Art. 71. 
1. All'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo  il  comma
2, sono inseriti i seguenti: 
"2-bis. L'atto di conferimento puo' stabilire  che  gli  effetti  del
conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in  cui  si
e' chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero  degli  enti
conferenti.  Anche  in  questo  caso,  permangono  gli   effetti   di
neutralita' e di continuita' fiscali di cui ai  commi  precedenti.  I
beni ricevuti dalla societa' conferitaria possono essere iscritti  in
bilancio al lordo delle relative partite rettificative. 
2-ter. Dalla data in cui ha  effetto  il  conferimento,  la  societa'
bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali  negli  obblighi,
nei diritti  e  nelle  situazioni  giuridiche  concernenti  l'azienda
conferita a norma dell'articolo  1,  ivi  compresi  gli  obblighi  di
dichiarazione nonche' quelli di versamento degli acconti relativi sia
alle imposte  proprie  che  alle  ritenute  sui  redditi  altrui.  Il
patrimonio netto della societa' conferitaria,  comunque  determinato,
conserva  il  regime  fiscale  di  quello  dell'ente  o  degli   enti
conferenti, anche ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  105  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".