Art. 69. 
Per l'anno 1992 le entrate derivanti dalle disposizioni del titolo VI
della presente legge sono iscritte nell'entrata  del  bilancio  dello
stato per una quota di lire 10.000  miliardi;  il  gettito  eccedente
tale importo sara' icritto in bilancio in relazione  alle  risultanze
delle dichiarazioni integrative presentate.