Art. 52. Operatore tecnico L'operatore tecnico svolge attivita' tecniche corrispondenti alla qualificazione professionale posseduta, nell'ambito delle direttive ricevute. Provvede all'esecuzione dei compiti affidatigli anche con l'impiego di macchine la cui utilizzazione non comporta valutazione diretta di merito. Svolge, inoltre, attivita' finalizzata alla propria formazione professionale.