Art. 119. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) 
         Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero 
  1. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro degli affari
esteri, in  base  alle  disposizioni  dell'art.  37  della  legge  23
dicembre 1978,  n.  833,  assicura,  tramite  convenzioni  o  accordi
bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che  si
trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza  sanitaria  e
la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro  in
Italia  fornendo  apposita  comunicazione  alle   competenti   unita'
sanitarie locali per successivi interventi. 
 
          Nota all'art. 119:
             -   Il  testo  dell'art.  37  della  legge  n.  833/1978
          (Istituzione  del  servizio  sanitario  nazionale)  e'   il
          seguente:
             "Art.  37  (Delega  per  la  disciplina  dell'assistenza
          sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune
          di  Campione  d'Italia  ed  al  personale  navigante). - Il
          Governo e' delegato ad emanare entro il 31  dicembre  1979,
          su  proposta  del Ministro della sanita', di concerto con i
          Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza
          sociale,   uno  o  piu'  decreti  aventi  valore  di  legge
          ordinaria  per  disciplinare  l'erogazione  dell'assistenza
          sanitaria  ai  cittadini  italiani  all'estero,  secondo  i
          principi generali della presente legge e  con  l'osservanza
          dei seguenti criteri direttivi:
               a)   dovra'  essere  assicurata  attraverso  forme  di
          assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute  dei
          lavoratori   e  dei  loro  familiari  aventi  diritto,  ivi
          compresi, i casi d'urgenza, i lavoratori  frontalieri,  per
          tutto  il  periodo  di  permanenza all'estero connesso alla
          prestazione di attivita' lavorativa, qualora tali  soggetti
          non  godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi
          locali o tali prestazioni siano  palesamente  inferiori  ai
          livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita'
          di cui al secondo comma dell'art. 3;
               b)   dovranno  essere  previste  particolari  forme  e
          procedure,  anche  attraverso  convenzioni   dirette,   per
          l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di
          enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonche' ai
          contrattisti  stranieri,  che prestino la loro opera presso
          rappresentanze diplomatiche, uffici consolari,  istituzioni
          scolastiche  e  culturali ovvero in delegazioni o uffici di
          enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
                c)  dovranno  essere  previste  specifiche  norme per
          disciplinare l'assistenza sanitaria ai  cittadini  italiani
          residenti   nel   comune   di  Campione  d'Italia  per  gli
          interventi  che,  pur  compresi  fra  quelli  previsti  dal
          secondo  comma  dell'art.  3,  non  possono  essere erogati
          dall'unita' sanitaria locale di cui fa parte il  comune,  a
          causa della sua eccezionale collocazione geografica.
             Restano  salve  le  norme  che disciplinano l'assistenza
          sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza
          stessa  in  virtu'  di  trattati  e  accordi internazionali
          bilaterali o  multilaterali  di  reciprocita'  sottoscritti
          dall'Italia,  nonche'  in  attuazione  della legge 2 maggio
          1969, n. 302.
             Entro  il  termine  di  cui al primo comma il Governo e'
          delegato  ad  emanare,  su  proposta  del  Ministro   della
          sanita',   di   concerto   con   i  Ministri  della  marina
          mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un  decreto
          avente   valore   di   legge   ordinaria  per  disciplinare
          l'erogazione   dell'assistenza   sanitaria   al   personale
          navigante,  marittimo  e  dell'aviazione  civile, secondo i
          principi generali e con l'osservanza dei criteri  direttivi
          indicati   nella   presente   legge,   tenuto  conto  delle
          condizioni specifiche di detto personale".