Art. 114.
(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 28, comma 1)
Compiti di assistenza degli enti locali
1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria
competenza i comuni e le comunita' montane, avvalendosi ove possibile
delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante
loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o
a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o
riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero
dei tossicodipendenti:
a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale
mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o
indiretta, di interventi programmati:
b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le
autorita' scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e
sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la
dispersione scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del
tossicodipendente.
2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo'
essere affidato dai comuni e dalle comunita' montane o dalle loro
associazioni alle competenti unita' sanitarie locali.