Art. 76. 
1. Le rendite corrisposte  in  Italia  d  parte  della  assicurazione
invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera  (AVS),  maturata  sulla
base  anche  di  contributi  previdenziali  tassati  alla  fonte   in
Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte
degli istituti  italiani,  quali  sostituti  d'imposta,  per  il  cui
tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite,
giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3  ottobre  1974,  di  cui
alla legge 26 luglio 1975,  n.  386,  non  formano  piu'  oggetto  di
denuncia fiscale in Italia. 
 
          Nota all'art. 76:
             -  La  legge  n.  386/1975,   reca:   "Approvazione   ed
          esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo
          alla   imposizione   dei  lavoratori  frontalieri  ed  alla
          compensazione finanziaria a favore dei comuni  italiani  di
          confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974.".