Art. 118.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27)
Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unita'
sanitarie locali
1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi
sociali, il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per
gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le
caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le
tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria locale.
2. Il decreto dovra' uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali
del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale,
dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunita' in
numero necessario a svolgere attivita' di prevenzione, di cura e di
riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;
b) il servizio deve svolgere un'attivita' nell'arco completo
delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al
trattamento della sieropositivita' nei tossicodipendenti, anche in
relazione alle problematiche della sessualita', della procreazione e
della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori
familiari, con perticolare riguardo alla trasmissione madre-figlio
della infezione da HIV.
3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al
comma 1, in ogni unita' sanitaria locale e' istituito almeno un
servizio per le tossicodipendenze in conformita' alle disposizioni
del citato decreto. Qualora le unita' sanitarie locali non provvedano
entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale
nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio
reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative
vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti.
Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo
periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora
nominato il commissario ad acta, quest'ultimo e' nominato con decreto
del Ministro della sanita'.
4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per
le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30
miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per
ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:
a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente
importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui all'art. 127;
b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti
quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi
dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Note all'art. 118:
- Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 17
della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985):
"A modifica dell'art. 25, primo comma, della legge 27
dicembre 1983, n. 730, il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per
il triennio 1985-1987 e' determinato:
a) per la parte corrente, in lire 123.630 miliardi, di
cui lire 39.200 miliardi per l'esercizio 1985, lire 41.210
miliardi per l'esercizio 1986 e lire 43.220 miliardi per
l'esercizio 1987. Per le attivita' a destinazione vincolata
sono riservate, sugli importi sopra indicati,
rispettivamente, le somme di lire 500 miliardi per il 1985,
di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per
il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano secondo programmi formulati
sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della
sanita' sentito il Consiglio sanitario nazionale e
verificati congiuntamente dai Ministeri della sanita', del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
Tali programmi devono tener conto prioritariamente del
fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari
finalizzati all'assistenza dei tossicodipendenti, ai
servizi psichiatrici nonche', anche in applicazione della
normativa comunitaria in materia, alle esigenze di
risanamento sanitario degli allevamenti e alla profilassi
delle malattie infettive e diffuse degli animali, con
particolare riguardo alle indennita' di abbattimento degli
animali stessi.
E' altresi' riservata, sugli importi sopraindicati,
rispettivamente, la somma di lire 250 miliardi per il 1985,
di lire 265 miliardi per il 1986 e di lire 275 miliardi per
il 1987, da utilizzare, con vincolo di destinazione, per
piani straordinari triennali finalizzati ad interventi
sanitari di riabilitazione, di assistenza protesica e di
mantenimento dei disabili e degli anziani; al potenziamento
dei servizi territoriali per la prevenzione e l'assistenza
ai malati di mente e ai tossicodipendenti, nonche' al
completamento dell'automazione e all'attivita' dei servizi
informativi delle unita' sanitarie locali. Per la
utilizzazione delle somme sopraindicate valgono le
modalita' previste per le attivita' a destinazione
vincolata. Le unita' sanitarie locali, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad
inviare annualmente al Ministero della sanita' una
relazione sull'impiego dei fondi, sulle attivita' svolte e
sui risultati conseguiti. Il Ministro della sanita', entro
il mese di aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento
sull'attuazione dei piani straordinari di cui sopra;
b) per la parte in conto capitale, in lire 4.480
miliardi - di cui lire 1.200 miliardi per l'esercizio 1985,
lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986 e lire 1.680
miliardi per l'esercizio 1987 - da ripartire dal CIPE nel
triennio, su proposta del Ministro della sanita', sentito
il Consiglio sanitario nazionale, sulla base delle
indicazioni contenute nei piani sanitari regionali e
dell'esigenza di:
1) mantenimento delle strutture, con particolare
riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali;
2) innovazione, con finalita' di perequazione, delle
dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o
scarsamente dotate;
3) accrescimento dell'efficienza delle dotazioni
strumentali;
4) trasformazione della destinazione d'uso di presidi
sanitari o di parte di essi.
L'erogazione delle quote di cui alla lettera b) del
comma precedente e' effettuata sulla base di programmi
regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della
sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica.
A modifica dell'art. 27, primo comma, della legge 27
dicembre 1983, n. 730, il fondo sanitario nazionale di cui
all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833l ferme
restando le procedure previste dal citato articolo, e'
ripartito, per l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei
seguenti criteri:
a) assegnazione di una quota per le spese generali di
gestione determinata in percentuale del finanziamento
complessivo delle attivita' istituzionali;
b) assegnazione di una quota per le attivita' a
finanziamento differenziato;
c) determinazione di un fondo di sviluppo per
l'attivazione di nuovi servizi e presidi nelle localita'
carenti, da assegnare in base a programmi regionali
verificati a livello centrale;
d) enucleazione di un fondo per attivita' di rilievo a
destinazione vincolata da assegnare con le modalita'
indicate nel presente articolo;
e) assegnazione di una quota uniforme per le funzioni
e le attivita' da finanziare su base capitaria, secondo la
popolazione residente desunta dai dati dell'Istituto
centrale di statistica, ponderata secondo classi di eta';
f) ripartizione della quota relativa all'assistenza
ospedaliera, con compensazione centrale della mobilita'
interregionale e tenendo conto del graduale adeguamento
delle strutture ai principi di cui all'art. 16".