Art. 72. 
1. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
"9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano nel caso  in
cui, per effetto del conferimento dei beni rivalutati, nel patrimonio
netto della societa' conferitaria venga ricostituito, anche  ai  soli
fini fiscali, il saldo  attivo  di  rivalutazione  per  un  ammontare
corrispondente al maggior valore attribuito ai beni conferiti. In tal
caso le disposizioni di cui al comma 4  si  applicano  nei  confronti
della societa' conferitaria". 
 
          Nota all'art. 72:
             -   Il   testo  dell'art.  3  della  legge  n.  408/1990
          (Disposizioni tributarie in  materia  di  rivalutazione  di
          beni  delle  imprese  e di smobilizzo di riserve e fondi in
          sospensione   di   imposta,   nonche'    disposizioni    di
          razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per
          la  revisione  del  trattamento tributario della famiglia e
          delle  rendite  finanziarie  e  per  la   revisione   delle
          agevolazioni  tributarie),  come  modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
             "Art. 3. - 1. Sui maggiori valori dei beni  iscritti  in
          bilancio  e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui
          redditi delle persone  fisiche,  dell'imposta  sui  redditi
          delle  persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
          pari al 16 per cento dei maggiori valori dei beni  immobili
          e  dei  beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento dei
          maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.
             2. L'imposta sostitutiva deve essere  versata  entro  il
          termine  di  presentazione  della dichiarazione dei redditi
          relativa  al  periodo  di  imposta  nel  cui  bilancio   la
          rivalutazione   e'   eseguita,   ovvero,  a  richiesta  del
          contribuente, in due rate del 58 e del  42  per  cento  con
          scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della
          dichiarazione  dei  redditi  di detto periodo e del periodo
          d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata  sono
          dovuti  gli  interessi  nella  misura  del  9  per cento da
          versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata
          in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
             3. A decorrere dal terzo esercizio successivo  a  quello
          nel  cui  bilancio  la  rivalutazione e' stata eseguita, ai
          fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni  rivalutati
          possono   essere   commisurate  al  nuovo  valore  ad  essi
          attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.
             4. Il maggiore valore attribuito  ai  beni  in  sede  di
          rivalutazione  si  considera  riconosciuto  ai  fini  delle
          imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo
          oneroso, di  assegnazione  ai  soci  o  di  destinazione  a
          finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa  dei  beni
          rivalutati in data anteriore a quella di inizio  del  terzo
          esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata
          in   vigore   della   presente   legge,   ai   fini   della
          determinazione  delle  plusvalenze  o  minusvalenze  si  ha
          riguardo  al  costo  dei beni prima della rivalutazione. In
          tale caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione e'
          attribuito  un  credito  d'imposta  ai  fini  dell'Irpef  o
          dell'Irpeg  pari  all'ammontare dell'imposta sostitutiva di
          cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi,  riferibile
          ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.
             5.  Dalla  data in cui si verificano le ipotesi indicate
          nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi  di  cui  al
          comma  1 dell'art. 4, fino a concorrenza del maggior valore
          attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti  alla
          disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 4.
             6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 4
          non  si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o
          societa' che possono effettuare, ai sensi  della  legge  30
          luglio  1990,  n.  218 (1), operazioni di ristrutturazione,
          anche al fine di costituire un gruppo creditizio.
             7. Per gli enti e le societa' conferitari  indicati  nel
          comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi
          sono  computati  a  decorrere da quello nel cui bilancio la
          rivalutazione e' stata eseguita dal conferente.
             8. Nel caso in cui gli enti e  le  societa'  conferitari
          cedano  a  titolo  oneroso, assegnino ai soci o destinino a
          finalita' estranee all'esercizio  dell'impresa,  prima  del
          termine  di  cui  al  comma 4, beni rivalutati acquisiti ai
          sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento
          dei  beni  ceduti  o  assegnati  o  destinati  a  finalita'
          estranee  all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima
          della  rivalutazione  concorre   a   formare   il   reddito
          imponibile  delle  societa'  od  enti  conferenti che hanno
          operato la  rivalutazione;  in  tal  caso,  si  applica  la
          disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.
             9.  Entro  trenta  giorni  dal  momento  in  cui si sono
          verificate le ipotesi  di  cui  al  comma  8,  il  soggetto
          conferitario e' tenuto ad effettuare apposita comunicazione
          al  soggetto  conferente  allegandone  copia  alla  propria
          dichiarazione dei  redditi;  in  caso  di  inosservanza  si
          applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.
              9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano
          nel  caso  in  cui,  per  effetto del conferimento dei beni
          rivalutati,   nel   patrimonio   netto    della    societa'
          conferitaria   venga   ricostituito,  anche  ai  soli  fini
          fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un  ammontare
          corrispondente   al   maggior  valore  attribuito  ai  beni
          conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si
          applicano nei confronti della societa' conferitaria".