Art. 77. 
1. Il direttore  generale  delle  imposte  dirette  ed  il  direttore
generale delle tasse ed imposte indirette sugli  affari  fanno  parte
del comitato consultivo per l'applicazione delle  norme  antielusione
di cui all'articolo 21,  comma  4,  fino  alla  data  di  nomina,  in
applicazione della legge 29  ottobre  1991,  n.  358,  del  direttore
generale e dei direttori centrali del dipartimento delle entrate.  Da
tale data fanno parte del predetto comitato il direttore generale del
dipartimento delle entrate ed il direttore centrale preposto  da  una
direzione centrale del dipartimento stesso con competenza in  materia
di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette. 
2. L'articolo 12, comma 11, della legge 29 ottobre 1991, n.  358,  va
interpretato nel senso che, nella fase transitoria ivi  prevista,  il
consiglio di amministrazione  del  Ministero  delle  finanze  svolge,
anche  con  la  partecipazione  dei  membri  ivi  previsti   in   via
sostitutiva, i compiti affidati dall'articolo 2, commi 1 e  2,  della
stessa legge al medesimo consiglio di amministrazione e  ai  comitati
di gestione, con esclusione di quelli del comitato  di  gestione  del
dipartimento delle dogane ed imposte  indirette,  che  continuano  ad
essere esercitati  dal  consiglio  di  amministrazione  previsto  dal
decreto legislativo 26 aprile 1990,  n.  105,  fino  all'espletamento
delle procedure per le elezioni dei rappresentanti  del  personale  a
norma dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 2,  della  legge  29
ottobre 1991, n. 358. 
3. Gli organi collegiali del Ministero  delle  finanze,  diversi  dal
consiglio di amministrazione, dai comitati di gestione, dal consiglio
di amministrazione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette
e dal comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori
tributari (SECIT), previsti, anche  con  funzioni  consultive,  dalla
normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore  della
legge  29  ottobre  1991,  n.  358,  continuano,  nella  composizione
contemplata dalla medesima normativa e fino alla data di operativita'
indicata dai regolamenti previsti dall'articolo 12,  comma  1,  della
stessa  legge,  a  svolgere  le  rispettive  funzioni.   I   predetti
regolamenti dovranno adeguare  la  composizione  degli  organi  sopra
indicati   al   nuovo   assetto   strutturale    dell'Amministrazione
finanziaria. Resta in ogni caso invariato il rapporto  tra  i  membri
appartenenti   all'Amministrazione   finanziaria   e    quelli    non
appartenenti ad essa. 
 
          Note all'art. 77:
             -  La  legge  n.   358/1991,   reca:   "Norme   per   la
          ristrutturazione del Ministero delle finanze.".
             -  Si riporta l'art. 12, della legge n. 358/1991, di cui
          alla nota precedente:
            "Art.  12  (Regolamenti  di  organizzazione  e  norme  di
          attuazione  e  transitorie  -  Copertura della spesa). - 1.
          Entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   legge   sono  emanati  e  pubblicati,  ai  sensi
          dell'articolo  17  della  legge  23 agosto 1988, n.  400, i
          regolamenti necessari per l'attuazione di  quanto  previsto
          dagli   articoli   da   5   a  10  e  per  l'organizzazione
          dell'Amministrazione   finanziaria,   secondo   i   criteri
          contenuti nella presente legge.
             2.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1 debbono essere
          ispirati a principi di  flessibilita'  e  di  adattabilita'
          dell'ordinamento  degli  uffici  e  debbono  in particolare
          prevedere che la ripartizione e la competenza  territoriale
          degli  uffici stessi nei diversi livelli, siano stabilite e
          possano essere modificate con appositi decreti del Ministro
          delle  finanze,  da  emanarsi  sentite  le   organizzazioni
          sindacali,  e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana.
             3. I regolamenti di cui al comma 1 devono  contenere  le
          norme  attuative  necessarie ad assicurare il coordinamento
          del nuovo assetto organizzativo del Ministero delle finanze
          con le  modifiche  apportate  o  da  apportare  all'attuale
          ordinamento  degli  uffici,  al  sistema tributario ed alle
          relative  procedure  di   accertamento,   con   particolare
          riguardo   per   l'istituzione  dei  centri  di  assistenza
          fiscale, il conseguente adattamento dei centri di  servizio
          delle  imposte  dirette, l'armonizzazione fiscale europea e
          l'integrazione del sistema informativo dell'Amministrazione
          finanziaria.  Oltre  alle  necessarie  norme   transitorie,
          devono   essere   altresi'   emanate  quelle  occorrenti  a
          raccordare ed uniformare  quanto  previsto  dalla  presente
          legge   con   l'assetto   organizzativo  e  funzionale  del
          Dipartimento  delle  dogane  ed  imposte  indirette  e  del
          Servizio centrale degli ispettori tributari.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 devono altresi'
          prevedere che l'istituzione delle  strutture  centrali  dei
          dipartimenti  e  delle  relative  direzioni regionali venga
          attivata entro un anno dalla data della loro  pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e che
          l'attivazione degli altri uffici  periferici  sia  ultimata
          entro tre anni da tale data.
             5.  L'onere  a  regime,  derivante dall'attuazione della
          presente legge, e' valutato in annue lire 779.899 milioni a
          decorrere dall'anno 1995.
             6. All'onere relativo  agli  anni  1991,  1992  e  1993,
          valutato  rispettivamente  in  lire 62.884 milioni, in lire
          416.606 milioni ed in lire  598.095  milioni,  si  provvede
          mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
          bilancio  triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
          di  previsione  del  Ministero  del   tesoro   per   l'anno
          finanziario     1991,     all'uopo     utilizzando    parte
          dell'accantonamento "Ristrutturazione  dell'Amministrazione
          finanziaria".
            7.   Lo   stanziamento   relativo  agli  oneri  derivanti
          dall'articolo 9, comma 4, per gli  esercizi  successivi  al
          1992  sara' determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
          lettera c),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come
          modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
             8.  Il  finanziamento del trattamento economico previsto
          dall'articolo  10,  comma   7,   e'   assicurato   mediante
          l'istituzione   di  uno  speciale  fondo  alimentato  dagli
          stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1031  dello  stato
          di  previsione  della  spesa  del Ministero delle finanze e
          dagli stanziamenti previsti per  il  compenso  incentivante
          base  di  cui  all'articolo  10  del decreto del Presidente
          della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.
             9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             10.  Sono  abrogate  tutte le disposizioni incompatibili
          con quelle della presente legge.
             11.  Le  disposizioni  degli  articoli   da   1   a   4,
          dell'articolo  11  e  quelle  del  presente  articolo hanno
          effetto dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.  Nella  prima applicazione della legge stessa e fino
          alla data prevista dai regolamenti di cui al  comma  4  per
          l'attivazione  delle  strutture centrali dei dipartimenti e
          delle  relative  direzioni  regionali   fanno   parte   del
          consiglio   di  amministrazione,  in  luogo  dei  direttori
          generali dei dipartimenti e dei direttori  regionali  delle
          entrate,  i  direttori  generali  del catasto e dei servizi
          tecnici  erariali,  del  contenzioso,  del  demanio,  della
          finanza  locale,  delle  imposte  dirette,  delle  tasse  e
          imposte indirette sugli affari, nonche' i  direttori  degli
          uffici  centrali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere d)
          ed e); fino allo svolgimento delle elezioni fanno parte del
          consiglio di amministrazione i rappresentanti del personale
          eletti al consiglio di amministrazione in carica alla  data
          di entrata in vigore della presente legge.
             12.  Fino  all'attivazione  delle strutture centrali dei
          dipartimenti e delle relative direzioni regionali, ai sensi
          del comma 4, fanno parte del comitato di coordinamento  del
          Servizio  centrale  degli  ispettori tributari il direttore
          del Servizio, che lo presiede, il segretario  generale  del
          Ministero delle finanze, i direttori generali del Ministero
          stesso,  il  direttore  generale  dei Monopoli di Stato, il
          comandante generale della Guardia  di  finanza  o,  in  sua
          sostituzione, un ufficiale generale del Corpo, il direttore
          dell'ufficio del coordinamento legislativo, sette ispettori
          tributari  eletti dagli ispettori stessi, nonche', con voto
          consultivo, il direttore della Ragioneria centrale.
             13. Gli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma  3,
          sono   istituiti  all'atto  dell'entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  con  la  contestuale  soppressione  della
          Direzione    generale   dell'organizzazione   dei   servizi
          tributari e della  Direzione  generale  per  gli  studi  di
          legislazione  comparata  e  le  relazioni internazionali. I
          direttori degli uffici di cui alle lettere d) ed  e)  dello
          stesso  articolo  3,  comma  3, fanno parte del comitato di
          coordinamento  del  Servizio   centrale   degli   ispettori
          tributari,  con  le modalita' di cui all'ultimo periodo del
          terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n.
          146, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge.
             La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
          inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti normativi
          della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque
          spetti  di osservarla e di farla osservare come legge dello
          Stato.".
             - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 ottobre
          1991, n.  358:
             "Art. 2 (Consiglio  di  amministrazione  e  comitati  di
          gestione).   -  1.  Il  consiglio  di  amministrazione  del
          Ministero delle  finanze  e'  organo  di  attuazione  delle
          direttive  generali  impartite  dal  Ministro,  nonche'  di
          coordinamento complessivo dell'attivita'  del  Ministero  e
          della gestione unitaria del personale.
             2.  Il  consiglio  di  amministrazione esercita, oltre a
          quelle previste dalle disposizioni  generali  sul  pubblico
          impiego, funzioni specifiche in materia di programmazione e
          di   verifica   dello   stato  d'attuazione  dell'attivita'
          amministrativa e gestionale dei dipartimenti.  Presso  ogni
          dipartimento  e'  istituito  un  comitato di gestione quale
          organo di attuazione degli indirizzi generali  di  gestione
          del  dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal
          Ministro. Il comitato di gestione e' organo consultivo e di
          controllo dell'attivita' del  dipartimento  ed  esprime  il
          proprio  parere  sulle  materie  previste  dall'articolo 2,
          comma 2, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Al
          comitato di  gestione  del  dipartimento  delle  dogane  ed
          imposte  indirette  sono  trasferite  le  funzioni previste
          dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990,  n.
          105.  I  comitati  di  gestione,  nominati  con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  sono  composti   dal   direttore
          generale,  con funzioni di presidente, e da sei componenti,
          scelti  fra  funzionari,  con  qualifica  non  inferiore  a
          dirigente    superiore,    in   servizio   per   la   meta'
          nell'amministrazione   centrale   e   per   l'altra   meta'
          nell'amministrazione   periferica,   nonche'   da   quattro
          rappresentanti  del  personale  eletti  con  le   procedure
          previste   dall'ordinamento  generale  per  i  consigli  di
          amministrazione dei Ministeri.
             3. Del  consiglio  di  amministrazione  fanno  parte  il
          Ministro, che lo presiede, o un Sottosegretario di Stato da
          lui  delegato,  il segretario generale, di cui all'articolo
          3, con funzioni di vicepresidente, il  comandante  generale
          della  Guardia  di  finanza,  il  presidente  del Consiglio
          superiore  delle  finanze,   i   direttori   generali   dei
          dipartimenti  e  dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato, il direttore generale degli affari generali e del
          personale,  il  direttore  del  Servizio   centrale   degli
          ispettori  tributari, tre direttori regionali, il direttore
          della Scuola centrale tributaria ed  i  rappresentanti  del
          personale  eletti con le procedure previste dai decreti del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,  n.  721,  e  6
          febbraio 1979, n. 41.
             -    Il   decreto   legislativo   n.   105/1990,   reca:
          "Organizzazione centrale e periferica  dell'Amministrazione
          delle  dogane  e  delle imposte indirette e ordinamento del
          relativo personale, in attuazione della  legge  10  ottobre
          1989, n. 349.".