Art. 52.
                          Operatore tecnico

  L'operatore  tecnico  svolge attivita' tecniche corrispondenti alla
qualificazione  professionale  posseduta, nell'ambito delle direttive
ricevute.  Provvede  all'esecuzione dei compiti affidatigli anche con
l'impiego  di  macchine la cui utilizzazione non comporta valutazione
diretta di merito.
  Svolge,  inoltre,  attivita'  finalizzata  alla  propria formazione
professionale.