Art. 78. 1. Sono istituiti per l'esercizio delle attivita' di assistenza fiscale i "Centri autorizzati di assistenza fiscale". I Centri possono essere costituiti da una ovvero da piu' associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi: a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL); b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attivita'. 2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei Centri previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale. 3. I Centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti nella forma di societa' di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire. L'oggetto sociale dei Centri non puo' prevedere lo svolgimento di attivita' diversa da quella di assistenza prevista nel presente articolo ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle organizzazioni che hanno istituito il Centro stesso, con esclusione di quelle soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diverse dalle societa' cooperative e loro consorzi, che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e succes- sive modificazioni. Il bilancio dei Centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, a cura dei soggetti di cui all'articolo 8, secondo comma, n. 2) lettera a), del medesimo decreto, o delle societa' di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti che abbiano esercitato continuativamente per almeno cinque anni la relativa attivita' professionale o l'attivita' di sindaco in societa' di capitali. Il collegio sindacale deve essere composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente del collegio sindacale deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento del Centro deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessata giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e deve prevedere il divieto di distribuzione degli utili in misura superiore al 10 per cento del capitale proprio nonche' la devoluzione, in sede di scioglimento della societa', degli utili non distribuiti al finanziamento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 per le finalita' della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845 in materia di formazione professionale. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad apposito contratto-tipo, preventivamente depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedelta' e completezza dei dati forniti al Centro. 4. Fermi rimanenndo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i Centri possono, per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarita' formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di redditi dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti alla attivita' di impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformita' formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e dalla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilita' degli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I Centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione, conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. In ogni caso e' garantito il libero esercizio dell'attivita' di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia competente a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilita' per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' di cui al presente comma nonche' di inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni, con le modalita' previste per i Centri; i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformita' di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro sostituti di imposta. 5. Alla direzione dei Centri e' proposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico responsabile, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attivita' professionale; il direttore appone il visto in conformita' di cui al comma 4. Ferma restando l'applicazione della maggiore imposta accertata dall'ufficio tributario nei confronti del contribuente se le irregolarita' emergenti dalle dichiarazioni dei redditi o da quelle previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riguardano dati per i quali i soggetti indicati nel comma 4 hanno apposto il visto in conformita', le relative sanzioni amministrative sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto. 6. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. Il Ministro delle finanze, con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio ai Centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla istituzione dei Centri stessi, nonche' i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria. L'autorizzazione e' revocata quando nello svolgimento dell'attivita' vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonche' quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del Centro interessato. Con i provvedimenti sono stabilite le modalita' per assicurare nei confronti degli utenti dei Centri il regolare svolgimento dell'attivita' concernente gli adempimenti relativi al periodo di imposta in corso. 7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite, per le attivita' esercitate ai sensi del comma 4, nel caso in cui in sede di controllo formale emergano irregolarita' che comportano irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori formali imputabili rispettivamente, al Centro o ai dottori commercialisti ed ai ragionieri liberi professionisti. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio della loro funzioni o della loro attivita' nei Centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Al direttore tecnico che abbia commesso irregolarita' nell'apposizione del visto di conformita' di cui al comma 4, si applica la pena pecuniaria da due a dieci milioni di lire. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate, con separato avviso, dall'Amministrazione finanziaria. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1992 A decorrere dal 1° gennaio 1993 le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ancorche' rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalita' istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 9. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i possessori di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettera a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto d'imposta, e che non abbiano oneri deducibili, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni o del certificato sostituitivo della dichiarazione, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle legge 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. 10. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilita'. Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli altri elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'articolo 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta. 11. Ai fini della dichiarazione congiunta, possono avvalersi della facolta' di cui al comma 10 i coniugi che possiedono solo redditi fondiari di cui all'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4 dell'articolo 12 dello stesso testo unico. 12. Non possono in ogni caso avvalersi della facolta' di cui al comma 10 i lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 51, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i possessori dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali. 13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo: a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 10; b) di controllarne la regolarita' formale; c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale; d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno d'imposta, cui la dichiarazione si riferisce; e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 10. 14. Il debito o credito conseguente alla liquidazione dell'imposta, e' rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle imposte, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio finale, deve essere consegnato al dichiarante entro il mese di aprile. Alle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso debbono essere aggiunti, alle rispettive scadenze, anche i versamenti d'acconto dovuti. 15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indicate nei commi 13 e 14 del presente articolo e adempiuti gli obblighi indicati nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni deve indicare nella dichiarazione prevista dall'articolo 7 dello stesso decreto anche gli altri elementi rilevati dalle apposite dichiarazioni ricevute. I sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta i quali, a cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilita', ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unita' debbono presentare la dichiarazione di cui al predetto articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, mediante l'invio di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria. Il sostituto d'imposta deve inoltre inviare all'Amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 10. 16. Per le operazioni previste dal comma 10 al comma 15 del presente articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione, aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti; qualora questi ultimi inviino la dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni su supporto magnetico, hanno diritto ad un ulteriore compenso di lire 5.000 per ciascun lavoratore dipendente. 17. Nel caso in cui in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti o pensionati da parte dell'Amministrazione finanziaria emergano irregolarita' relative agli adempimenti previsti per il sostituto d'imposta dal comma 10 al comma 16 del presente articolo si applica la pena pecuniaria da una a due volte la minore imposta liquidata. Alla dichiarazione di cui al comma 10 si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti per l'attuazione di quanto previsto dal comma 10 al comma 24 del presente articolo, secondo i criteri ivi enunciati. Nei regolamenti medesimi sara' previsto che le disposizioni previste dal comma 10 al comma 24 del presente articolo abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993. 19. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nomina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione presieduta da un sottosegretario di Stato e composta da otto membri di cui due dipendenti dal Ministero del tesoro, due dal Ministero delle finanze e due dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe tributaria e un esperto del sistema informativo dell'INPS per definire i tempi e le modalita' organizzative per dare attuazione per i dipendenti pubblici e pensionati alle disposizioni dal comma 10 al comma 24 del presente articolo. 20. Possono essere costituiti i Centri di assistenza fiscale anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero da uno o piu' sostituti d'imposta di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti o dipendenti. I Centri hanno natura privata e debbono essere costituiti nella forma di societa' di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire. 21. I Centri possono svolgere per conto degli utenti le attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal fine debbono provvedere: alla raccolta, al controllo ed alla conservazione delle apposite dichiarazioni scritte; alla raccolta delle schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517; all'elaborazione e all'invio all'Amministrazione finanziaria su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dall'Amministrazione stessa, delle dichiarazioni dei redditi; all'invio all'Amministrazione finanziaria delle suddette schede; alla consegna di copia della dichiarazione al contribuente; alla comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale della dichiarazione stessa, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto. Alla dichiarazione non debbono essere allagati i documenti probatori indicati nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive midificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'articolo 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 22. Per l'attivita' di cui al comma 21 ed a seguito della comunicazione ivi prevista, ai Centri di assistenza di cui al comma 20 spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione; tale compenso viene erogato direttamente dal sostituto d'imposta del lavoratore dipendente e pensionato, a fronte di corrispondenti minori versamenti delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni o pensioni. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sara' adeguata ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le categorie e gli organismi interessati, sulla base del costo medio di gestione rilevato nel primo semestre del secondo anno tenendo conto del numero di dipendenti o assistiti che si avvalgono dei sotituti di dichiarazione. Le variazioni avranno effetto nel biennio successivo. Il primo dei decreti verra' emanato entro il 31 dicembre 1993. 23. Per il caso in cui, in sede di controllo delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione finanziara, emergano irregolarita' rela- tive alle attivita' esercitate ai sensi del comma 21, il Centro e l'utente sono responsabili in solido per il maggior tributo dovuto e le connesse sanzioni vengono irrogate nei confronti del Centro. L'Amministrazione finanziaria e' tenuta ad escutere in via prioritaria il Centro al quale compete il diritto di rivalsa sull'utente nei limiti della maggiore imposta richiesta. Si applicano le sanzioni di cui al comma 17. 24. Con riferimento a quanto previsto dal comma 20 al comma 23, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 4, ultimo periodo, 5, 6, 7, terzo periodo, e 8. 25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; c) contributi previdenziali ed assistenziali. 26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti magnetici con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. 27. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. 28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di piu' stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potra' essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di piu' conti intestati allo stesso contribuente. 29. Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e succes- sive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dependente. 31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri: a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento; b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale e' a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma; d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende; e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso. 32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi. 33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti: a) la erogazione del rimborso dovra' essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente; b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli consegnati ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta; c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sara' erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente; d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario. 34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sara' determinata in base ai criteri fissati dall'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. 35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procedera' al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari. 36. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato. 37. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996. 38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potra' essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonche', al fine di consentire una piu' rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 39. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutato in lire 1.781.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede: a) quanto a lire 193.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Istituzione dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati "iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; b) quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991 per gli importi in corrispondenza indicati: 1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni; 2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni; 3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni; 4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni; 5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni; c) quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a lire 20.000, recate presente articolo. 40. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 78: - La legge n. 516/1988, reca: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7 giorno". - La legge n. 517/1988, reca: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia". - Il testo dell'art. 11 del decreto-legge n. 69/1989, e' il seguente: "Art. 11. - 1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attivita' svolta, coefficienti di congruita' dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito; i coefficienti sono determinati in relazione al settore di attivita' economica e al rispettivo andamento, alla localizzazione geografica, alle dimensioni del comune e alle sue caratteristiche socio-economiche, alle dimensioni dei locali, al numero, qualita' e retribuzioni degli addetti, ai consumi di materie prime e semilavorati e merci e di energia, alle caratteristiche dei beni strumentali impiegati, al numero delle prestazioni mediamente effettuabili nell'unita' di tempo, agli altri parametri economici che siano utilizzabili in relazione a singoli settori di attivita' anche con riferimento al periodo iniziale dell'attivita'. 2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 possono essere altresi' determinati coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili. 3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al presente articolo possono essere desunte, oltreche' dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte dirette e dell'I.V.A., dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria e ad enti ed istituti. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente entro il 10 maggio 1989 ed entro il 31 dicembre 1989, si provvedera' alla prima determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 e alla determinazione dei coefficienti di cui al comma 2. 5. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 3 e' richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria di cui al secondo comma dell'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 5-bis. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito ufficio centrale, gestito unitariamente dalle direzioni generali delle imposte dirette e dalla direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine il suddetto ufficio dovra' individuare dati ed elementi informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle dichiarazioni dei redditi e dell'I.V.A. o ad integrazione di essi su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed informazioni devono avere caratteristiche di analicita' sufficienti a consentire una agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie di attivita' di cui al comma 1 ed una corretta individuazione dei coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili". - Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/72, e' il seguente: "Art. 26. (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). - Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quella della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25". - Il testo dell'art. 46, del D.P.R. n. 917/86, e' il seguente: "Art. 46. (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2. Costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati". - Il testo dell'art. 47, comma 1, del D.P.R. 917/86, e' il seguente: "Art. 47. (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di stu- dio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; e) il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115; f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riservati allo Stato; g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denomi- nate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso; i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h) e i) del primo comma dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del primo comma dell'art. 41; l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attivita' di lavoro subordinato". - Il testo dell'art. 1, del D.P.R. 600/73, e' il seguente: "Art. 1. (Dichiarazione dei soggetti passivi). - Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. La dichiarazione e' unica agli effetti del'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni. La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 597, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 12, 13 e 14 dello stesso decreto. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione: a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili; b) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonche' redditi dominicali dei terreni e redditi agrari per un importo complessivo non superiore ad annue lire 360.000; c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue lire un milione e trecentottantamila, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; d) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscano con le modalita' previste dall'art. 12, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione il certificato di cui al primo comma dell'art. 3 redatto in conformita' ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8. Il certificato deve contenere l'attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d'acconto di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; e) i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto redditi esenti e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili. Ai fini delle lettere c) e d) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative indicati alla lettera a) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma. Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente altresi' le somme di cui alla lettera g) dell'art. 47 medesimo. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri. Per le persone fisiche legalmente incapaci, l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale". - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 600/73, e' il seguente: "Art. 3. (Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche). - Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, devono allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, e l'ammontare delle ritenute operate. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare anche la qualifica e la categoria di appartenenza del percipiente, l'ammontare delle detrazioni d'imposta effettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite indennita' di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, o anticipazioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare dell'indennita' o anticipazione al lordo della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota applicata e l'ammontare delle ritenute operate. I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8; per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e per l'Istituto nazionale della previdenza sociale la sottoscrizione puo' essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27 possono allegare in luogo del certificato le copie dei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma, devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non e' tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario. Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilita' delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al quarto comma dell'art. 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'Ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica. - Il testo dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e' il seguente: "Art. 43. (Termini per l'accertamento). - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza all'Ufficio delle imposte". - Il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 917/1986, e' il seguente: "Art. 22. (Redditi fondiari). - 1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. 2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati". - Il testo del comma 4, dell'articolo 12, del D.P.R. n. 917/1986, e' il seguente: "4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiori a lire 4.500.000, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del comma secondo la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico". - Il testo dell'articolo 49, comma 1, e dell'articolo 51, del D.P.R. n. 917/1986, e' il seguente: "Art. 49. (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 5". "Art. 51. (Redditi d'impresa). - 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 del Codice civile, e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in forma d'impresa dirette alla presentazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del Codice civile; b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87. 3. Le disposizioni in materia di imposte sul reddito che fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo". - Il testo dell'articolo 21, del D.P.R. n. 600/1973, e' il seguente: "Art. 21. (Scritture contabili dei sostituti d'imposta). - I soggetti indicati nel terzo comma dell'art. 13 devono indicare nel libro matricola tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, per ciascun dipendente, il numero delle persone a carico e le detrazioni di cui agli artt. 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente e l'ammontare delle corrispondenti ritenute devono risultare dal libro paga tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro. I compensi e le altre somme soggetti a ritenuta di acconto a norma degli artt. 25 e 25- bis del quinto comma dell'art. 26 devono essere registrati in ordine cronologico e distintamente per causale in appositi conti individuali intestati a ciascun percipiente, con l'indicazione della causale e dell'ammontare al lordo e al netto delle ritenute operante. Per le provvigioni di cui all'art.25- bis la registrazione puo' avvenire cumulativamente con riferimento a ciascun mese. I pagamenti d'importo non superiore a lire cinquantamila possono essere registrati globalmente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Negli stessi conti, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, devono essere indicati, distintamente per percipiente e per causale, i compensi deducibili non ancora corrisposti nel periodo d'imposta precedente nonche' le somme pagate non soggette a ritenuta. I soggetti ammessi alla contabilita' semplificata prevista dall'art. 18, che non abbiano optato per il regime ordinario, non sono obbligati ad eseguire le registrazioni indicate nel comma precedente". - Il testo dell'articolo 7, del D.P.R. n. 600/1973, e' il seguente: "Art. 7. (Dichiarazione dei sostituti d'imposta). - I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto, che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti. Per i pagamenti fatti ai prestatori di lavoro dipendente, di cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art. 24, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti e devono essere specificati per ciascun percipiente: 1) le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo; 2) l'ammontare, al lordo e al netto dei contributi a carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta d'acconto; 3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e le indennita' corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e relative anticipazioni; 4) l'ammontare delle ritenute eseguite con l'indicazione delle detrazioni effettuate; 5) l'ammontare di tutte le altre somme pagate sulle quali non e' stata eseguita le ritenuta. Alla dichiarazione di cui al precedente comma, qualora esistano piu' sedi o stabilimenti situati in circoscrizioni di diversi Uffici delle imposte, devono essere allegati separati elenchi nominativi per singole sedi e singoli stabilimenti. Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli artt. 25, 25- bis e 28 nonche' per quelli soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 devono essere indicati le generalita', il comune d'iscrizione anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le relative ritenute nonche' le somme non assoggettate a ritenuta. Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre commi dell'art. 26 e per quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, nonche' per i premi e le vincite di cui all'art. 30 devono essere dichiarati senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle relative ritenute, distinti a seconda della causale e dell'aliquota applicata. Per gli utili di cui all'art. 27 le societa' devono dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione anche a titolo di acconto e l'ammontare degli utili pagati ancorche' non assoggettati alla ritenuta. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo devono essere specificati gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'utile soggetto a ritenuta e la quota imputabile a ciascuna azione o quota. Alla dichiarazione di cui al precedente comma devono essere allegate le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni prescritte dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali e' stata fatta la comunicazione. Le societa' a responsabilita' limitata, comprese le societa' cooperative e di mutua assicurazione, le cui quote non siano rappresentate da azioni, devono allegare l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e dell'ammontare degli utili spettanti. Alle dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere allegate, in ogni caso, le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute. La dichiarazione non deve essere presentata per i compensi e le altre somme soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 29". - Il testo dell'articolo 23, del D.P.R. n. 600/1973, e' il seguente: "Art. 23. (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). - Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indi- cate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. La ritenuta da operare e' determinata: a) sugli emolumenti comunque denominati esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli artt. 15 e 16 del detto decreto, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli artt. 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura; b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura; con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto. I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta gia' applicate a norma della lettera a) del secondo comma. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo. Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi da datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilita' solidale del datore di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attivita' lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni d'imposta previste dagli artt. 15 e 16 dei D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma; la parte eccedente e' soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta. Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia gia' fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta". - Il testo dell'art. 13, del D.P.R. n. 605/1973, (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), e' il seguente: "Art. 13. (Sanzioni). - A carico del soggetto che richiede piu' di una volta l'attribuzione del numero di codice fiscale, salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto dal presente decreto, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione. In caso di recidiva la pena pecuniaria e' raddoppiata. A carico del soggetto che non richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale entro i termini previsti dagli artt. 3, 4, 5, 17 e 19, si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila. L'omessa o inesatta indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti indicati nel precedente art. 6 e' punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione. La stessa pena si applica a carico del soggetto che indica il numero di codice fiscale provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero di codice fiscale definitivo, ovvero il numero di codice fiscle emesso in data meno recente nel caso di piu' comunicazioni del numero di codice fiscale allo stesso soggetto. L'omessa indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti e' punita, a carico del soggetto o dei soggetti obbligati ad indicarlo: per gli atti di cui all'art. 6, primo comma, lettera c), con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione per ogni nominativo; per gli atti di cui all'art. 6, primo comma, lettere b), d) e g), con la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire centomila per ogni nominativo, con un massimo di lire dieci milioni. L'inesatta indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti e punita con la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire centomila per ogni nominativo, con un massimo di lire dieci milioni, a carico del soggetto o dei soggetti obbligati ad indicarlo. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 6, le sanzioni previste nei precedenti quarto e quinto comma si applicano a carico del soggetto che ha omesso di comunicare il proprio numero di codice fiscale ovvero che lo ha comunicato in modo inesatto. A carico del soggetto che non presenta, entro il termine previsto dal terzo comma dell'art. 21, la richista di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi indicati, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione. Se le comunicazioni previste dall'art. 7 e dal terzo comma dell'art. 16 non vengono effettuate nei termini stabiliti si applica, a carico del soggetto o dei soggetti tenuti a sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire dieci milioni; se le comunicazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla scadenza del termine si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila. In caso di comunicazioni incomplete o inesatte si applica la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire centomila per ciascuna omissione o inesattezza. A carico del pubblico ufficiale che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 11 si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila. Chi non restituisce nel termine stabilito il questionario o non compila gli allegati alle dichiarazioni dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, indicati all'art. 8, e' punito con la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila; se la restituzione del questionario avviene entro trenta giorni dalla scadenza del termine, si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila. Se i dati indicati nel questionario o negli allegati sono incompleti o inesatti, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila. Ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non espressamente prevista e' punita con la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila. - Si riporta il testo dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto n. 827/1924: "Art. 54. - Secondo la qualita' e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa. Puo' accettarsi una cauzione costituita da fideiussione. Sono ammessi a prestare fideiussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonche' le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000. Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fideiussione puo' accettarsi quando il canone annuo non superi le L. 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto. Per il taglio dei boschi cedui, la fideiussione puo' accettarsi quando venga pagato per intero anticipamente il prezzo pattuito. Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle L. 480.000 annue, l'amministrazione puo' accettare la fideiussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario. In casi speciali e per contratti a lunga scadenza puo' essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprieta' e liberta' dei beni da accettare in cauzione. E' pure fatta facolta' all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richidere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidita' e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38. L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fideiussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si puo' dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie. Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato. - Il regio decreto n. 1706/1937, ha approvato il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, modificato dalla legge n. 707/1955, recante: "Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane". - Il D.P.R. n. 43/1988 reca: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657". - Si trascrive il testo degli articoli 61 e 117 del citato D.P.R. n. 43/1988: "art. 61 (Compensi e rimborsi spese). - 1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascuno ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il parere della commissione di cui all'art. 3 deve: a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso; b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale; c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati al fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili. 3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessione tenendo comunque conto dell'estensione territoriale della concessione, del numero e della dislocazione degli sportelli, della durata di apertura degli stessi e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123. Si tiene conto altresi', con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di inesigibilita'. In particolare, per ogni ambito territoriale vanno determinati: a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e massimo; b) un compenso in misura percentuale delle somme riscosse, stabilito tenendo conto, soprattutto, dei costi specifici, del prevedibile ammontare globale di tali somme con un importo minimo e un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti eseguiti dopo la notifica del titolo esecutivo e prima della notifica dell'avviso di mora; c) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo soprattutto all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione. 4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia. 5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma 3, nei casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonche' il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Per i crediti per i quali e' intervenuto provvedimento di sgravio e' altresi' a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive. 6. Sono invece a carico dei contribuenti: a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui e' previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo; b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c); c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. 7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso e' stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con atto motivato. 8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicita' biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli interessi tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente, nonche' delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative. A tale revsione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto". "Art. 117. (Adeguamento della cauzione per il primo quinquennio di gestione). - 1. Ai fini dell'adeguamento della cauzione ai sensi dell'articolo 54, comma 1, non si tiene conto del carico delle iscrizioni a ruolo delle imposte di cui all'articolo 67, comma 1. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 51 si applicano anche ai vincoli e alle ipoteche iscritti a garanzia di precedenti gestioni esattoriali e ricevitoriali. 3. Per la determinazione iniziale dei compensi si tiene conto degli elementi di valutazione in possesso dell'amministrazione finanziaria. detti elementi sono trasmessi alla commissione consultiva che deve esprimere il parere a norma dell'articolo 3. 4. Sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 35, relativi al primo biennio delle concessioni, si pro- cede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 8, ad una nuova determinazione della misura dei compensi da valere per gli ultimi due anni del quinquennio. La nuova misura e' stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 3, da emanarsi entro sette mesi dalla fine del primo biennio. 5. La nuova misura dei compensi, determinata ai sensi del comma 4, e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'articolo 18". - Il testo dell'articolo 104 del citato D.P.R. n. 43/1988, e' il seguente: "Art. 104. (Ritardo od omissione di versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti creditori). - 1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla somma di cui e' stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato. 2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quarto. 3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con ritardo, nonche' su quelle per le quali il concessionario e' tenuto all'anticipazione e non versate nei termini fissati dall'articolo 72, comma 1, si applica l'interesse di mora di cui all'articolo 61, comma 6. 4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si procede alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni dell'articolo 56". - Si trascrive il testo dell'articolo 38- bis del D.P.R. n. 633/72: "Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'Erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari Uffici". - La lettera f dell'articolo 1, comma 1 legge n. 657/1986 (Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi), dispone quanto segue: f) la disciplina del rapporto di concessione dovra' in particolare prevedere: 1) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti piu' idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicita' della gestione, nonche' le modalita' ed i termini di recesso, nel corso della concessione, delle parti interessate; 2) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e succes- sive modificazioni, nonche' il potere dell'Amministrazione finanziaria di disporre cautelarmente, su parere della commissione prevista dalla successiva lettera h), la sospensione dell'attivita' di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali; 3) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicita' di gestione del servizio; 4) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualita' di agente della riscossione, nonche' le norme concernenti i termini e le modalita' di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione; 5) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestivita' e speditezza; 6) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'Amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degi uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonche' di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione; 7) i competenti spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attivita' richiesta e di congruita' ai costi medi della gestione al fine di assicurare l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della commissione di cui alla successiva lettera h)". Nota all'art. 79: - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 267/1989: "Art. 2. 1. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, relativamente alle imposte sui redditi.". Nota all'art. 80: - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 8, della legge n. 475/1988, come modificato dalla presente legge: "8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, e' applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unita' prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni le modalita' di applicazione dell'imposta e della sovraimposta.". - Si trascrive l'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze n. 100/1989, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. (Soggetti obbligati, presupposto ed esigibilita' del debito d'imposta). - L'imposta di fabbricazione istituita con l'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, sui sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce, e' dovuta dal fabbricante. Il presupposto dell'obbligazione tributaria sorge con la produzione e la sua esigibilita' si verifica con la cessione dei prodotti dal fabbricante alle ditte destinatarie per l'immissione nel mercato interno. Per i sacchetti di provenienza estera la corrispondente sovrimposta di confine e' dovuta dall'importatore. Per la determinazione del presupposto dell'obbligazione tributaria nelle importazioni si aplicano le vigenti disposizioni legislative in materia doganale.". --------------------------------------------------------