Art. 115.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Enti ausiliari
1. I comuni, le comunita' montane, i loro consorzi ed associazioni,
i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unita'
sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art.
114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato
o degli enti ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di
lucro la loro attivita' con finalita' di prevenzione del disagio
psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione
con finalita' di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale
della personalita', di formazione professionale e di orientamento al
lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113
e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i
centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale degli assistiti.