Art. 124
Liquidazione ordinaria
1. In caso di liquidazione dell'impresa o della societa' il reddito
di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e
l'inizio della liquidazione e' determinato in base ad apposito conto
dei profitti e delle perdite, ovvero a norma dell'articolo 79 o
dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti; il conto dei profitti
e delle perdite deve essere redatto, per le societa', in conformita'
alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'articolo
2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio
della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, e' quella in
cui ne viene data comunicazione all'ufficio delle imposte mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo
compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato
in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di
cui agli articoli 79 e 80. Se la liquidazione si protrae oltre
l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua
frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio
intermedio e' determinato in via provvisoria in base al rispettivo
bilancio, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne
ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale.
Se la liquidazione si protrae per piu' di tre esercizi, compreso
quello in cui ha avuto inizio, nonche' in caso di omessa
presentazione del bilancio finale, i redditi cosi' determinati,
ancorche' gia' tassati separatamente a norma degli articoli 16 e 18,
si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo
dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci
per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude
in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8.
3. Per le societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la
chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio
finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha
avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale
esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e' determinato
in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio
in base al bilancio finale; le perdite di esercizio anteriori
all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai
sensi dell'articolo 102 sono ammesse in diminuzione in sede di
conguaglio. Se la liquidazione si protrae per piu' di cinque
esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonche' in caso di
omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in
via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme
percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorche' gia' tassati
separatamente a norma degli articoli 16 e 18, concorrono a formarne
il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.
4. Per i redditi degli immobili non strumentali compresi nella
liquidazione l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso a
titolo definitivo anche per la frazione di esercizio e per gli
esercizi intermedi di cui ai commi 2 e 3.