Art. 117. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1) 
                             Convenzioni 
 
  1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di  riabilitazione  e
reinserimento  indicate  negli  articoli  113  e  114,   nonche'   la
realizzazione di ogni altra  opportuna  iniziativa  della  regione  o
degli  enti  locali  potranno  essere   attuati   mediante   apposite
convenzioni da stipularsi tra le unita' sanitarie locali, gli enti ed
i  centri  di  cui  all'art.  114  e  gli  enti,  le  cooperative  di
solidarieta' sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o
provinciale. 
  2. Le convenzioni con gli  enti,  le  cooperative  di  solidarieta'
sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio  estero
devono coprire per tali sedi anche gli oneri per  le  prestazioni  di
assistenza sanitaria. Le convenzioni devono  prevedere  l'obbligo  di
comunicare  all'ente  concedente  il  numero  degli  assistiti  ed  i
risultati conseguiti nell'attivita' di prevenzione e recupero. 
  3.  Le  convenzioni  dovranno  essere  conformi  allo  schema  tipo
predisposto dal Ministro della sanita' ed a  quello  predisposto  dal
Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'art. 94. 
  4. L'attivita' di  enti,  cooperative  di  solidarieta'  sociale  e
associazioni  in  esecuzione   delle   convenzioni   e'   svolta   in
collegamento  con  il  servizio  pubblico  che  ha   indirizzato   il
tossicodipendente ed e' sottoposta al controllo e agli  indirizzi  di
programmazione della regione in materia.