Art. 70 1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' sostituita dall'articolo 34, comma 3, lettera e), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' sostituita dalla seguente: "c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successi. Per i periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute". 2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono parzialmente destinate al settore dell'editoria. In particolare, a decorrere dall'anno 1992, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazione, e' aumentata rispettivamente di lire 4 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4; di lire 13 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 5; di lire 4 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8, nonche' di lire 7 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278. 3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, e' prorogato al 31 dicembre 1993. 4. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' sostituito dal seguente: "Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993".
Nota all'art. 70: - Si trascrive il testo dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 come modificato dalla presente legge: "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori). - In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo l'imposta e' dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'Amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8, delle norme di esecuzione annesse al D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successivi. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute"; d) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attivita' di trasporto. Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed e' riscossa con le stesse modalita' previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione e' vincolante per un triennio. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa". - La legge n. 250/1990, reca: "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa". - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 278/1991: (Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria): "1. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui all'art. 1, e' autorizzata una spesa nel limite massimo di 7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2010, come ulteriore contributo al fondo di cui all'art. 12, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. In ogni caso tale somma e' ripartita in misura proporzionale tra gli aventi diritto". - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 349/1988: "1. Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal comma 17 dell'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1991". - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 90/1990, come modificato dalla presente legge: "5. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto. - Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge n. 218/1990: (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) come modificato dalla presente legge: "Art. 7. (Norme fiscali). - 1. Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla societa' sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le rela- tive quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritte nell'attivo del bilancio della societa' in dipendenza del conferimento. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvedera', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'art. 1, ripartite in piu' fasi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso art. 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta. 2-bis. L'atto di conferimento puo' stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralita' e di continuita' fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla societa' conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative. 2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la societa' bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'art. 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonche' quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della societa' conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Nella determinazione del reddito imponibile delle aziende ed istituti di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni di fusione, nonche' di quelli destinatari dei conferimenti, sempre che diano luogo a fenomeni di concentrazione, sono ammessi in deduzione per cinque anni consecutivi, a partire da quello in cui viene perfezionata l'operazione, gli accantonamenti effettuati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. Detti accantonamenti possono essere effettuati, nell'arco dei cinque anni, entro il limite massimo complessivo per l'intero quinquennio dell'1,2 per cento della differenza tra la consistenza degli impieghi e dei depositi con clientela risultanti dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono state eseguite le operazioni e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento. L'accantonamento annuale non potra' comunque eccedere un terzo del limite massimo complessivo consentito per l'intero quinquennio. L'utilizzo e la distribuzione della speciale riserva sono disciplinati dalle norme contenute nell'art. 6, ultimo periodo del primo comma, e secondo comma, e nell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72. Si applicano le norme di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, fermi restando i vincoli di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 11 della stessa legge n. 468 del 1978. 4. Alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni, si applicano, per gli aspetti fiscali, anche le disposizioni di cui al comma 1. 5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'art. 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti di fusione, trasformazione e conferimento perfezionati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".