Art. 116.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, commi 1 e 2)
Albi regionali e provinciali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale,
istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 115 che gestiscono
strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti.
2. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per lo
svolgimento delle attivita' indicate nell'art. 115 ed e' subordinata
al possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura
di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli
12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di
attivita' prescelta;
c) personale sufficiente ed esperto in materia di
tossicodipendenti.
3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con
espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma
2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla
legislazione regionale ai sensi del comma 4.
4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle
caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui
all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le
modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati
alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla
cancellazione dagli albi.
5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno piu' sedi
operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente
ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono
possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per
le sedi operative situate all'estero e' territorialmente competente
l'albo presso il quale e' stata iscritta la sede centrale o, in
subordine, l'albo presso il quale e' stata effettuata la prima
iscrizione.
6. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria, oltre che per la
stipula delle convenzioni di cui all'art. 117, per:
a) l'impiego degli enti per le finalita' di cui all'art. 94;
b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di
privata dimora ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale,
nonche' dell'art. 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,
aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;
d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art.
105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al
medesimo art. 105, comma 7.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono altresi' speciali albi degli enti e delle persone che
gestiscono con fini di lucro strutture per la riabilitazione e il
reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
8. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province
autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni
liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto
articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme
percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da
questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive
assemblee.
9. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad
istituire gli albi di cui al presente articolo gli enti di cui
all'art. 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle
province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge,
sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei
requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei
requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, nel
caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi,
conservano come anzianita' di iscrizione la data della suddetta
registrazione.
Note all'art. 116:
- Gli articoli 12 e seguenti del codice civile
disciplinano l'acquisto della personalita' giuridica delle
associazioni di carattere privato.
- Il testo dell'art. 284 del codice di procedura penale
e' il seguente:
"Art. 284 (Arresti domiciliari). - 1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle sue
indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione
di assoluta indigenza, il giudice puo' autorizzarlo ad
assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto
per il tempo strettamente necessario per provvedere alle
suddette esigenze ovvero per esercitare una attivita'
lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche
di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento
l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in
stato di custodia cautelare".
- Il testo dell'art. 47- ter della legge n. 354/1975,
introdotto dall'art. 13 della legge n. 663/1986, e' il
seguente:
"Art. 47- ter (Detenzione domiciliare). - 1. La pena
della reclusione non superiore a due anni, anche se
costituente parte residua di maggior pena, nonche' la pena
dell'arresto, possono essere espiate, se non vi e' stato
affidamento in prova al servizio sociale, nella propria
abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un
luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:
1) donna incinta o che allatta la propria prole ovvero
madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei
convivente;
2) persona in condizioni di salute particolarmente
gravi che richiedono costanti contatti con i presidi
sanitari territoriali;
3) persona di eta' superiore a 65 anni, se inabile
anche parzialmente;
4) persona di eta' minore di 21 anni, per comprovate
esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
2. La detenzione domiciliare non puo' essere concessa
quando e' accertata l'attualita' di collegamenti del
condannato con la criminalita' organizzata o di una scelta
di criminalita'.
3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita
nei confronti di persona che trovasi in stato di liberta' o
ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di
essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la
procedura di cui al comma 4 dell'art. 47.
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la
detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo
quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 254-quater del
codice di procedura penale (vedi ora l'art. 284, commi 3 e
4, del nuovo codice di procedura penale, approvato con
D.P.R. n. 447/1988, n.d.r.). Si applica il quinto comma del
medesimo articolo. Determina e impartisce altresi' le
disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali
prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui
si svolge la detenzione domiciliare.
5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime
penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo
regolamento di esecuzione. Nessun onere grava
sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la
cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in
detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare e' revocata se il
comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle
prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare
le condizioni previste nel comma 1.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione
nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati
nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art.
385 del codice penale. Si applica la disposizione
dell'ultimo comma dello stesso articolo.
9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa
la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la
revoca".
- L'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. n. 917/1986, e' cosi' formulato:
"Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - 1. Le spese
relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'
dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalita' di educazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non
superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla
dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca
scientifica, nonche' i contributi di cui al secondo comma
dell'art. 8 della legge 8 marzo 1985, n. 73, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di
universita' e di istituti di istruzione universitaria, per
un ammontare complessivamentenon superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato.
3. Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere
o) e p) del comma 1 dell'art. 10 sono deducibili nei limiti
e alle condizioni ivi indicati; le erogazioni liberali di
cui alla lettera r) dello stesso articolo sono deducibili
nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato, ferme restando le altre disposizioni ivi
stabilite.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate
nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art. 62 non sono
ammesse in deduzione".