Art. 125 
                  Fallimento e liquidazione coatta 
 
  1. Nei casi di fallimento e di liquidazione  coatta  amministrativa
il reddito di impresa  relativo  al  periodo  compreso  tra  l'inizio
dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento  o  il  provvedimento
che ordina la liquidazione e' determinato in base al bilancio redatto
dal  curatore  o  dal  commissario  liquidatore.   Per   le   imprese
individuali e per le societa' in nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice il detto reddito concorre a formare il  reddito  complessivo
dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei  soci
relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione
di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione. 
  2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra  l'inizio
e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia  la  durata
di  questo  ed  anche  se  vi  e'  stato  esercizio  provvisorio,  e'
costituito dalla differenza tra il residuo  attivo  e  il  patrimonio
netto dell'impresa o  della  societa'  all'inizio  del  procedimento,
determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. 
  3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome  collettivo
e in accomandita  semplice  la  differenza  di  cui  al  comma  2  e'
diminuita  dei  corrispettivi  delle  cessioni  di   beni   personali
dell'imprenditore  o  dei  soci  compresi  nel  fallimento  o   nella
liquidazione ed e' aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o
dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore.  Ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  il  reddito  che  ne
risulta, al  netto  dell'imposta  locale  sui  redditi,  e'  imputato
all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel
periodo di imposta in cui si e' chiuso il procedimento; se questo  si
chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per i
redditi relativi ai beni e diritti  non  compresi  nel  fallimento  o
nella liquidazione a norma dell'articolo  46  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli
obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci. 
  4. L'imposta locale sui redditi afferente  il  reddito  di  impresa
relativo al periodo di durata del procedimento  e'  commisurata  alla
differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e' prelevata sulla stessa. Per  i
redditi di ciascuno  degli  immobili  non  strumentali  compresi  nel
fallimento o nella liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun  anno
di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento  ed  e'
prelevata, nel  complessivo  ammontare,  sul  prezzo  ricavato  dalla
vendita. 
  5. La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede  di  concordato
preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e  minusvalenze
dei beni, comprese quelle relative alle  rimanenze  e  il  valore  di
avviamento. 
 
          Nota all'art. 125:
            Si  riporta  il  testo  dell'art. 46 del regio decreto 16
          marzo   1942,   n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del
          concordato  preventivo,  dell'amministrazione controllala e
          della liquidazione coatta amministrativa):
            "Art.  46  (Beni non compresi nel fallimento). - Non sono
          compresi nel fallimento:
              1)   i   beni  ed  i  diritti  di  natura  strettamente
          personale;
              2)   gli   assegni  aventi  carattere  alimentare,  gli
          stipendi,  pensioni,  salari e cio' che il fallito guadagna
          con la stia attivita', entro i limiti di quanto occorre per
          il mantenimento suo e della famiglia;
              3)  i  frutti  derivanti dall'usufrutto legale sui beni
          dei  Figli  ed  i redditi dei beni costituiti in patrimonio
          familiare,  salvo  quanto e' disposto dagli artt. 170 e 326
          del codice civile;
              4)  i  frutti  dei  beni costituiti in dote e i crediti
          dotali,  salvo  quanto e' disposto dall'art. 188 del codice
          civile;
              5)  le  cose  che  non  possono  essere  pignorate  per
          disposizione di legge.
            -  I  limiti  previsti  nel  n. 2 di questo articolo sono
          fissati con decreto del giudice delegato".