Art. 116. 
        (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, commi 1 e 2) 
                    Albi regionali e provinciali 
 
  1. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale,
istituiscono un albo degli enti di cui all'art.  115  che  gestiscono
strutture per la  riabilitazione  ed  il  reinserimento  sociale  dei
tossicodipendenti. 
  2.  L'iscrizione  all'albo  e'   condizione   necessaria   per   lo
svolgimento delle attivita' indicate nell'art. 115 ed e'  subordinata
al possesso dei seguenti requisiti minimi: 
    a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o  natura
di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli  articoli
12 e seguenti del codice civile; 
    b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate  al  tipo  di
attivita' prescelta; 
    c)   personale   sufficiente   ed   esperto   in    materia    di
tossicodipendenti. 
  3. Il diniego di iscrizione agli  albi  deve  essere  motivato  con
espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma
2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti  dalla
legislazione regionale ai sensi del comma 4. 
  4.  Le  regioni  e  le  province  autonome,  tenuto   conto   delle
caratteristiche di autorizzazione  di  ciascuno  degli  enti  di  cui
all'art. 115, stabiliscono  gli  eventuali  requisiti  specifici,  le
modalita' di accertamento e  certificazione  dei  requisiti  indicati
alle lettere b) e c) del comma 2 e le  cause  che  danno  luogo  alla
cancellazione dagli albi. 
  5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno piu' sedi
operative, in Italia o all'estero,  devono  iscriverle  separatamente
ciascuna sull'albo territorialmente competente;  dette  sedi  debbono
possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2.  Per
le sedi operative situate all'estero e'  territorialmente  competente
l'albo presso il quale e' stata  iscritta  la  sede  centrale  o,  in
subordine, l'albo presso  il  quale  e'  stata  effettuata  la  prima
iscrizione. 
  6. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria, oltre che per la
stipula delle convenzioni di cui all'art. 117, per: 
    a) l'impiego degli enti per le finalita' di cui all'art. 94; 
    b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi  di  abitazione  o  di
privata dimora ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale,
nonche' dell'art. 47-  ter  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,
aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; 
    c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132; 
    d) l'istituzione di corsi statali sperimentali  di  cui  all'art.
105, comma 6, e le utilizzazioni  di  personale  docente  di  cui  al
medesimo art. 105, comma 7. 
  7. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
istituiscono altresi' speciali albi degli enti e  delle  persone  che
gestiscono con fini di lucro strutture per  la  riabilitazione  e  il
reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 
  8. Per le finalita' indicate nel comma 1  dell'art.  65  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e  le  province
autonome di cui al comma  7  sono  abilitate  a  ricevere  erogazioni
liberali fatte ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  del  suddetto
articolo. Le regioni e le province  autonome  ripartiscono  le  somme
percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo  i  programmi  da
questi  presentati  ed  i  criteri  predeterminati  dalle  rispettive
assemblee. 
  9. Nel caso le regioni e le province  autonome  non  provvedano  ad
istituire gli albi di cui  al  presente  articolo  gli  enti  di  cui
all'art. 115 sono temporaneamente registrati dalle  regioni  e  dalle
province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata  legge,
sulla base di certificazione  notarile  attestante  il  possesso  dei
requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione  dei
requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I  predetti  enti,  nel
caso  siano  successivamente  ammessi   all'iscrizione   agli   albi,
conservano come anzianita'  di  iscrizione  la  data  della  suddetta
registrazione. 
 
          Note all'art. 116:
             -   Gli   articoli  12  e  seguenti  del  codice  civile
          disciplinano l'acquisto della personalita' giuridica  delle
          associazioni di carattere privato.
             -  Il testo dell'art. 284 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
             "Art.   284   (Arresti   domiciliari).   -   1.  Con  il
          provvedimento  che  dispone  gli  arresti  domiciliari,  il
          giudice  prescrive  all'imputato  di non allontanarsi dalla
          propria abitazione o  da  altro  luogo  di  privata  dimora
          ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
             2.  Quando  e'  necessario,  il  giudice impone limiti o
          divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con
          persone  diverse  da  quelle che con lui coabitano o che lo
          assistono.
             3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle sue
          indispensabili esigenze di vita ovvero versa in  situazione
          di  assoluta  indigenza,  il  giudice  puo' autorizzarlo ad
          assentarsi nel corso della giornata dal  luogo  di  arresto
          per  il  tempo  strettamente necessario per provvedere alle
          suddette  esigenze  ovvero  per  esercitare  una  attivita'
          lavorativa.
             4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche
          di propria iniziativa, possono controllare in ogni  momento
          l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
             5.  L'imputato  agli arresti domiciliari si considera in
          stato di custodia cautelare".
             -  Il  testo  dell'art. 47- ter della legge n. 354/1975,
          introdotto dall'art. 13 della  legge  n.  663/1986,  e'  il
          seguente:
             "Art.  47-  ter  (Detenzione  domiciliare). - 1. La pena
          della  reclusione  non  superiore  a  due  anni,  anche  se
          costituente  parte residua di maggior pena, nonche' la pena
          dell'arresto, possono essere espiate, se non  vi  e'  stato
          affidamento  in  prova  al  servizio sociale, nella propria
          abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in  un
          luogo  pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:
              1)  donna incinta o che allatta la propria prole ovvero
          madre di prole  di  eta'  inferiore  a  tre  anni  con  lei
          convivente;
              2)  persona  in  condizioni  di  salute particolarmente
          gravi  che  richiedono  costanti  contatti  con  i  presidi
          sanitari territoriali;
              3)  persona  di  eta'  superiore  a 65 anni, se inabile
          anche parzialmente;
              4)  persona  di  eta' minore di 21 anni, per comprovate
          esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
             2.  La  detenzione  domiciliare non puo' essere concessa
          quando  e'  accertata  l'attualita'  di  collegamenti   del
          condannato  con la criminalita' organizzata o di una scelta
          di criminalita'.
             3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita
          nei confronti di persona che trovasi in stato di liberta' o
          ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di
          essa, in regime  di  arresti  domiciliari,  si  applica  la
          procedura di cui al comma 4 dell'art. 47.
             4.   Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
          detenzione  domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'  secondo
          quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 254-quater del
          codice di procedura penale (vedi ora l'art. 284, commi 3  e
          4,  del  nuovo  codice  di  procedura penale, approvato con
          D.P.R. n. 447/1988, n.d.r.). Si applica il quinto comma del
          medesimo  articolo.  Determina  e  impartisce  altresi'  le
          disposizioni per gli interventi del servizio sociale.  Tali
          prescrizioni  e  disposizioni possono essere modificate dal
          magistrato di sorveglianza competente per il luogo  in  cui
          si svolge la detenzione domiciliare.
             5.  Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
          detenzione  domiciliare  non  e'   sottoposto   al   regime
          penitenziario  previsto dalla presente legge e dal relativo
          regolamento   di    esecuzione.    Nessun    onere    grava
          sull'amministrazione  penitenziaria per il mantenimento, la
          cura e l'assistenza medica del condannato  che  trovasi  in
          detenzione domiciliare.
             6.   La   detenzione   domiciliare  e'  revocata  se  il
          comportamento del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle
          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
          prosecuzione delle misure.
             7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare
          le condizioni previste nel comma 1.
             8.  Il  condannato  che,  essendo in stato di detenzione
          nella propria abitazione o in un altro dei luoghi  indicati
          nel  comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art.
          385  del  codice  penale.  Si   applica   la   disposizione
          dell'ultimo comma dello stesso articolo.
             9.  La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa
          la sospensione del beneficio e la condanna  ne  importa  la
          revoca".
             -  L'art.  65 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. n. 917/1986, e' cosi' formulato:
             "Art.  65  (Oneri  di  utilita'  sociale). - 1. Le spese
          relative ad opere o servizi utilizzabili dalla  generalita'
          dei  dipendenti  o  categorie di dipendenti volontariamente
          sostenute   per   specifiche   finalita'   di   educazione,
          istruzione,  ricreazione,  assistenza sociale e sanitaria o
          culto, sono deducibili per  un  ammontare  complessivo  non
          superiore  al  5  per  mille dell'ammontare delle spese per
          prestazioni   di   lavoro   dipendente   risultante   dalla
          dichiarazione dei redditi.
             2. Sono inoltre deducibili:
               a)  le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra  quelle  indicate  nel  comma  1 o finalita' di ricerca
          scientifica, nonche' i contributi di cui al  secondo  comma
          dell'art.  8  della  legge  8  marzo  1985,  n.  73, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
               b)  le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente  finalita'  di  ricerca  scientifica, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato;
               c)   le   erogazioni   liberali   fatte  a  favore  di
          universita' e di istituti di istruzione universitaria,  per
          un  ammontare  complessivamentenon superiore al 2 per cento
          del reddito d'impresa dichiarato.
             3. Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere
          o) e p) del comma 1 dell'art. 10 sono deducibili nei limiti
          e  alle  condizioni ivi indicati; le erogazioni liberali di
          cui alla lettera r) dello stesso articolo  sono  deducibili
          nel   limite   del   2  per  cento  del  reddito  d'impresa
          dichiarato,  ferme  restando  le  altre  disposizioni   ivi
          stabilite.
             4.  Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
          nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art.  62  non  sono
          ammesse in deduzione".