Art. 113.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province
autonome
1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi
del presente testo unico.
2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai
servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le
seguenti funzioni:
a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e
psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la
famiglia;
b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo
stato di tossicodipendenza;
c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di
disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare
riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato
di tossicodipendenza;
d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma
terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di
altre strutture individuate dalla regione;
e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di
interventi di informazione e prevenzione;
f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private
che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra
queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le
associazioni di cui all'art. 114;
g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei
servizi.
3. Detti servizi, istituiti presso le unita' sanitarie locali
singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si
avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la
riabilitazione dei tossicodipendenti.