Art. 113. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1) 
Prevenzione ed interventi da parte delle  regioni  e  delle  province
                              autonome 
 
  1. Le funzioni di prevenzione  e  di  intervento  contro  l'uso  di
sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano,  secondo  i  principi
del presente testo unico. 
  2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze  in  ordine  ai
servizi    pubblici    per    l'assistenza     socio-sanitaria     ai
tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano,  tra  l'altro,  le
seguenti funzioni: 
    a)  analisi  delle   condizioni   cliniche,   socio-sanitarie   e
psicologiche  del  tossicodipendente  anche  nei  rapporti   con   la
famiglia; 
    b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare  lo
stato di tossicodipendenza; 
    c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie  di
disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare
riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate  allo  stato
di tossicodipendenza; 
    d)  elaborazione,  attuazione  e   verifica   di   un   programma
terapeutico e socio-riabilitativo, da  svolgersi  anche  a  mezzo  di
altre strutture individuate dalla regione; 
    e) progettazione ed esecuzione in forma diretta  o  indiretta  di
interventi di informazione e prevenzione; 
    f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private
che operano  nel  settore  delle  tossicodipendenze  e  raccordo  tra
queste, i servizi e, ove  costituiti,  i  consorzi,  i  centri  e  le
associazioni di cui all'art. 114; 
    g) rilevazione dei dati  statistici  relativi  a  interventi  dei
servizi. 
  3. Detti servizi,  istituiti  presso  le  unita'  sanitarie  locali
singole o  associate,  rivestono  carattere  interdisciplinare  e  si
avvalgono di personale qualificato per la  diagnosi,  la  cura  e  la
riabilitazione dei tossicodipendenti.