaria, sociale e la riabilitazione di ogni categoria
di persone in stato di necessita', senza scopo di lucro.
  Il  consiglio  regionale,  accertata  l'idoneita' dei richiedenti e
ottenuta  ogni  garanzia sui metodi usati per il raggiungimento degli
obiettivi,  autorizza la stipulazione con dette associazioni, enti ed
istituzioni  di apposite convenzioni contenenti i reciproci diritti e
doveri, anche di carattere economico-finanziario.
  Le  convenzioni  di  cui al comma precedente devono essere conformi
allo  schema tipo predisposto dal Ministero della sanita', sentito il
consiglio di cui all'articolo 10.
  L'attivita'  che  associazioni,  enti  ed istituzioni esplichino in
esecuzione  delle  convenzioni di cui al secondo comma, e' sottoposta
al  controllo  e agli indirizzi di programmazione della regione nella
materia.