Art. 74. 
1.  I  provvedimenti  di  cui  all'ultimo   periodo   del   comma   2
dell'articolo 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, limitatamente alle
societa'  di  intermediazione  mobiliare  autorizzate   all'esercizio
dell'attivita' di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  della
medesima  legge,  per  quanto  concerne  la  negoziazione  di  valori
mobiliari  per  conto  terzi  in  borsa  e  nel  mercato   ristretto,
acquistino efficacia dal 1° gennaio 1992. 
 
          Note all'art. 74:
             - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, della legge
          n. 1/1991 (menzionata nella precedente nota):
             "2. Per le istanze presentate entro nove mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la CONSOB
          adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  medesima,  i provvedimenti previsti dall'articolo 3,
          comma 2, tenuto conto dei quanto  previsto  dai  successivi
          commi  del  presente  articolo.  I  predetti  provvedimenti
          acquistano  efficacia  a   partire   dal   compimento   del
          dodicesimo  mese  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge".
            - Si trascrive il testo del comma 1, lett. a),  dell'art.
          1 della citata legge n. 1/1991:
             "Art.  1. (Attivita' di intermediazione mobiliare). - 1.
          Per attivita' di intermediazione mobiliare si intende:
               a) negoziazione per conto proprio o per  conto  terzi,
          ovvero  sia  per  conto  proprio che conto terzi, di valori
          mobiliari".