Art. 118. 
               (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27) 
Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le  unita'
                          sanitarie locali 
  1. In attesa di un riordino della normativa riguardante  i  servizi
sociali, il Ministro della sanita', di concerto con il  Ministro  per
gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,   determina   con   proprio   decreto   l'organico   e    le
caratteristiche  organizzative  e  funzionali  dei  servizi  per   le
tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria locale. 
  2. Il decreto dovra' uniformarsi ai seguenti criteri direttivi: 
     a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali
del    medico,    dello    psicologo,    dell'assistente     sociale,
dell'infermiere,  dell'educatore  professionale  e  di  comunita'  in
numero necessario a svolgere attivita' di prevenzione, di cura  e  di
riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali; 
     b) il servizio deve  svolgere  un'attivita'  nell'arco  completo
delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi  relativi  al
trattamento della sieropositivita' nei  tossicodipendenti,  anche  in
relazione alle problematiche della sessualita', della procreazione  e
della gravidanza, operando anche in  collegamento  con  i  consultori
familiari, con perticolare riguardo  alla  trasmissione  madre-figlio
della infezione da HIV. 
  3. Entro sessanta giorni dall'emanazione  del  decreto  di  cui  al
comma 1, in ogni unita'  sanitaria  locale  e'  istituito  almeno  un
servizio per le tossicodipendenze in  conformita'  alle  disposizioni
del citato decreto. Qualora le unita' sanitarie locali non provvedano
entro il termine  indicato,  il  presidente  della  giunta  regionale
nomina un  commissario  ad  acta  il  quale  istituisce  il  servizio
reperendo il personale necessario  anche  in  deroga  alle  normative
vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti  e  sugli  inquadramenti.
Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al  primo
periodo  il  presidente  della  giunta  regionale  non  abbia  ancora
nominato il commissario ad acta, quest'ultimo e' nominato con decreto
del Ministro della sanita'. 
  4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici  per
le tossicodipendenze, valutato per  la  fase  di  avvio  in  lire  30
miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi  e  600  milioni  per
ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede: 
     a) per  l'anno  1990,  mediante  l'utilizzo  del  corrispondente
importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta  alla
droga di cui all'art. 127; 
     b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante  corrispondenti
quote del Fondo sanitario nazionale vincolate  allo  scopo  ai  sensi
dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 
 
          Note all'art. 118:
             - Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 17
          della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985):
             "A  modifica  dell'art.  25, primo comma, della legge 27
          dicembre  1983,  n.  730,  il  finanziamento  del  Servizio
          sanitario  nazionale  a carico del bilancio dello Stato per
          il triennio 1985-1987 e' determinato:
               a) per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di
          cui lire 39.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire  41.210
          miliardi  per  l'esercizio  1986 e lire 43.220 miliardi per
          l'esercizio 1987. Per le attivita' a destinazione vincolata
          sono    riservate,    sugli    importi    sopra   indicati,
          rispettivamente, le somme di lire 500 miliardi per il 1985,
          di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per
          il 1987, da  utilizzare  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome  di  Trento  e Bolzano secondo programmi formulati
          sulla base di direttive  da  emanarsi  dal  Ministro  della
          sanita'   sentito   il   Consiglio  sanitario  nazionale  e
          verificati congiuntamente dai Ministeri della sanita',  del
          tesoro  e  del  bilancio  e della programmazione economica.
          Tali programmi  devono  tener  conto  prioritariamente  del
          fabbisogno  finanziario  per  assicurare i servizi sanitari
          finalizzati  all'assistenza   dei   tossicodipendenti,   ai
          servizi  psichiatrici  nonche', anche in applicazione della
          normativa  comunitaria  in  materia,   alle   esigenze   di
          risanamento  sanitario  degli allevamenti e alla profilassi
          delle malattie  infettive  e  diffuse  degli  animali,  con
          particolare  riguardo alle indennita' di abbattimento degli
          animali stessi.
             E'  altresi'  riservata,  sugli  importi  sopraindicati,
          rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985,
          di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per
          il 1987, da utilizzare, con vincolo  di  destinazione,  per
          piani  straordinari  triennali  finalizzati  ad  interventi
          sanitari di riabilitazione, di assistenza  protesica  e  di
          mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento
          dei servizi territoriali per la prevenzione e  l'assistenza
          ai  malati  di  mente  e  ai  tossicodipendenti, nonche' al
          completamento dell'automazione e all'attivita' dei  servizi
          informativi   delle   unita'   sanitarie   locali.  Per  la
          utilizzazione  delle   somme   sopraindicate   valgono   le
          modalita'   previste   per   le  attivita'  a  destinazione
          vincolata. Le unita' sanitarie  locali,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano sono tenute ad
          inviare  annualmente  al  Ministero   della   sanita'   una
          relazione  sull'impiego dei fondi, sulle attivita' svolte e
          sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanita',  entro
          il  mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento
          sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra;
               b)  per  la  parte  in  conto  capitale, in lire 4.480
          miliardi - di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985,
          lire  1.600  miliardi  per  l'esercizio  1986  e lire 1.680
          miliardi per l'esercizio 1987 - da ripartire dal  CIPE  nel
          triennio,  su  proposta del Ministro della sanita', sentito
          il  Consiglio  sanitario  nazionale,   sulla   base   delle
          indicazioni   contenute  nei  piani  sanitari  regionali  e
          dell'esigenza di:
               1)   mantenimento  delle  strutture,  con  particolare
          riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali;
               2)  innovazione,  con finalita' di perequazione, delle
          dotazioni  di  presidi  e  servizi  nelle  zone  carenti  o
          scarsamente dotate;
               3)   accrescimento   dell'efficienza  delle  dotazioni
          strumentali;
               4)  trasformazione della destinazione d'uso di presidi
          sanitari o di parte di essi.
             L'erogazione  delle  quote  di  cui  alla lettera b) del
          comma precedente e'  effettuata  sulla  base  di  programmi
          regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della
          sanita', del tesoro e del bilancio e  della  programmazione
          economica.
             A  modifica  dell'art.  27,  primo comma, della legge 27
          dicembre 1983, n. 730, il fondo sanitario nazionale di  cui
          all'art.  51  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833l ferme
          restando le procedure  previste  dal  citato  articolo,  e'
          ripartito,  per l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e
          le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base  dei
          seguenti criteri:
               a)  assegnazione di una quota per le spese generali di
          gestione  determinata  in  percentuale  del   finanziamento
          complessivo delle attivita' istituzionali;
               b)  assegnazione  di  una  quota  per  le  attivita' a
          finanziamento differenziato;
               c)   determinazione   di  un  fondo  di  sviluppo  per
          l'attivazione di nuovi servizi e  presidi  nelle  localita'
          carenti,   da  assegnare  in  base  a  programmi  regionali
          verificati a livello centrale;
               d) enucleazione di un fondo per attivita' di rilievo a
          destinazione  vincolata  da  assegnare  con  le   modalita'
          indicate nel presente articolo;
               e)  assegnazione di una quota uniforme per le funzioni
          e le attivita' da finanziare su base capitaria, secondo  la
          popolazione   residente   desunta  dai  dati  dell'Istituto
          centrale di statistica, ponderata secondo classi di eta';
               f)  ripartizione  della  quota relativa all'assistenza
          ospedaliera, con  compensazione  centrale  della  mobilita'
          interregionale  e  tenendo  conto  del graduale adeguamento
          delle strutture ai principi di cui all'art. 16".