Art. 119.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)
Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
1. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro degli affari
esteri, in base alle disposizioni dell'art. 37 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi
bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si
trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e
la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in
Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unita'
sanitarie locali per successivi interventi.
Nota all'art. 119:
- Il testo dell'art. 37 della legge n. 833/1978
(Istituzione del servizio sanitario nazionale) e' il
seguente:
"Art. 37 (Delega per la disciplina dell'assistenza
sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune
di Campione d'Italia ed al personale navigante). - Il
Governo e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979,
su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i
Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza
sociale, uno o piu' decreti aventi valore di legge
ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza
sanitaria ai cittadini italiani all'estero, secondo i
principi generali della presente legge e con l'osservanza
dei seguenti criteri direttivi:
a) dovra' essere assicurata attraverso forme di
assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei
lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi
compresi, i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per
tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla
prestazione di attivita' lavorativa, qualora tali soggetti
non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi
locali o tali prestazioni siano palesamente inferiori ai
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita'
di cui al secondo comma dell'art. 3;
b) dovranno essere previste particolari forme e
procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per
l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di
enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonche' ai
contrattisti stranieri, che prestino la loro opera presso
rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni
scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di
enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
c) dovranno essere previste specifiche norme per
disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
residenti nel comune di Campione d'Italia per gli
interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal
secondo comma dell'art. 3, non possono essere erogati
dall'unita' sanitaria locale di cui fa parte il comune, a
causa della sua eccezionale collocazione geografica.
Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza
stessa in virtu' di trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti
dall'Italia, nonche' in attuazione della legge 2 maggio
1969, n. 302.
Entro il termine di cui al primo comma il Governo e'
delegato ad emanare, su proposta del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri della marina
mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto
avente valore di legge ordinaria per disciplinare
l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i
principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi
indicati nella presente legge, tenuto conto delle
condizioni specifiche di detto personale".