Art. 115. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1) 
                           Enti ausiliari 
 
  1. I comuni, le comunita' montane, i loro consorzi ed associazioni,
i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti  dalle  unita'
sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 
114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di  volontariato
o degli enti ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di
lucro la loro attivita' con  finalita'  di  prevenzione  del  disagio
psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e  reinserimento  dei
tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro  emanazione
con finalita' di educazione dei giovani, di sviluppo  socio-culturale
della personalita', di formazione professionale e di orientamento  al
lavoro. 
  2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113
e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i
centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera  di  prevenzione,
recupero e reinserimento sociale degli assistiti.