Art. 71. 1. All'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. L'atto di conferimento puo' stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralita' e di continuita' fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla societa' conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative. 2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la societa' bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonche' quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della societa' conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".