Art. 73. 
1. Per la regione Trentino-Alto Adige la commissione regionale di cui
all'articolo 5, comma 6,  della  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  e'
istituita mediante insediamento  di  sezioni  provinciali  presso  le
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano
e di Trento. 
 
          Nota all'art. 73:
             - Si trascrive il testo del comma 6  dell'art.  5  della
          legge    n.      1/1991   (Disciplina   dell'attivita'   di
          intermediazione       mobiliare       e        disposizioni
          sull'organizzazione dei mercati mobiliari):
             "6.   Presso   ogni   camera  di  commercio,  industria,
          artigianato e  agricoltura,  con  sede  nei  capoluoghi  di
          regione,  e'  istituita,  entro  nove  mesi  dalla  data di
          entrata in vigore della  presente  legge,  una  commissione
          rigionale  per  l'albo  dei promotori di servizi finanziari
          composta da tre membri, di cui uno nominato dal  presidente
          della  stessa camera di commercio, uno dalle organizzazioni
          di  categoria  maggiormente  rappresentative  ed  uno   dal
          presidente della CONSOB".