Art. 122
Trasformazione della societa'
1. La trasformazione della societa' non costituisce realizzo ne'
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese
quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
2. In caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche in societa' non soggetta a tale
imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio
del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione
e' determinato secondo le disposizioni applicabili prima della
trasformazione in base alle risultanze di apposito conto dei profitti
e delle perdite.
3. Nel caso di trasformazione di una societa' non soggetta
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' soggetta
a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con
utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la
trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della
loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di
distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta
l'applicazione del comma 2 dell'articolo 44.
4. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche in societa' non soggetta a tale
imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse
quelle di cui al comma 1 dell'articolo 44, sono imputate ai soci, a
norma dell'articolo 5:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate
per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la
trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro
origine;
b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non
siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta
indicazione. Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di
imposta di cui all'articolo 14 a condizione che la dichiarazione dei
redditi della societa' rechi le indicazioni prescritte nel comma 7
dell'articolo 105; il credito di imposta non spetta per le riserve di
cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 105 ed e'
ridotto del 15 per cento per quelle di cui al comma 4 dello stesso
articolo.