Art. 75. 
 
  1. Le prestazioni di servizi comunque afferenti lo stazionamento  o
il movimento di unita' da diporto nei porti o  approdi  turistici  si
considerano operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio  1989  e
ad esse e' applicabile l'aliquota del 19 per cento. Non si  fa  luogo
al rimborso dell'imposta versata, anteriormente alla data di  entrata
in vigore della presente legge, in misura superiore a quella indicata
nel  presente  articolo.  Le  rettifiche  effettuate  dagli   uffici,
relativamente alle prestazioni  di  cui  al  presente  articolo,  per
periodi di imposta decorsi anteriormente  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge non comportano l'irrogazione di  sanzioni
amministrative. 
  2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i
prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre
ai  crackers  e  le  fette  biscottate,   anche   quelli   contenenti
ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della  legge  4  luglio
1967, n. 580. Non si da' luogo a rimborsi di imposte  pagate  ne'  e'
consentita la variazione di cui all'articolo 26,  secondo  comma  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni. 
  3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per  cento  di
cui al n. 37 della parte II della tabella A, allegata al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per  le
somministrazioni di alimenti e bevande  rese  nelle  mense  aziendali
deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni  stesse  sono
rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad  oggetto
servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreche' siano commesse  da
datori di lavoro. Non e' ammessa  in  detrazione  l'imposta  relativa
alla somministrazione di alimenti e bevande  da  chiunque  effettuata
nei confronti di datori  di  lavoro,  tranne  quella  effettuata  nei
locali  dell'impresa  o  in  locali  adibiti  a  mensa  aziendale   o
interaziendale. 
  4. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto del 9 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti
e bevande nei pubblici esercizi commesse da  imprese  che  forniscono
servizi sostitutivi di mense aziendali,  per  le  quali  la  relativa
imposta e' detraibile. 
  5. Non si da' luogo ad  accertamenti  ne'  a  rimborsi  di  imposte
pagate ne' e' consentita la variazione di  cui  all'articolo  26  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni,  qualora  sia  stata  applicata  disciplina
difforme da quella prevista nei commi 3 e 4 del presente articolo. 
  6. Con effetto dal 1° gennaio 1992,  le  preparazioni  di  alimenti
utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti,  condizionate  per  la
vendita al minuto, comunque classificate,  anche  se  nel  numero  20
della parte II della tabella A allegata  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore  aggiunto  del  12
per cento. Non si fa luogo ne' a rimborsi ne'a' a rettifiche  per  le
cessioni e le importazioni  effettuate  anteriormente  alla  suddetta
data. 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  b),
della legge 14 giugno 1990, n. 158, concernente delega al Governo  in
materia di autonomia  impositiva  delle  regioni,  e  quelle  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo  21  dicembre  1990,  n.  398,
emanato in  attuazione  della  delega  anzidetta,  devono  intendersi
rivolte  ad  escludere  le  imprese  industriali  ed  artigiane   che
impiegano gas metano come combustibile sia dall'addizionale regionale
all'imposta  erariale  di  consumo  sia   dalla   imposta   regionale
sostitutiva. 
 
          Note all'art. 75:
             -  Il titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, reca
          disposizioni sul prodotto denominato: "Pane".
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  26  del  D.P.R.  n.
          633/1972:
             "Art. 26. (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -
          Le  disposizioni  degli  artt.  21  e  segg.  devono essere
          osservate, in relazione  al  maggior  ammontare,  tutte  le
          volte  che  successivamente  all'emissione  della fattura o
          alla registrazione di cui agli artt. 23  e  24  l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quella della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica di inesattezze o della fatturazione.
             Se un'operazione per la quale sia stata emessa  fattura,
          successivamente  alla  registrazione di cui agli artt. 23 e
          24, viene meno  in  tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce
          l'ammontare  imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
          nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione  e
          simili  o  in  conseguenza  dell'applicazione  di abbuoni o
          sconti previsti contrattualmente, il  cedente  del  bene  o
          prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
          ai   sensi   dell'art.  19  l'imposta  corrispondente  alla
          variazione,  registrandola  a  norma   dell'art.   25.   Il
          cessionario   o  committente,  che  abbia  gia'  registrato
          l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
          caso registrare  la  variazione  a  norma  dell'art.  23  o
          dell'art.    24,  salvo  il  suo  diritto alla restituzione
          dell'importo pagato al cedente o  prestatore  a  titolo  di
          rivalsa.
             Le  disposizioni del comma precedente non possono essere
          applicate dopo il decorso di un  anno  dalla  effettuazione
          dell'operazione  imponibile qualora gli eventi ivi indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti e possono essere applicate, entro lo stesso  termine,
          anche   in   caso   di   rettifica   di  inesattezze  della
          fatturazione che abbiano dato luogo alla  applicazione  del
          settimo comma dell'art. 21.
             La  correzione  di  errori  materiali o di calcolo nelle
          registrazioni di cui  agli  artt.  23,  25  e  39  e  nelle
          liquidazioni  periodiche  di  cui  agli  artt. 27 e 33 deve
          essere  fatta,  mediante   annotazione   delle   variazioni
          dell'imposta in aumentato nel registro di cui all'art. 23 e
          delle  variazioni  dell'imposta in diminuzione nel registro
          di cui all'art. 25. Con le stesse modalita'  devono  essere
          corretti,  nel  registro  di  cui  all'art.  24, gli errori
          materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
          fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
             Le variazioni di cui  al  secondo  comma  e  quelle  per
          errori  di  registrazione  di  cui  al quarto comma possono
          essere effettuate dal cedente o prestatore del  servizio  e
          dal  cessionario  o  committente  anche  mediante  apposite
          annotazioni in rettifica rispettivamente  sui  registri  di
          cui agli artt. 23 e 24 e sul registro di cui all'art.  25".
             -  Il  numero 20 della parte II della tabella A allegata
          al D.P.R.  n. 633/1972, concerne:
              "20) mangimi  semplici  di  origine  vegetale;  mangimi
          integrati   contenenti  cereali  e/o  relative  farine  e/o
          zucchero; mangimi composti semplici contenenti,  in  misura
          superiore  al  50%,  cereali  compresi nella presente parte
          della tabella;".
             - Il testo della lett. b) dell'art.  6  della  legge  n.
          158/1990   (Norme   di   delega  in  materia  di  autonomia
          impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i
          rapporti finanziari tra lo  Stato  e  le  regioni),  e'  il
          seguente:
              "  b)  istituzione  di  una  addizionale all'imposta di
          consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi
          diversi da quelli delle imprese industriali  ed  artigiane,
          di  cui  all'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977,
          n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile
          1977,  n.  102,  dovuta  sul consumo effettuato nelle dette
          regioni, la cui entita', commisurata ai metri cubi  di  gas
          metano erogati, sara' determinata da ciascuna regione entro
          i  limiti  minimi  di lire 10 e massimi di lire 50 al metro
          cubo. Sara' prevista un'imposta  regionale  sostitutiva  di
          detta  addizionale e di pari importo della stessa, a carico
          delle utenze esenti, comprese quelle di cui al  ventunesimo
          comma  dell'articolo  11  della  legge 28 novembre 1980, n.
          784;  la  riscossione   dell'addizionale   e   dell'imposta
          sostitutiva,   gli   adempimenti   e  le  sanzioni  saranno
          uniformati alle norme vigenti  per  l'imposta  erariale  di
          consumo  sul gas metano di cui all'articolo 10 del decreto-
          legge   7   febbraio   1977,   n.   15,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102;".
             - Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto-legge n.
          398/1990   (Istituzione   e   disciplina   dell'addizionale
          regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui  alla
          legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni,
          dell'addizionale  regionale  all'imposta di consumo sul gas
          metano e per le utenze esenti,  di  un'imposta  sostitutiva
          dell'addizionale,  e  la  previsione  della  facolta' delle
          regioni  e  statuto  ordinario  di   istituire   un'imposta
          regionale sulla benzina per autotrazione):
             "Art.  9.  -  1.  E' istituita una addizionale regionale
          all'imposta di consumo sul gas metano usato nelle regioni a
          statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da
          quelli delle  imprese  industriali  ed  artigiane,  di  cui
          all'art.  10  del  decreto-legge  7  febbraio  1977, n. 15,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  1977,
          n.    102,  nella  misura che sara' determinata da ciascuna
          regione, con propria legge, entro i limiti minimo  di  lire
          10 e massimo di lire 50 al metro cubo di gas erogato.
             2. A carico delle utenze esenti e' istituita una imposta
          regionale  sostitutiva  della addizionale di cui al comma 1
          da determinarsi in misura pari all'importo della stessa.
             3. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
          e  fino  a  quando  le  regioni  non avranno stabilito, con
          proprie leggi, l'addizionale  e  l'imposta  sostitutiva  in
          misura  diversa,  detti  tributi  sono  dovuti nella misura
          minima.
             4. Le aliquote applicabili a  seguito,  dell'entrata  in
          vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote
          disposte  successivamente dalle regioni, con proprie legge,
          entro i limiti indicati ai commi 1 e  2  si  applicano  sui
          consumi  successivi  alla  data  di  entrata  in vigore del
          presente decreto e delle leggi regionali introduttive delle
          nuove aliquote, determinati adottando  gli  stessi  criteri
          previsi  per  determinare i consumi successivi alla data di
          entrata in vigore delle leggi statali  portanti  variazioni
          dell'imposta erariale di consumo sul gas metano".