Art. 123
Fusione di societa'
1. La fusione tra piu' societa' non costituisce realizzo ne'
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle
societa' fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di
avviamento. Le plusvalenze e minusvalenze risultanti dalle situazioni
patrimoniali prescritte dall'articolo 2502 del codice civile non si
considerano iscritte in bilancio.
2. Nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla
fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo
iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni
o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societa' fuse possedute da altre, ne' delle plusvalenze dei beni
delle societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative alle
rimanenze e il valore di avviamento, iscritte in bilancio in luogo e
fino a concorrenza del disavanzo.
3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa' risultante
dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti
delle societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi,
salvo quanto stabilito nei commi 4 e 5.
4. I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio
delle societa' fuse o incorporate concorrono a formare il reddito
della societa' risultante dalla fusione o incorporante se e nella
misura in cui non siano stati ricostituiti nel suo bilancio. Questa
disposizione non si applica per i fondi tassabili solo in caso di
distribuzione i quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di
fusione o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale
complessivo delle societa' partecipanti alla fusione al netto delle
quote del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o
da altre, concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o
di riduzione del capitale per esuberanza; quelli che anteriormente
alla fusione sono stati imputati al capitale delle societa' fuse o
incorporate si intendono trasferiti nel capitale della societa'
risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il
reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
5. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa
la societa' incorporante, non possono essere portate in diminuzione
del reddito della societa' risultante dalla della fusione o
incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del
rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione
patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi
anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa.
6. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo
compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha
effetto la fusione e' determinato, secondo le disposizioni
applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze
di apposito conto dei profitti e delle perdite.
7. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle imposte sui
redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore
a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle
societa' fuse o incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si
e' chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.