Art. 125
Fallimento e liquidazione coatta
1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa
il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio
dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento
che ordina la liquidazione e' determinato in base al bilancio redatto
dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese
individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo
dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci
relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione
di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio
e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata
di questo ed anche se vi e' stato esercizio provvisorio, e'
costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio
netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento,
determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.
3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 e'
diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali
dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella
liquidazione ed e' aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o
dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne
risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, e' imputato
all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel
periodo di imposta in cui si e' chiuso il procedimento; se questo si
chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per i
redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o
nella liquidazione a norma dell'articolo 46 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli
obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa
relativo al periodo di durata del procedimento e' commisurata alla
differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e' prelevata sulla stessa. Per i
redditi di ciascuno degli immobili non strumentali compresi nel
fallimento o nella liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun anno
di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e'
prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla
vendita.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato
preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze
dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di
avviamento.
Nota all'art. 125:
Si riporta il testo dell'art. 46 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllala e
della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento). - Non sono
compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente
personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli
stipendi, pensioni, salari e cio' che il fallito guadagna
con la stia attivita', entro i limiti di quanto occorre per
il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni
dei Figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio
familiare, salvo quanto e' disposto dagli artt. 170 e 326
del codice civile;
4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti
dotali, salvo quanto e' disposto dall'art. 188 del codice
civile;
5) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
- I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono
fissati con decreto del giudice delegato".