Art. 114. 
           (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 28, comma 1) 
               Compiti di assistenza degli enti locali 
 
  1.  Nell'ambito  delle  funzioni  socio-assistenziali  di   propria
competenza i comuni e le comunita' montane, avvalendosi ove possibile
delle associazioni di cui all'art. 115,  perseguono,  anche  mediante
loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia  o
a mezzo di loro associazioni, senza fini  di  lucro,  riconosciute  o
riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero
dei tossicodipendenti: 
    a) prevenzione della emarginazione e del  disadattamento  sociale
mediante  la  progettazione  e  realizzazione,  in  forma  diretta  o
indiretta, di interventi programmati: 
    b)  rilevazione  ed  analisi,  anche  in  collaborazione  con  le
autorita' scolastiche, delle cause  locali  di  disagio  familiare  e
sociale  che  favoriscono  il  disadattamento  dei   giovani   e   la
dispersione scolastica; 
    c)   reinserimento   scolastico,   lavorativo   e   sociale   del
tossicodipendente. 
  2. Il perseguimento degli  obiettivi  previsti  dal  comma  1  puo'
essere affidato dai comuni e dalle comunita'  montane  o  dalle  loro
associazioni alle competenti unita' sanitarie locali.