Art. 70 
 
  1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia'  sostituita
dall'articolo 34, comma 3, lettera  e),  del  decreto-legge  2  marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
1989, n. 154, e' sostituita dalla seguente: 
"c) per il commercio dei  quotidiani,  dei  periodici,  dei  supporti
integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico,
in relazione al numero delle copie vendute  ovvero  in  relazione  al
numero  di  quelle  consegnate  o  spedite  diminuito,  a  titolo  di
forfettizzazione della resa: del 70 per cento per  gli  anni  1992  e
1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per
gli anni successi. Per i  periodici  si  intendono  le  pubblicazioni
registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n.  47,  e
successive modificazioni.  Per  le  cessioni  congiunte  di  giornali
quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se  offerti
in omaggio, l'imposta si applica sul  corrispettivo  complessivo  dei
beni ceduti, con l'aliquota  relativa  al  bene  principale;  qualora
quest'ultimo non sia costituito  dalle  pubblicazioni  o  dai  libri,
l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute". 
  2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono
parzialmente destinate al settore dell'editoria.  In  particolare,  a
decorrere dall'anno 1992, l'autorizzazione di  spesa  prevista  dalla
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazione, e' aumentata
rispettivamente  di  lire  4  miliardi  per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 4; di  lire  13  miliardi  per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 5; di lire 4 miliardi per gli  interventi  di  cui  agli
articoli 7 e 8, nonche' di lire 7 miliardi per gli interventi di  cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278. 
  3. Il termine del 31  dicembre  1991  concernente  le  agevolazioni
tributarie per la  formazione  e  l'arrotondamento  della  proprieta'
contadina, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 agosto
1988, n. 349, e' prorogato al 31 dicembre 1993. 
  4. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1  del  decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
giugno 1990, n. 165, e' sostituito dal seguente:  "Le  costruzioni  o
porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni
come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone  e  quindi  ad
uso  diverso  da  quello  indicato  nella  lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni,  devono  essere  iscritte  al   catasto
edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993". 
 
          Nota all'art. 70:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  74  del  D.P.R.  n.
          633/1972 come modificato dalla presente legge:
             "Art.  74 (Disposizioni relative a particolari settori).
          - In deroga alle disposizioni dei titoli  primo  e  secondo
          l'imposta e' dovuta:
               a)  per  il  commercio  di sali e tabacchi importati o
          fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
          Stato,  ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi   di
          monopoli,   dall'Amministrazione  stessa,  sulla  base  del
          prezzo di vendita al pubblico;
               b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
          cessioni successive alle consegne effettuate  al  Consorzio
          industrie  fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del
          prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare
          la  percentuale  di  cui  all'art.    8,  delle  norme   di
          esecuzione annesse al D.Lgs. 17 aprile 1948, n.  525;
               c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei
          supporti  integrativi,  dei libri, sulla base del prezzo di
          vendita al pubblico, in relazione  al  numero  delle  copie
          vendute  ovvero in relazione al numero di quelle consegnate
          o spedite diminuito, a  titolo  di  forfettizzazione  della
          resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per
          cento  per  gli  anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli
          anni   successivi.   Per   periodici   si   intendono    le
          pubblicazioni  registrate  come tali ai sensi della legge 8
          febbraio 1948, n. 47, e successive  modificazioni.  Per  le
          cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di
          libri  e  di  altri  beni,  anche  se  offerti  in omaggio,
          l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni
          ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora
          quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni  o  dai
          libri,  l'imposta  e'  dovuta  in relazione al numero delle
          copie vendute";
               d) per le prestazioni dei gestori di posti  telefonici
          pubblici,  telefoni  a  disposizione  del pubblico e cabine
          telefoniche  stradali,  dal  concessionario  del  servizio,
          sulla    base   dei   corrispettivi   dovuti   dall'utente,
          determinati a norma  degli  articoli  304  e  seguenti  del
          D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156;
               e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori
          autorizzati,  di documenti di viaggio relativi ai trasporti
          pubblici urbani di persone, dall'esercente  l'attivita'  di
          trasporto.
             Le  operazioni  non  soggette  all'imposta in virtu' del
          precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti  del
          presente  decreto  alle operazioni non imponibili di cui al
          terzo comma dell'art. 2.
             Le modalita'  ed  i  termini  per  l'applicazione  delle
          disposizioni  dei  commi  precedenti  saranno stabiliti con
          decreti del Ministro delle finanze.
             Gli enti e le imprese che prestano servizi  al  pubblico
          con  caratteri  di uniformita', frequenza e diffusione tali
          da comportare  l'addebito  dei  corrispettivi  per  periodi
          superiori  al  mese possono essere autorizzati, con decreto
          del Ministro delle finanze,  ad  eseguire  le  liquidazioni
          periodiche  di  cui  all'art.  27  e  i relativi versamenti
          trimestralmente    anziche'    mensilmente.    La    stessa
          autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
          di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.
             Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai
          numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici
          l'imposta   si   applica   sulla   stessa  base  imponibile
          dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le  stesse
          modalita'  previa deduzione dei due terzi del suo ammontare
          a  titolo  di  applicazione  forfettaria  della  detrazione
          prevista  dall'art.  19  e  con esonero delle imprese dagli
          obblighi di fatturazione,  registrazione  e  dichiarazione,
          salvo  quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si
          applica  la  disciplina  stabilita  per   l'imposta   sugli
          spettacoli. Le singole imprese hanno facolta' di optare per
          l'applicazione   dell'imposta  nel  modo  normale,  dandone
          comunicazione all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto,
          prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e' vincolante
          per un triennio.
             Le cessioni di rottami, cascami  e  avanzi  di  metalli,
          ferrosi  e  non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da
          macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma
          e plastica sono effettuate  senza  pagamento  dell'imposta,
          fermi  restando  gli  obblighi  di  cui  al titolo II. Agli
          effetti  della  limitazione  contenuta  nel   terzo   comma
          dell'art.   30  le  cessioni  sono  considerate  operazioni
          imponibili.
             I  raccoglitori  non  dotati  di  sede  fissa   per   la
          successiva   rivendita   sono  tenuti  esclusivamente  alla
          numerazione e conservazione, ai sensi dell'art.  39,  delle
          fatture  relative  alle  cessioni effettuate, all'emissione
          delle quali deve provvedere il cessionario che  acquista  i
          beni nell'esercizio dell'impresa".
             - La legge n. 250/1990, reca:
             "Provvidenze  per l'editoria e riapertura dei termini, a
          favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione  di
          rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge
          25  febbraio 1987, n.  67, per l'accesso ai benefici di cui
          all'art. 11 della legge stessa".
             - Si trascrive il testo  dell'art.  4,  comma  1,  della
          legge  n.   278/1991: (Modifiche ed integrazioni alle leggi
          25 febbraio 1987,  n.    67,  e  7  agosto  1990,  n.  250,
          concernenti provvidenze a favore della editoria):
             "1.  Per la corresponsione dei contributi a carico dello
          Stato sui mutui di cui all'art. 1, e' autorizzata una spesa
          nel limite massimo di 7 miliardi di lire per ciascuno degli
          anni finanziari dal 1991 al 2010, come ulteriore contributo
          al fondo di cui  all'art.  12,  comma  3,  della  legge  25
          febbraio  1987, n. 67. In ogni caso tale somma e' ripartita
          in misura proporzionale tra gli aventi diritto".
             - Si trascrive il testo  dell'art.  1,  comma  1,  della
          legge n.  349/1988:
             "1.  Il  termine  del  30  giugno  1988  concernente  le
          agevolazioni    tributarie    per    la    formazione     e
          l'arrotondamento  della  proprieta' contadina, previsto dal
          comma 17 dell'art. 25 del decreto-legge 12 settembre  1983,
          n.  463,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 11
          novembre 1983, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1991".
             - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 5,  del  D.L.
          n. 90/1990, come modificato dalla presente legge:
             "5. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente
          iscritte  al  nuovo  catasto terreni come rurali, destinate
          invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso  da
          quello  indicato  nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, e successive modificazioni, devono essere  iscritte
          al  catasto  edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con
          decreto del Ministro delle  finanze,  da  pubblicare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  saranno  emanate  le norme per l'attuazione della
          disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1  e  per  le
          procedure di iscrizione al catasto.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  7 della legge n.
          218/1990:  (Disposizioni in materia di  ristrutturazione  e
          integrazione  patrimoniale  degli  istituti  di  credito di
          diritto pubblico) come modificato dalla presente legge:
             "Art. 7. (Norme  fiscali).  -  1.  Per  le  fusioni,  le
          trasformazioni   e   i   conferimenti  effettuati  a  norma
          dell'art. 1 le imposte di registro, ipotecarie e  catastali
          si  applicano  nella misura dell'uno per mille e sino ad un
          importo massimo non superiore a cento milioni di  lire.  Ai
          fini  dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
          immobili  i  conferimenti  non  si  considerano   atti   di
          alienazione  e  si applicano le disposizioni degli articoli
          3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma,  del
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
             2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti
          effettuati  a  norma dell'art. 1 non costituiscono realizzo
          di plusvalenze, comprese quelle relative alle  rimanenze  e
          il  valore  di  avviamento.  La eventuale differenza tra il
          valore delle azioni ricevute e  l'ultimo  valore  dei  beni
          conferiti  riconosciuto  ai fini delle predette imposte non
          concorre a formare il reddito dell'ente conferente  fino  a
          quando  non  sia  stata  realizzata  o  distribuita. I beni
          ricevuti dalla societa' sono valutati fiscalmente  in  base
          all'ultimo  valore riconosciuto ai predetti fini e le rela-
          tive quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a
          concorrenza dell'originario  costo  non  ammortizzato  alla
          data  del conferimento; non sono ammesse in deduzione quote
          di  ammortamento  del   valore   di   avviamento   iscritte
          nell'attivo  del  bilancio della societa' in dipendenza del
          conferimento. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o
          le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori
          superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere
          allegato alla dichiarazione dei redditi apposito  prospetto
          di  riconciliazione  tra  i  dati esposti nel bilancio ed i
          valori fiscalmente riconosciuti; con decreto  del  Ministro
          delle  finanze  si  provvedera', entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire
          le   caratteristiche   di   tale  prospetto.  Nel  caso  di
          operazioni che nel loro complesso soddisfino le  condizioni
          di  cui  all'art.  1,  ripartite  in  piu'  fasi  ai  sensi
          dell'art. 2, comma  1,  lettera  a),  le  disposizioni  del
          presente  comma  si applicano anche ai conferimenti ed alle
          cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti  di  azienda
          effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a
          norma dello stesso art. 1, per i quali permane il regime di
          sospensione d'imposta.
             2-bis.  L'atto  di  conferimento  puo' stabilire che gli
          effetti  del  conferimento  decorrono  da  una   data   non
          anteriore  a  quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio
          dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in
          questo caso, permangono gli effetti  di  neutralita'  e  di
          continuita'  fiscali  di  cui  ai  commi precedenti. I beni
          ricevuti  dalla  societa'   conferitaria   possono   essere
          iscritti  in  bilancio  al  lordo  delle  relative  partite
          rettificative.
             2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento,  la
          societa'   bancaria   conferitaria  subentra  agli  effetti
          fiscali negli obblighi,  nei  diritti  e  nelle  situazioni
          giuridiche   concernenti   l'azienda   conferita   a  norma
          dell'art. 1, ivi compresi  gli  obblighi  di  dichiarazione
          nonche'  quelli  di  versamento  degli acconti relativi sia
          alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi  altrui.
          Il  patrimonio  netto della societa' conferitaria, comunque
          determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente
          o degli enti conferenti, anche  ai  fini  dell'applicazione
          dell'art.  105  del  testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917.
            3.  Nella  determinazione  del  reddito  imponibile delle
          aziende ed istituti di credito di cui all'art. 5 del R.D.L.
          12 marzo 1936, n.    375,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla   legge   7   marzo   1938,   n.  141,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, risultanti da  operazioni  di
          fusione,  nonche'  di  quelli destinatari dei conferimenti,
          sempre che diano luogo a fenomeni di  concentrazione,  sono
          ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire
          da  quello  in  cui  viene  perfezionata  l'operazione, gli
          accantonamenti   effettuati   ad   una   speciale   riserva
          denominata  con  riferimento  alla  presente legge.   Detti
          accantonamenti possono  essere  effettuati,  nell'arco  dei
          cinque  anni,  entro  il  limite  massimo  complessivo  per
          l'intero quinquennio dell'1,2 per  cento  della  differenza
          tra  la  consistenza  degli  impieghi  e  dei  depositi con
          clientela risultanti dal bilancio dell'esercizio nel  corso
          del  quale  sono  state  eseguite le operazioni e l'analogo
          aggregato  risultante  dall'ultimo  bilancio  del  maggiore
          degli  enti  creditizi  che  hanno partecipato alla fusione
          ovvero alle operazioni  di  conferimento.  L'accantonamento
          annuale  non  potra'  comunque eccedere un terzo del limite
          massimo complessivo consentito  per  l'intero  quinquennio.
          L'utilizzo  e  la distribuzione della speciale riserva sono
          disciplinati dalle  norme  contenute  nell'art.  6,  ultimo
          periodo  del  primo  comma, e secondo comma, e nell'art. 8,
          secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si
          applicano le norme di cui all'art. 11-ter, comma 7,  della
          legge  5  agosto  1978,  n.  468, come da ultimo modificata
          dalla legge 23  agosto  1988,  n.  362,  fermi  restando  i
          vincoli  di  cui  ai  commi 5 e 6 dell'art. 11 della stessa
          legge n. 468 del 1978.
             4. Alle operazioni di fusione  tra  gli  enti  creditizi
          aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca
          d'Italia     secondo     le    direttive    del    Comitato
          interministeriale per il credito ed  il  risparmio  vigenti
          all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti
          fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1.
            5.  Alle  operazioni  di  conferimento effettuate da enti
          creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un
          gruppo creditizio ai sensi  dell'art.  5  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
             6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si
          applicano  agli   atti   di   fusione,   trasformazione   e
          conferimento  perfezionati  entro  due  anni  dalla data di
          entrata in vigore della presente legge".