Art. 74. 1. I provvedimenti di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, limitatamente alle societa' di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge, per quanto concerne la negoziazione di valori mobiliari per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, acquistino efficacia dal 1° gennaio 1992.
Note all'art. 74: - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, della legge n. 1/1991 (menzionata nella precedente nota): "2. Per le istanze presentate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, i provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, tenuto conto dei quanto previsto dai successivi commi del presente articolo. I predetti provvedimenti acquistano efficacia a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Si trascrive il testo del comma 1, lett. a), dell'art. 1 della citata legge n. 1/1991: "Art. 1. (Attivita' di intermediazione mobiliare). - 1. Per attivita' di intermediazione mobiliare si intende: a) negoziazione per conto proprio o per conto terzi, ovvero sia per conto proprio che conto terzi, di valori mobiliari".