Art. 117.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)
Convenzioni
1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e
reinserimento indicate negli articoli 113 e 114, nonche' la
realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o
degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite
convenzioni da stipularsi tra le unita' sanitarie locali, gli enti ed
i centri di cui all'art. 114 e gli enti, le cooperative di
solidarieta' sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o
provinciale.
2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarieta'
sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero
devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di
assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di
comunicare all'ente concedente il numero degli assistiti ed i
risultati conseguiti nell'attivita' di prevenzione e recupero.
3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema tipo
predisposto dal Ministro della sanita' ed a quello predisposto dal
Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'art. 94.
4. L'attivita' di enti, cooperative di solidarieta' sociale e
associazioni in esecuzione delle convenzioni e' svolta in
collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il
tossicodipendente ed e' sottoposta al controllo e agli indirizzi di
programmazione della regione in materia.