Art. 77. 1. Il direttore generale delle imposte dirette ed il direttore generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari fanno parte del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusione di cui all'articolo 21, comma 4, fino alla data di nomina, in applicazione della legge 29 ottobre 1991, n. 358, del direttore generale e dei direttori centrali del dipartimento delle entrate. Da tale data fanno parte del predetto comitato il direttore generale del dipartimento delle entrate ed il direttore centrale preposto da una direzione centrale del dipartimento stesso con competenza in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette. 2. L'articolo 12, comma 11, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, va interpretato nel senso che, nella fase transitoria ivi prevista, il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze svolge, anche con la partecipazione dei membri ivi previsti in via sostitutiva, i compiti affidati dall'articolo 2, commi 1 e 2, della stessa legge al medesimo consiglio di amministrazione e ai comitati di gestione, con esclusione di quelli del comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette, che continuano ad essere esercitati dal consiglio di amministrazione previsto dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, fino all'espletamento delle procedure per le elezioni dei rappresentanti del personale a norma dell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. 3. Gli organi collegiali del Ministero delle finanze, diversi dal consiglio di amministrazione, dai comitati di gestione, dal consiglio di amministrazione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette e dal comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT), previsti, anche con funzioni consultive, dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 1991, n. 358, continuano, nella composizione contemplata dalla medesima normativa e fino alla data di operativita' indicata dai regolamenti previsti dall'articolo 12, comma 1, della stessa legge, a svolgere le rispettive funzioni. I predetti regolamenti dovranno adeguare la composizione degli organi sopra indicati al nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione finanziaria. Resta in ogni caso invariato il rapporto tra i membri appartenenti all'Amministrazione finanziaria e quelli non appartenenti ad essa.
Note all'art. 77: - La legge n. 358/1991, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze.". - Si riporta l'art. 12, della legge n. 358/1991, di cui alla nota precedente: "Art. 12 (Regolamenti di organizzazione e norme di attuazione e transitorie - Copertura della spesa). - 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti necessari per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 5 a 10 e per l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, secondo i criteri contenuti nella presente legge. 2. I regolamenti di cui al comma 1 debbono essere ispirati a principi di flessibilita' e di adattabilita' dell'ordinamento degli uffici e debbono in particolare prevedere che la ripartizione e la competenza territoriale degli uffici stessi nei diversi livelli, siano stabilite e possano essere modificate con appositi decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi sentite le organizzazioni sindacali, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. I regolamenti di cui al comma 1 devono contenere le norme attuative necessarie ad assicurare il coordinamento del nuovo assetto organizzativo del Ministero delle finanze con le modifiche apportate o da apportare all'attuale ordinamento degli uffici, al sistema tributario ed alle relative procedure di accertamento, con particolare riguardo per l'istituzione dei centri di assistenza fiscale, il conseguente adattamento dei centri di servizio delle imposte dirette, l'armonizzazione fiscale europea e l'integrazione del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria. Oltre alle necessarie norme transitorie, devono essere altresi' emanate quelle occorrenti a raccordare ed uniformare quanto previsto dalla presente legge con l'assetto organizzativo e funzionale del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette e del Servizio centrale degli ispettori tributari. 4. I regolamenti di cui al comma 1 devono altresi' prevedere che l'istituzione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali venga attivata entro un anno dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che l'attivazione degli altri uffici periferici sia ultimata entro tre anni da tale data. 5. L'onere a regime, derivante dall'attuazione della presente legge, e' valutato in annue lire 779.899 milioni a decorrere dall'anno 1995. 6. All'onere relativo agli anni 1991, 1992 e 1993, valutato rispettivamente in lire 62.884 milioni, in lire 416.606 milioni ed in lire 598.095 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". 7. Lo stanziamento relativo agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 4, per gli esercizi successivi al 1992 sara' determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 8. Il finanziamento del trattamento economico previsto dall'articolo 10, comma 7, e' assicurato mediante l'istituzione di uno speciale fondo alimentato dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 1025 e 1031 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dagli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge. 11. Le disposizioni degli articoli da 1 a 4, dell'articolo 11 e quelle del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della legge stessa e fino alla data prevista dai regolamenti di cui al comma 4 per l'attivazione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali fanno parte del consiglio di amministrazione, in luogo dei direttori generali dei dipartimenti e dei direttori regionali delle entrate, i direttori generali del catasto e dei servizi tecnici erariali, del contenzioso, del demanio, della finanza locale, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, nonche' i direttori degli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere d) ed e); fino allo svolgimento delle elezioni fanno parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti del personale eletti al consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. 12. Fino all'attivazione delle strutture centrali dei dipartimenti e delle relative direzioni regionali, ai sensi del comma 4, fanno parte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari il direttore del Servizio, che lo presiede, il segretario generale del Ministero delle finanze, i direttori generali del Ministero stesso, il direttore generale dei Monopoli di Stato, il comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale del Corpo, il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo, sette ispettori tributari eletti dagli ispettori stessi, nonche', con voto consultivo, il direttore della Ragioneria centrale. 13. Gli uffici centrali di cui all'articolo 3, comma 3, sono istituiti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, con la contestuale soppressione della Direzione generale dell'organizzazione dei servizi tributari e della Direzione generale per gli studi di legislazione comparata e le relazioni internazionali. I direttori degli uffici di cui alle lettere d) ed e) dello stesso articolo 3, comma 3, fanno parte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari, con le modalita' di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1991, n. 358: "Art. 2 (Consiglio di amministrazione e comitati di gestione). - 1. Il consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e' organo di attuazione delle direttive generali impartite dal Ministro, nonche' di coordinamento complessivo dell'attivita' del Ministero e della gestione unitaria del personale. 2. Il consiglio di amministrazione esercita, oltre a quelle previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego, funzioni specifiche in materia di programmazione e di verifica dello stato d'attuazione dell'attivita' amministrativa e gestionale dei dipartimenti. Presso ogni dipartimento e' istituito un comitato di gestione quale organo di attuazione degli indirizzi generali di gestione del dipartimento nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro. Il comitato di gestione e' organo consultivo e di controllo dell'attivita' del dipartimento ed esprime il proprio parere sulle materie previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Al comitato di gestione del dipartimento delle dogane ed imposte indirette sono trasferite le funzioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. I comitati di gestione, nominati con decreto del Ministro delle finanze, sono composti dal direttore generale, con funzioni di presidente, e da sei componenti, scelti fra funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio per la meta' nell'amministrazione centrale e per l'altra meta' nell'amministrazione periferica, nonche' da quattro rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dall'ordinamento generale per i consigli di amministrazione dei Ministeri. 3. Del consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro, che lo presiede, o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, il segretario generale, di cui all'articolo 3, con funzioni di vicepresidente, il comandante generale della Guardia di finanza, il presidente del Consiglio superiore delle finanze, i direttori generali dei dipartimenti e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il direttore generale degli affari generali e del personale, il direttore del Servizio centrale degli ispettori tributari, tre direttori regionali, il direttore della Scuola centrale tributaria ed i rappresentanti del personale eletti con le procedure previste dai decreti del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e 6 febbraio 1979, n. 41. - Il decreto legislativo n. 105/1990, reca: "Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349.".