Art. 123 
                         Fusione di societa' 
 
  1. La fusione  tra  piu'  societa'  non  costituisce  realizzo  ne'
distribuzione  delle  plusvalenze  e  minusvalenze  dei  beni   delle
societa' fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di
avviamento. Le plusvalenze e minusvalenze risultanti dalle situazioni
patrimoniali prescritte dall'articolo 2502 del codice civile  non  si
considerano iscritte in bilancio. 
  2. Nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla
fusione o incorporante non si tiene  conto  dell'avanzo  o  disavanzo
iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle  azioni
o quote o dell'annullamento delle azioni  o  quote  di  alcuna  delle
societa' fuse possedute da altre,  ne'  delle  plusvalenze  dei  beni
delle societa' fuse o  incorporate,  comprese  quelle  relative  alle
rimanenze e il valore di avviamento, iscritte in bilancio in luogo  e
fino a concorrenza del disavanzo. 
  3. Dalla data in cui ha effetto la fusione la  societa'  risultante
dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi  e  nei  diritti
delle societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui  redditi,
salvo quanto stabilito nei commi 4 e 5. 
  4. I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo  bilancio
delle societa' fuse o incorporate concorrono  a  formare  il  reddito
della societa' risultante dalla fusione o  incorporante  se  e  nella
misura in cui non siano stati ricostituiti nel suo  bilancio.  Questa
disposizione non si applica per i fondi tassabili  solo  in  caso  di
distribuzione i quali, se e nel  limite  in  cui  vi  sia  avanzo  di
fusione o aumento di capitale per  ammontare  superiore  al  capitale
complessivo delle societa' partecipanti alla fusione al  netto  delle
quote del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa  o
da altre, concorrono a formare il reddito della  societa'  risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione  dell'avanzo  o
di riduzione del capitale per esuberanza;  quelli  che  anteriormente
alla fusione sono stati imputati al capitale delle  societa'  fuse  o
incorporate si  intendono  trasferiti  nel  capitale  della  societa'
risultante dalla fusione o incorporante e concorrono  a  formarne  il
reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza. 
  5. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa
la societa' incorporante, non possono essere portate  in  diminuzione
del  reddito  della  societa'  risultante  dalla  della   fusione   o
incorporante per la parte del loro ammontare che  eccede  quello  del
rispettivo  patrimonio   netto   quale   risulta   dalla   situazione
patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto  mesi
anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa. 
  6. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo
compreso tra l'inizio del periodo di imposta e  la  data  in  cui  ha
effetto  la  fusione  e'   determinato,   secondo   le   disposizioni
applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze
di apposito conto dei profitti e delle perdite. 
  7. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle  imposte  sui
redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore
a quella in cui si e' chiuso l'ultimo  esercizio  di  ciascuna  delle
societa' fuse o incorporate o a quella, se piu' prossima, in  cui  si
e' chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.