Art. 78. 
 
  1. Sono istituiti per l'esercizio  delle  attivita'  di  assistenza
fiscale i  "Centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale".  I  Centri
possono  essere  costituiti  da  una  ovvero  da  piu'  associazioni,
istituite da almeno  dieci  anni,  rientranti  in  uno  dei  seguenti
gruppi: 
    a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti
nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL); 
    b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori,  diverse
da quelle indicate nella lettera a)  se,  con  decreto  del  Ministro
delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione
al numero di iscritti ed  al  territorio  in  cui  svolgono  la  loro
attivita'. 
  2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere
a) e b) del comma 1  possono  essere  autorizzate,  con  decreto  del
Ministro delle finanze, alla costituzione dei  Centri  previa  delega
irrevocabile della propria associazione nazionale. 
  3. I Centri hanno natura privata, non possono avere  un  numero  di
utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti  nella  forma
di societa' di capitali con capitale minimo di cento milioni di lire.
L'oggetto sociale dei Centri non puo'  prevedere  lo  svolgimento  di
attivita' diversa da  quella  di  assistenza  prevista  nel  presente
articolo ad imprese, ivi comprese le imprese agricole, associate alle
organizzazioni che hanno istituito il Centro stesso,  con  esclusione
di quelle soggette all'imposta sul reddito delle persone  giuridiche,
diverse dalle societa' cooperative e loro consorzi,  che,  unitamente
ai propri soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle
associazioni nazionali riconosciute in base  al  decreto  legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e succes-
sive modificazioni. Il bilancio dei Centri  deve  essere  certificato
con gli effetti previsti dal decreto del Presidente della  Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, a cura dei soggetti  di  cui  all'articolo  8,
secondo comma, n. 2)  lettera  a),  del  medesimo  decreto,  o  delle
societa' di revisione autorizzate dal Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre  1939,
n.  1966,  o  dei  soggetti   iscritti   negli   albi   dei   dottori
commercialisti o dei ragionieri  liberi  professionisti  che  abbiano
esercitato continuativamente  per  almeno  cinque  anni  la  relativa
attivita' professionale o  l'attivita'  di  sindaco  in  societa'  di
capitali. Il  collegio  sindacale  deve  essere  composto  da  membri
effettivi e supplenti, nominati  tra  gli  iscritti  negli  albi  dei
dottori commercialisti o dei  ragionieri  liberi  professionisti.  Il
presidente del collegio sindacale  deve  essere  anche  iscritto  nel
ruolo dei revisori dei conti. Lo statuto contenente le norme relative
al funzionamento del Centro deve essere conforme al modello approvato
con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale entro sessata giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, e deve prevedere il divieto  di  distribuzione  degli
utili in misura superiore  al  10  per  cento  del  capitale  proprio
nonche' la devoluzione, in sede di scioglimento della societa', degli
utili non distribuiti  al  finanziamento  del  fondo  comune  di  cui
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281  per  le  finalita'
della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845 in materia di  formazione
professionale. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad
apposito  contratto-tipo,  preventivamente   depositato   presso   il
Ministero  delle  finanze,  che  statuisca  in  ogni  caso  l'impegno
dell'utente alla fedelta' e completezza dei dati forniti al Centro. 
  4. Fermi rimanenndo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di
accertamento dell'Amministrazione  finanziaria  e  della  Guardia  di
finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed  ambito  di
applicazione, i Centri possono, per conto  degli  utenti:  tenere  ed
eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo  della
regolarita' formale della  documentazione  contabile  prodotta  dagli
utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati  a
cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa e di redditi  dei
terreni,  i  soggetti  possessori  di   redditi   di   partecipazione
conseguenti alla attivita' di impresa, i relativi coniugi che  optino
per la presentazione di dichiarazioni congiunte; apporre il visto  di
conformita' formale dei dati  esposti  nelle  dichiarazioni  medesime
alle risultanze delle  scritture  contabili  e  dalla  documentazione
allegata, anche in ordine  alla  deducibilita'  degli  oneri  di  cui
all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni.  I  Centri  provvedono  ad  inoltrare  ai
competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria  le  dichiarazioni
da  essi  predisposte  e  le  relative  registrazioni   su   supporti
magnetici, formati sulla base  di  programmi  elettronici  forniti  o
comunque  prestabiliti  dalla  stessa  Amministrazione,  conformi   a
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze sottoscritte
dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti  ai  fini
della destinazione dell'8 per mille dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche  per  scopi  di  interesse  sociale  o  di  carattere
umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o  caritativo,  di
cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e alle  leggi
22 novembre 1988, n. 516 e n. 517.  In  ogni  caso  e'  garantito  il
libero  esercizio  dell'attivita'  di  assistenza  e  di  difesa  nei
rapporti  tributari  e  contributivi  a  chiunque  sia  competente  a
svolgerla  sulla  base  delle  disposizioni   vigenti,   inclusa   la
possibilita' per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o
dei  ragionieri  liberi  professionisti  di  apporre,  alle  medesime
condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' di
cui al presente comma  nonche'  di  inoltrare  ai  competenti  uffici
dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte
e le relative registrazioni, con le modalita' previste per i  Centri;
i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono  apporre  il
visto di conformita' di cui al presente comma per quanto riguarda gli
adempimenti dei datori di lavoro sostituti di imposta. 
  5. Alla direzione dei Centri e' proposto, con  rapporto  di  lavoro
autonomo o subordinato, un direttore tecnico  responsabile,  iscritto
nell'albo dei dottori  commercialisti  o  in  quello  dei  ragionieri
liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno  tre  anni  la
relativa attivita' professionale; il direttore  appone  il  visto  in
conformita' di cui al comma 4. Ferma  restando  l'applicazione  della
maggiore imposta accertata dall'ufficio tributario nei confronti  del
contribuente se le irregolarita' emergenti  dalle  dichiarazioni  dei
redditi o da quelle previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
riguardano dati per i quali i soggetti indicati  nel  comma  4  hanno
apposto il visto in conformita', le relative sanzioni  amministrative
sono irrogate solo al soggetto che ha apposto detto visto. 
  6. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere,  anche
in deroga a contrarie disposizioni statutarie o  regolamentari,  dati
ed elementi ai fini della determinazione  dei  coefficienti  previsti
nell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69  convertito,
con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n.  154,  e  successive
modificazioni. Il Ministro delle finanze,  con  uno  o  piu'  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, stabilisce i  criteri,  le  condizioni  e  le  garanzie
assicurative  per   il   rilascio   ai   Centri   dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita', per la loro iscrizione in apposito albo
e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve  in  ogni
caso  essere  posto  in  essere  tra  i  soggetti  autorizzati   alla
istituzione dei Centri stessi, nonche' i poteri di  vigilanza,  anche
ispettiva,  dell'Amministrazione  finanziaria.  L'autorizzazione   e'
revocata quando nello  svolgimento  dell'attivita'  vengano  commesse
gravi e ripetute  violazioni  alle  disposizioni  recate  in  materia
tributaria da leggi  generali  o  speciali  ovvero  quando  risultino
inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione
finanziaria nonche' quando i dati  e  gli  elementi  richiesti  dalla
medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti  rispetto  alla
documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare  gravita'
e' disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di  sospensione
cautelare e di revoca sono adottati con decreto  del  Ministro  delle
finanze, sentito il rappresentante legale del Centro interessato. Con
i provvedimenti  sono  stabilite  le  modalita'  per  assicurare  nei
confronti  degli  utenti   dei   Centri   il   regolare   svolgimento
dell'attivita' concernente gli adempimenti  relativi  al  periodo  di
imposta in corso. 
  7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite,
per le attivita' esercitate ai sensi del comma 4, nel caso in cui  in
sede di  controllo  formale  emergano  irregolarita'  che  comportano
irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative
per un efficace e tempestivo esercizio  del  diritto  di  rivalsa  da
parte dell'utente, ovvero del contribuente, per  gli  errori  formali
imputabili rispettivamente, al Centro o ai dottori commercialisti  ed
ai ragionieri liberi professionisti. Salvo che i fatti  costituiscano
reato, ai soggetti che  per  fini  diversi  da  quelli  istituzionali
utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa  dell'esercizio
della loro funzioni o della loro attivita' nei Centri, si applica  la
pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Al direttore tecnico
che  abbia  commesso  irregolarita'  nell'apposizione  del  visto  di
conformita' di cui al comma 4, si applica la pena pecuniaria da due a
dieci milioni di lire. Le sanzioni di  cui  al  presente  comma  sono
irrogate, con separato avviso, dall'Amministrazione finanziaria. 
  8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente  articolo  hanno
effetto dal 1° gennaio 1992  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1993  le
prestazioni  corrispondenti  a  quelle  dei  Centri  si   considerano
rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto ancorche' rese da associazioni sindacali e  di  categoria  e
rientranti tra le finalita'  istituzionali  delle  stesse  in  quanto
richieste  dall'associato  per  ottemperare  ad  obblighi  di   legge
derivanti  dall'esercizio  dell'attivita'.   Sono   fatti   salvi   i
comportamenti adottati in precedenza e non si  fa  luogo  a  rimborsi
d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  9. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i possessori di soli redditi  di
lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma
1, lettera a) e d),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, compresi quelli soggetti  a
tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto  d'imposta,  e
che non abbiano oneri  deducibili,  sono  esonerati  dall'obbligo  di
presentazione della dichiarazione dei redditi di cui  all'articolo  1
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e successive modificazioni o del certificato sostituitivo  della
dichiarazione, ai soli fini della scelta  della  destinazione  dell'8
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di
interesse sociale o di  carattere  umanitario  ovvero  per  scopi  di
carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della  legge
20 maggio 1985, n. 222, e alle legge 22 novembre 1988, n.  516  e  n.
517. 
  10. I possessori dei redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati
indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d),  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche
presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il  mese  di
febbraio apposita  dichiarazione  redatta  su  stampato  conforme  al
modello  approvato  con   decreto   del   Ministro   delle   finanze,
sottoscritta sotto la propria  responsabilita'.  Nella  dichiarazione
debbono essere indicati  oltre  agli  altri  elementi  prescritti  da
disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli
eventuali altri redditi posseduti, agli oneri deducibili ed  a  tutti
gli altri  elementi  necessari  per  la  determinazione  del  reddito
imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non
debbono essere allegati i documenti probatori indicati  nell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600, e successive  modificazioni;  detti  documenti  dovranno  essere
esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno
essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la
durata prevista dall'articolo 43 dello stesso decreto del  Presidente
della  Repubblica  n.  600  del  1973.  I  lavoratori  dipendenti   e
pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione  dei  redditi
secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta
ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul  reddito
delle persone fisiche mediante la sottoscrizione di  apposite  schede
conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle  finanze,
da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta. 
  11. Ai fini della dichiarazione congiunta, possono avvalersi  della
facolta' di cui al comma 10 i coniugi  che  possiedono  solo  redditi
fondiari di cui all'articolo 22 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e che si trovino nella condizione  di  cui  al
comma 4 dell'articolo 12 dello stesso testo unico. 
  12. Non possono in ogni caso avvalersi della  facolta'  di  cui  al
comma 10 i lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei  redditi
di cui agli articoli 49, comma 1, e 51, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,  nonche'  i  possessori  dei  redditi  la  cui
dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali. 
  13. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo: 
    a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel
comma 10; 
    b) di controllarne la regolarita' formale; 
    c) di eseguire  la  liquidazione  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale; 
    d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto  alle  ritenute
d'acconto operate e  ai  versamenti  d'acconto  effettuati  nell'anno
d'imposta, cui la dichiarazione si riferisce; 
    e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al
comma 10. 
  14. Il debito o credito conseguente alla liquidazione dell'imposta,
e' rispettivamente, aggiunto  o  detratto  a  carico  delle  ritenute
d'acconto relative al periodo d'imposta in  corso  al  momento  della
presentazione della dichiarazione. Il  prospetto  della  liquidazione
delle imposte, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato del
conguaglio finale, deve essere consegnato  al  dichiarante  entro  il
mese di aprile. Alle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta
in corso debbono essere aggiunti, alle rispettive scadenze,  anche  i
versamenti d'acconto dovuti. 
  15. Il sostituto d'imposta, eseguite  le  operazioni  indicate  nei
commi 13 e 14 del presente articolo e adempiuti gli obblighi indicati
nell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  e  successive  modificazioni  deve  indicare
nella dichiarazione prevista dall'articolo  7  dello  stesso  decreto
anche  gli  altri  elementi  rilevati  dalle  apposite  dichiarazioni
ricevute. I sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta
i quali, a cui la dichiarazione  si  riferisce,  abbiano  corrisposto
compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui  o  inferiori  a
dodici  mensilita',  ad  un  numero  di  lavoratori  dipendenti   non
inferiore alle venti unita' debbono presentare  la  dichiarazione  di
cui  al  predetto  articolo  7  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 600 del  1973,  e  successive  modificazioni,  mediante
l'invio di supporti magnetici, predisposti sulla  base  di  programmi
elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione  finanziaria.
Il  sostituto  d'imposta  deve  inoltre  inviare  all'Amministrazione
finanziaria le schede per la scelta  della  destinazione  dell'8  per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al  comma
10. 
  16. Per le operazioni  previste  dal  comma  10  al  comma  15  del
presente articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso a  carico
del bilancio dello Stato nella misura unitaria  di  lire  20.000  per
ciascuna dichiarazione, aumentata a lire 40.000 per i  sostituti  con
meno di venti lavoratori dipendenti; qualora questi ultimi inviino la
dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni  su
supporto magnetico, hanno diritto ad un ulteriore  compenso  di  lire
5.000 per ciascun lavoratore dipendente. 
  17. Nel caso in cui in sede di controllo  delle  dichiarazioni  dei
redditi   dei   lavoratori   dipendenti   o   pensionati   da   parte
dell'Amministrazione finanziaria emergano irregolarita' relative agli
adempimenti previsti per il sostituto d'imposta dal comma 10 al comma
16 del presente articolo si applica la pena pecuniaria da una  a  due
volte la minore imposta liquidata. Alla dichiarazione di cui al comma
10 si applicano, in quanto  compatibili,  le  sanzioni  previste  dal
titolo V del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni. 
  18. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  i  regolamenti  per  l'attuazione  di
quanto previsto dal comma 10  al  comma  24  del  presente  articolo,
secondo i criteri  ivi  enunciati.  Nei  regolamenti  medesimi  sara'
previsto che le disposizioni previste dal comma 10 al  comma  24  del
presente articolo abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993. 
  19. Il Ministro delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, nomina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, una commissione presieduta da un  sottosegretario  di
Stato e composta da otto membri di cui due dipendenti  dal  Ministero
del tesoro, due dal Ministero delle finanze e due dal  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,   un   esperto   dell'anagrafe
tributaria  e  un  esperto  del  sistema  informativo  dell'INPS  per
definire i tempi e le modalita' organizzative per dare attuazione per
i dipendenti pubblici e pensionati alle disposizioni dal comma 10  al
comma 24 del presente articolo. 
  20. Possono essere costituiti i Centri di assistenza fiscale  anche
dalle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  dipendenti  e  dei
pensionati rappresentate nel CNEL, ovvero da  uno  o  piu'  sostituti
d'imposta di cui all'articolo 23 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973  n.  600,  e  successive  modificazioni,
aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti o dipendenti. I
Centri hanno natura privata e debbono essere costituiti  nella  forma
di societa' di capitali con capitale minimo di 100 milioni di lire. 
  21. I Centri possono svolgere per conto degli utenti  le  attivita'
sostitutive dell'obbligo di  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi. A tal fine debbono provvedere: alla raccolta,  al  controllo
ed alla conservazione  delle  apposite  dichiarazioni  scritte;  alla
raccolta delle schede conformi a modello approvato  con  decreto  del
Ministro delle finanze, sottoscritte dal contribuente, contenenti  le
scelte operate dagli utenti ai fini  della  destinazione  dell'8  per
mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  per  scopi  di
interesse sociale o di  carattere  umanitario  ovvero  per  scopi  di
carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della  legge
20 maggio 1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n.  516  e  n.
517; all'elaborazione e all'invio all'Amministrazione finanziaria  su
supporti magnetici,  formati  sulla  base  di  programmi  elettronici
forniti o comunque prestabiliti  dall'Amministrazione  stessa,  delle
dichiarazioni dei redditi; all'invio all'Amministrazione  finanziaria
delle suddette schede; alla consegna di copia della dichiarazione  al
contribuente; alla comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato
finale della dichiarazione stessa, ai fini del conguaglio a credito o
a debito in  sede  di  ritenuta  d'acconto.  Alla  dichiarazione  non
debbono essere allagati i documenti probatori indicati  nell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600, e successive  midificazioni;  detti  documenti  dovranno  essere
esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno
essere conservati presso il domicilio fiscale del contribuente per la
durata prevista dall'articolo 43 dello stesso decreto del  Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973. 
  22. Per  l'attivita'  di  cui  al  comma  21  ed  a  seguito  della
comunicazione ivi prevista, ai Centri di assistenza di cui  al  comma
20 spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella  misura
unitaria di lire 20.000 per  ciascuna  dichiarazione;  tale  compenso
viene erogato direttamente dal  sostituto  d'imposta  del  lavoratore
dipendente e pensionato, a fronte di corrispondenti minori versamenti
delle ritenute fiscali operate  sulle  retribuzioni  o  pensioni.  La
misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma  sara'
adeguata ogni anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro del tesoro, sentite  le  categorie  e  gli  organismi
interessati, sulla base del costo  medio  di  gestione  rilevato  nel
primo  semestre  del  secondo  anno  tenendo  conto  del  numero   di
dipendenti  o  assistiti   che   si   avvalgono   dei   sotituti   di
dichiarazione. Le variazioni avranno effetto nel biennio  successivo.
Il primo dei decreti verra' emanato entro il 31 dicembre 1993. 
  23. Per il caso in cui, in sede di controllo delle dichiarazioni da
parte dell'Amministrazione finanziara, emergano  irregolarita'  rela-
tive alle attivita' esercitate ai sensi del comma  21,  il  Centro  e
l'utente sono responsabili in solido per il maggior tributo dovuto  e
le connesse sanzioni  vengono  irrogate  nei  confronti  del  Centro.
L'Amministrazione  finanziaria  e'  tenuta   ad   escutere   in   via
prioritaria  il  Centro  al  quale  compete  il  diritto  di  rivalsa
sull'utente nei limiti della maggiore imposta richiesta. Si applicano
le sanzioni di cui al comma 17. 
  24. Con riferimento a quanto previsto dal comma  20  al  comma  23,
sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 4,  ultimo  periodo,
5, 6, 7, terzo periodo, e 8. 
  25.  Ai  fini  dei  controlli  sugli  oneri   deducibili   previsti
dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, i soggetti che  erogano  mutui  agrari  e
fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti  previdenziali  debbono
comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente  gli  elenchi  dei
soggetti che hanno corrisposto: 
    a) quote di interessi passivi  e  relativi  oneri  accessori  per
mutui in corso; 
    b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; 
    c) contributi previdenziali ed assistenziali. 
  26. Gli elenchi debbono essere predisposti  su  supporti  magnetici
con le modalita' ed i termini  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
delle finanze. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali
elenchi si  applicano  le  sanzioni  previste  dall'articolo  13  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e
successive modificazioni. 
  27. E' istituito,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1993,  il  conto
fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere obbligatoria per tutti  i
contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. 
  28.  A  decorrere  dalla  data  indicata  al  comma   27,   ciascun
contribuente dovra' risultare intestatario  di  un  unico  conto  sul
quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi  relativi
alle imposte sui redditi  e  all'imposta  sul  valore  aggiunto.  Per
ovviare  a  particolari  esigenze  connesse  all'esistenza  di   piu'
stabilimenti, industriali o  commerciali,  dislocati  sul  territorio
nazionale, potra' essere consentita dall'Amministrazione  finanziaria
l'apertura di piu' conti intestati allo stesso contribuente. 
  29. Il  conto  fiscale  e'  tenuto  presso  il  concessionario  del
servizio della riscossione competente per  territorio,  che  provvede
alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, direttamente
versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 
  30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente
concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di  cui  al
comma  27  possono  effettuare,  entro  i  termini  di  scadenza,   i
versamenti  di  cui  al  comma  29,  esclusi  quelli  conseguenti   a
iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende
di   credito   di   cui   all'articolo   54   del   regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  succes-
sive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad  una
delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico  approvato  con
regio decreto 26 agosto 1937,  n.  1706,  modificato  dalla  legge  4
agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore  a  lire  100
milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata  presso  una
dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito  territoriale  del
concessionario dependente. 
  31. I rapporti  tra  le  aziende  ed  istituti  di  credito  ed  il
competente  concessionario  saranno  regolati  secondo   i   seguenti
criteri: 
    a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa
documentazione  al  competente  concessionario  del  servizio   della
riscossione non  oltre  il  terzo  giorno  lavorativo  successivo  al
versamento; 
    b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di  credito,  per
ogni operazione di incasso effettuata,  di  un  compenso  percentuale
pari al 25  per  cento  della  commissione  spettante  al  competente
concessionario ai sensi dell'articolo 61, comma 3,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della  Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43,
escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente  e  del
bilancio dello Stato e degli altri enti; detto  compenso  percentuale
e' a totale carico del concessionario competente  e  non  costituisce
elemento di valutazione  per  la  revisione  e  rideterminazione  dei
compensi previsti dagli articoli 61 e  117  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; 
    c) al fine di evitare  ritardi  nella  acquisizione  delle  somme
incassate da parte dell'erario e  degli  altri  interessati,  saranno
coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui  al
comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di
registrazione  e  contabilizzazione  delle  somme  incassate,   fermo
restando che il riversamento nelle casse erariali  deve  avvenire  da
parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo  successivo
a quello di cui alla lettera a) del presente comma; 
    d) invio periodico al competente concessionario  da  parte  degli
istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei  dati  dei
versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende; 
    e) nel caso di  accreditamento  all'ente  beneficiario  oltre  il
sesto  giorno  lavorativo  successivo  al  versamento  da  parte  del
contribuente,  si  applicano  nei  confronti  del  concessionario  le
disposizioni di cui all'articolo 104 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo  di
rivalsa  sull'istituto  di  credito  per  la  quota  parte  di   pene
pecuniarie ed interessi di mora imputabili a  tardivo  versamento  da
parte dell'istituto stesso. 
  32.  I  concessionari  del  servizio   della   riscossione   devono
aggiornare i conti  di  cui  al  presente  articolo,  entro  il  mese
successivo, con la movimentazione dei versamenti  e  debbono  inviare
annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei  casi  in  cui  il
contribuente non ha indicato correttamente il codice  fiscale  ovvero
ha  effettuato  una  erronea  imputazione,  il  conto   deve   essere
aggiornato entro i tre mesi successivi. 
  33. I concessionari del servizio della riscossione, nella  qualita'
di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27  al  comma
30 del presente articolo, sono  autorizzati  ad  erogare  i  rimborsi
spettanti ai contribuenti a norma  delle  vigenti  disposizioni,  nei
limiti ed alle condizioni seguenti: 
    a) la erogazione del  rimborso  dovra'  essere  effettuata  entro
sessanta giorni sulla base di apposita  richiesta,  sottoscritta  dal
contribuente ed attestante il diritto  al  rimborso,  o  di  apposita
comunicazione dell'ufficio competente; 
    b) il rimborso sara'  erogato  senza  prestazione  di  specifiche
garanzie ove l'importo risulti non superiore  al  10  per  cento  dei
complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli  consegnati
ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi gia'  erogati,  nei  due
anni precedenti la data della richiesta; 
    c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera
b) del presente comma sara' erogato previa prestazione delle garanzie
indicate  all'articolo  38-bis,  secondo  comma,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, di durata quinquennale. Non  e'  dovuta  garanzia  nei
casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione
dell'ufficio competente; 
    d)  le  somme  da  rimborsare  dovranno  essere  prelevate  dagli
specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario. 
  34. La misura dei compensi per la  erogazione  dei  rimborsi  sara'
determinata in base ai criteri  fissati  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. 
  35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvedera'
alla   integrazione   dei   sistemi    informativi    degli    uffici
dell'Amministrazione finanziaria in modo che  gli  uffici  competenti
possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal  fine
si procedera' al collegamento diretto con l'anagrafe  tributaria  dei
concessionari  della  riscossione,  per  il  tramite  del   Consorzio
nazionale dei concessionari. 
  36. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo  1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,  n.
154, e' abrogato. 
  37.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1993,  i  concessionari  della
riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui  al  presente
articolo, sono autorizzati ad  erogare,  a  carico  dei  fondi  della
riscossione, i rimborsi dell'imposta  sul  valore  aggiunto  disposti
dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima
applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere
direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non
superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40  milioni  nel
1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996. 
  38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  i
regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro
per l'attuazione di quanto previsto dal comma  27  al  comma  37  del
presente articolo secondo i criteri ivi  enunciati.  Con  gli  stessi
regolamenti potra' essere  prevista  l'estensione  dell'utilizzo  del
conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi
e dall'imposta sul valore aggiunto, nonche', al  fine  di  consentire
una   piu'   rapida   acquisizione   delle   somme    riscosse,    la
rideterminazione dei termini di  versamento  dei  versamenti  diretti
riscossi direttamente dai  concessionari  con  conseguente  revisione
della misura della commissione  di  cui  all'articolo  61,  comma  3,
lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  28  gennaio
1988, n. 43. 
  39.  All'onere  derivante  dall'applicazione   delle   disposizioni
previste dal presente articolo, valutato in lire 1.781.000 milioni  a
decorrere dall'anno 1993, si provvede: 
    a)  quanto  a  lire  193.000  milioni,  mediante  utilizzo  della
proiezione  per  l'anno  1993  dell'accantonamento  "Istituzione  dei
Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati
"iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; 
    b) quanto a  lire  1.578.000  milioni,  mediante  utilizzo  della
proiezione  degli  stanziamenti  iscritti,  ai  fini   del   bilancio
triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello stato di  previsione
del  Ministero  delle  finanze  per  il  1991  per  gli  importi   in
corrispondenza indicati: 
      1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni; 
      2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni; 
      3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni; 
      4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni; 
      5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni; 
      c) quanto  a  lire  10.000  milioni,  mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori  a
lire 20.000, recate presente articolo. 
  40. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 78:
             -  La legge n. 516/1988, reca: "Norme per la regolazione
          dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle  chiese
          cristiane avventiste del 7› giorno".
             -  La legge n. 517/1988, reca: "Norme per la regolazione
          dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia".
             - Il testo dell'art. 11 del decreto-legge n. 69/1989, e'
          il seguente:
             "Art. 11. - 1. In relazione ai  vari  settori  economici
          sono  elaborati  viste  le  caratteristiche e le dimensioni
          dell'attivita'  svolta,  coefficienti  di  congruita'   dei
          corrispettivi  e  dei  componenti  positivi  e  negativi di
          reddito; i coefficienti sono determinati  in  relazione  al
          settore  di  attivita' economica e al rispettivo andamento,
          alla localizzazione geografica, alle dimensioni del  comune
          e   alle   sue   caratteristiche   socio-economiche,   alle
          dimensioni dei locali, al numero, qualita'  e  retribuzioni
          degli addetti, ai consumi di materie prime e semilavorati e
          merci   e   di   energia,  alle  caratteristiche  dei  beni
          strumentali  impiegati,   al   numero   delle   prestazioni
          mediamente  effettuabili  nell'unita'  di tempo, agli altri
          parametri economici che siano utilizzabili in  relazione  a
          singoli  settori  di  attivita'  anche  con  riferimento al
          periodo iniziale dell'attivita'.
             2. Con gli stessi criteri di  cui  al  comma  1  possono
          essere  altresi'  determinati  coefficienti  presuntivi  di
          reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili.
             3.  Le informazioni necessarie per la determinazione dei
          coefficienti di cui al  presente  articolo  possono  essere
          desunte,  oltreche' dalle dichiarazioni dei contribuenti ai
          fini   delle   imposte   dirette   e   dell'I.V.A.,   dagli
          accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in
          possesso  dell'Amministrazione,  da  informazioni richieste
          agli  enti  locali,  alle  organizzazioni   economiche   di
          categoria  e  ad enti ed istituti. Se i dati e gli elementi
          non vengono inviati  o  sono  non  rispondenti  al  vero  o
          incompleti,  si  applicano le disposizioni dell'art. 52 del
          D.P.R. 29 settembre  1973,  n.  600.  Si  considera  omesso
          l'invio   oltre   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla
          richiesta.
            4.  Con  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e
          sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale rispettivamente entro il 10 maggio  1989
          ed  entro  il  31  dicembre 1989, si provvedera' alla prima
          determinazione dei coefficienti di cui al comma  1  e  alla
          determinazione dei coefficienti di cui al comma 2.
             5.  Se  l'indicazione  di  elementi di cui al comma 3 e'
          richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso
          di omessa,  incompleta  o  infedele  indicazione,  la  pena
          pecuniaria  di cui al secondo comma dell'art. 48 del D.P.R.
          29 settembre 1973, n. 600.
             5-bis. Il Ministro delle finanze istituisce un  apposito
          ufficio  centrale,  gestito  unitariamente  dalle direzioni
          generali delle imposte dirette e dalla  direzione  generale
          delle  tasse  per  quanto  riguarda  l'imposta  sul  valore
          aggiunto,  con  il  compito  di  elaborare  ed   aggiornare
          periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine
          il  suddetto  ufficio  dovra'  individuare dati ed elementi
          informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle
          dichiarazioni dei redditi e dell'I.V.A. o  ad  integrazione
          di  essi  su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed
          informazioni devono  avere  caratteristiche  di  analicita'
          sufficienti  a  consentire  una  agevole  collocazione  del
          contribuente all'interno delle categorie  di  attivita'  di
          cui   al   comma  1  ed  una  corretta  individuazione  dei
          coefficienti   di   ricavi,   compensi   e    corrispettivi
          attribuibili".
             -  Il  testo  del  comma 3, dell'art. 17, della legge n.
          400/1988:     (Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
             "3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
             - Il testo dell'art. 26 del  D.P.R.  n.  633/72,  e'  il
          seguente:
             "Art. 26. (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -
          Le  disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere
          osservate, in relazione al  maggiore  ammontare,  tutte  le
          volte  che  successivamente  all'emissione  della fattura o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quella della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica   di   inesattezze  della  fatturazione  o  della
          registrazione.
             Se un'operazione per la quale sia stata emessa  fattura,
          successivamente  alla registrazione di cui agli articoli 23
          e 24, viene meno in tutto  o  in  parte,  o  se  ne  riduce
          l'ammontare  imponibile, in conseguenza di dichiarazione di
          nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione  e
          simili  o  in  conseguenza  dell'applicazione  di abbuoni o
          sconti previsti contrattualmente, il  cedente  del  bene  o
          prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
          ai   sensi   dell'art.  19  l'imposta  corrispondente  alla
          variazione,  registrandola  a  norma  dell'art.  25.     Il
          cessionario   o  committente,  che  abbia  gia'  registrato
          l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal
          caso registrare  la  variazione  a  norma  dell'art.  23  o
          dell'art.  24,  salvo  il  suo  diritto  alla  restituzione
          dell'importo pagato al cedente o  prestatore  a  titolo  di
          rivalsa.
             Le  disposizioni del comma precedente non possono essere
          applicate dopo il decorso di un  anno  dalla  effettuazione
          dell'operazione  imponibile qualora gli eventi ivi indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti e possono essere applicate, entro lo stesso  termine,
          anche   in   caso   di   rettifica   di  inesattezze  della
          fatturazione che abbiano dato  luogo  all'applicazione  del
          settimo comma dell'art. 21.
             La  correzione  di  errori  materiali o di calcolo nelle
          registrazioni di cui agli articoli 23,  25  e  39  e  nelle
          liquidazioni  periodiche  di cui agli articoli 27 e 33 deve
          essere  fatta   mediante   annotazione   delle   variazioni
          dell'imposta  in aumento nel registro di cui all'art.  23 e
          delle variazioni dell'imposta in diminuzione  nel  registro
          di  cui  all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere
          corretti, nel registro  di  cui  all'art.  24,  gli  errori
          materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
          fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
             Le  variazioni  di  cui  al  secondo  comma e quelle per
          errori di registrazione di  cui  al  quarto  comma  possono
          essere  effettuate  dal cedente o prestatore del servizio e
          dal  cessionario  o  committente  anche  mediante  apposite
          annotazioni  in  rettifica  rispettivamente sui registri di
          cui agli articoli 23 e 24 e sul registro  di  cui  all'art.
          25".
             -  Il  testo  dell'art.  46, del D.P.R. n. 917/86, e' il
          seguente:
             "Art. 46. (Redditi di  lavoro  dipendente).  -  1.  Sono
          redditi   di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano  da
          rapporti aventi per oggetto la prestazione di  lavoro,  con
          qualsiasi  qualifica,  alle dipendenze e sotto la direzione
          di  altri  compreso  il  lavoro  a  domicilio   quando   e'
          considerato   lavoro  dipendente  secondo  le  norme  della
          legislazione sul lavoro.
             2. Costituiscono redditi di lavoro dipendente  anche  le
          pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati".
             -  Il testo dell'art. 47, comma 1, del D.P.R. 917/86, e'
          il seguente:
             "Art.  47.  (Redditi  assimilati  a  quelli  di   lavoro
          dipendente). -
          1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
               a)  i  compensi  percepiti,  entro i limiti dei salari
          correnti maggiorati del 20 per cento, dai  lavoratori  soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di   servizi,   delle   cooperative  agricole  e  di  prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca;
               b)  le  indennita'  e i compensi percepiti a carico di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti  in  relazione  a  tale  qualita',  ad esclusione di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati  al  datore  di  lavoro e di quelli che per legge
          devono essere riversati allo Stato;
               c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di  borsa
          di  studio o di assegno, premio o sussidio per fini di stu-
          dio o di addestramento professionale,  se  il  beneficiario
          non   e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente  nei
          confronti del soggetto erogante;
               d)  le  remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui   agli
          articoli  24,  33,  lettera  a), e 34 della legge 20 maggio
          1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
          di cui all'art. 33, primo  comma,  della  legge  26  luglio
          1974, n. 343;
               e)  il  trattamento  speciale di disoccupazione di cui
          alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
               f) le indennita', i gettoni di presenza  e  gli  altri
          compensi  corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni,  ad  esclusione  di  quelli che per legge debbono
          essere riservati allo Stato;
               g) le indennita' di cui  all'art.  1  della  legge  31
          ottobre  1965,  n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
          1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
          e del Parlamento europeo e le indennita', comunque  denomi-
          nate,  percepite  per le cariche elettive e per le funzioni
          di cui agli articoli 114 e 135 della  Costituzione  e  alla
          legge 27 dicembre 1985, n. 816;
               h)   le   rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso;
               i) gli altri assegni periodici,  comunque  denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne'  lavoro,  compresi quelli indicati alle lettere h) e i)
          del primo comma dell'art. 10 tra gli  oneri  deducibili  ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera c) del primo comma
          dell'art. 41;
               l) le mance percepite dagli  impiegati  tecnici  delle
          case  da  gioco  (croupiers) direttamente o per effetto del
          riparto eseguito a cura di  appositi  organismi  costituiti
          all'interno  dell'impresa,  in  relazione  allo svolgimento
          dell'attivita' di lavoro subordinato".
             - Il  testo  dell'art.  1,  del  D.P.R.  600/73,  e'  il
          seguente:
             "Art.  1.  (Dichiarazione  dei soggetti passivi). - Ogni
          soggetto passivo  deve  dichiarare  annualmente  i  redditi
          posseduti  anche se non ne consegue alcun debito d'imposta.
          I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di
          cui  al  successivo   art.   13,   devono   presentare   la
          dichiarazione anche in mancanza di redditi.
             La  dichiarazione  e' unica agli effetti del'imposta sul
          reddito delle persone fisiche o sul reddito  delle  persone
          giuridiche   e  dell'imposta  locale  sui  redditi  e  deve
          contenere l'indicazione degli  elementi  attivi  e  passivi
          necessari per la determinazione degli imponibili secondo le
          norme  che  disciplinano le imposte stesse. I redditi per i
          quali manca tale indicazione si considerano non  dichiarati
          ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.
             La  dichiarazione  delle  persone fisiche e' unica per i
          redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a
          lui imputabili a norma dell'art. 4 del D.P.R  29  settembre
          1973,  n. 597, e deve comprendere anche i redditi sui quali
          l'imposta si applica separatamente a norma  degli  articoli
          12, 13 e 14 dello stesso decreto.
             Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
               a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito
          sempre  che  non  siano  obbligate alla tenuta di scritture
          contabili;
               b) le persone fisiche che possiedono soltanto  redditi
          esenti  e  redditi  soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
          d'imposta nonche' redditi dominicali dei terreni e  redditi
          agrari  per  un  importo complessivo non superiore ad annue
          lire 360.000;
               c) le persone fisiche che possiedono soltanto  redditi
          di  lavoro  dipendente  per  ammontare complessivamente non
          superiore ad annue lire un milione e trecentottantamila,  a
          condizione  che  non  possiedano  altri  redditi diversi da
          quelli esenti o soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo
          d'imposta;
               d)  i  lavoratori  dipendenti  e i pensionati che, non
          possedendo  altri  redditi  diversi  da  quelli  esenti   o
          soggetti   a   ritenuta  alla  fonte  a  titolo  d'imposta,
          presentino o spediscano con le modalita' previste dall'art.
          12, entro il termine stabilito per la  presentazione  della
          dichiarazione   il   certificato  di  cui  al  primo  comma
          dell'art. 3 redatto  in  conformita'  ad  apposito  modello
          approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8. Il certificato
          deve  contenere  l'attestazione del lavoratore o pensionato
          di non possedere altri  redditi  e  le  attestazioni  delle
          persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede
          di  applicazione  della ritenuta d'acconto di non possedere
          redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell'art.
          15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
               e) i soggetti diversi dalle persone  fisiche  che  non
          possiedono  alcun  reddito  o  possiedono  soltanto redditi
          esenti e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo
          d'imposta,  sempre  che  non siano obbligati alla tenuta di
          scritture contabili.
             Ai fini delle lettere c) e d) del comma precedente  sono
          assimilati  ai  redditi  di  lavoro  dipendente  soltanto i
          compensi dei lavoratori soci di cooperative  indicati  alla
          lettera a) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente
          comma.  Ai  fini della lettera c) del comma precedente sono
          assimilate ai redditi  di  lavoro  dipendente  altresi'  le
          somme di cui alla lettera g) dell'art. 47 medesimo.
             Se    piu'   soggetti   sono   obbligati   alla   stessa
          dichiarazione,  la  dichiarazione  fatta  da  uno  di  essi
          esonera gli altri.
             Per  le  persone  fisiche legalmente incapaci, l'obbligo
          della dichiarazione spetta al rappresentante legale".
             -  Il  testo  dell'art.  3  del  D.P.R.  600/73,  e'  il
          seguente:
             "Art.  3.  (Allegati  alla  dichiarazione  delle persone
          fisiche). - Le persone fisiche che hanno percepito somme  o
          valori  soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto,
          devono  allegare  alla  dichiarazione  un  certificato  del
          sostituto  d'imposta  attestante  l'ammontare delle somme o
          valori  corrisposti,  con  l'indicazione   della   relativa
          causale,  e  l'ammontare  delle  ritenute  operate.  Per  i
          redditi di lavoro dipendente o  assimilati  il  certificato
          deve   indicare  anche  la  qualifica  e  la  categoria  di
          appartenenza del percipiente, l'ammontare delle  detrazioni
          d'imposta  effettuate e quello dei contributi previdenziali
          e assistenziali obbligatori a  carico  del  dipendente.  Se
          sono  state percepite indennita' di cui alle lettere e), f)
          e g) dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  597,  o
          anticipazioni   su   di   esse   deve  essere  allegato  un
          certificato del sostituto d'imposta attestante  l'ammontare
          dell'indennita'  o  anticipazione  al lordo della ritenuta,
          gli anni presi  a  base  per  la  relativa  commisurazione,
          l'aliquota  applicata e l'ammontare delle ritenute operate.
          I certificati devono essere sottoscritti a norma dei  commi
          terzo  e  quarto  dell'art. 8; per le Amministrazioni dello
          Stato, comprese quelle  con  ordinamento  autonomo,  e  per
          l'Istituto    nazionale   della   previdenza   sociale   la
          sottoscrizione  puo'  essere  effettuata   anche   mediante
          sistemi   di  elaborazione  automatica.  Coloro  che  hanno
          percepito i dividendi di cui all'art. 27  possono  allegare
          in   luogo   del   certificato  le  copie  dei  modelli  di
          comunicazione di cui all'art. 7  della  legge  29  dicembre
          1962, n. 1745.
             Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
          sensi  dell'art.  51  del  decreto  indicato nel precedente
          comma, devono allegare  alla  dichiarazione  la  copia  del
          bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto
          a  norma dell'art. 2217 del codice civile. Se dal conto dei
          profitti e delle perdite non risultano i ricavi,  i  costi,
          le   rimanenze  e  gli  altri  elementi  necessari  per  la
          determinazione   del   reddito   d'impresa    secondo    le
          disposizioni   del  titolo  V  del  predetto  decreto,  gli
          elementi devono essere indicati in apposito  prospetto.  La
          copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite
          e  il  prospetto  devono  essere  sottoscritti  a norma del
          successivo art. 8.
             Le disposizioni del precedente comma si applicano  anche
          se  il  contribuente non e' tenuto secondo il codice civile
          alla redazione del bilancio e  del  conto  dei  profitti  e
          delle  perdite.  Le disposizioni stesse non si applicano ai
          soggetti   ammessi   alla   tenuta    della    contabilita'
          semplificata  ai  sensi dell'art. 18 che non abbiano optato
          per il regime ordinario.
             Alla dichiarazione delle persone fisiche  devono  essere
          allegati,   a   pena  di  inammissibilita'  delle  relative
          deduzioni e detrazioni, i documenti probatori  degli  oneri
          deducibili di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973,
          n.   597,  in  originale  o  in  copia  fotostatica,  e  le
          attestazioni di cui al quarto comma dell'art.  15.    Se  i
          documenti  probatori  sono  allegati  in copia fotostatica,
          l'Ufficio  delle  imposte  puo'   richiedere   l'esibizione
          dell'originale o di copia autentica.
             -  Il  testo  dell'art.  43 del D.P.R. n. 600/1973 e' il
          seguente:
             "Art. 43. (Termini per l'accertamento). - Gli avvisi  di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione.
             Nei  casi  di omessa presentazione della dichiarazione o
          di presentazione di  dichiarazione  nulla  ai  sensi  delle
          disposizioni  del  titolo  I  l'avviso di accertamento puo'
          essere notificato  fino  al  31  dicembre  del  sesto  anno
          successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
          essere presentata.
             Fino alla  scadenza  del  termine  stabilito  nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.  Nell'avviso   devono   essere   specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
          all'Ufficio delle imposte".
             -  Il  testo  dell'art. 22 del D.P.R. n. 917/1986, e' il
          seguente:
             "Art. 22. (Redditi fondiari). - 1. Sono redditi fondiari
          quelli inerenti ai terreni  e  ai  fabbricati  situati  nel
          territorio  dello  Stato che sono o devono essere iscritti,
          con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o  nel
          catasto edilizio urbano.
             2.   I   redditi  fondiari  si  distinguono  in  redditi
          dominicali  dei  terreni,  redditi  agrari  e  redditi  dei
          fabbricati".
             -  Il testo del comma 4, dell'articolo 12, del D.P.R. n.
          917/1986, e' il seguente:
             "4. Le detrazioni per carichi  di  famiglia  spettano  a
          condizione  che  le  persone  alle quali si riferiscono non
          abbiano  redditi  propri  per  ammontare   complessivamente
          superiori   a   lire   4.500.000,   al  lordo  degli  oneri
          deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei  redditi
          o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli
          adottivi  e  gli  affidati o affiliati, l'attestazione deve
          essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi  di  cui  alle
          lettere  c)  ed  e)  del  comma secondo la detrazione per i
          figli  spetta  in  misura  doppia  a  condizione   che   il
          contribuente  attesti che i figli sono esclusivamente a suo
          carico".
             - Il testo dell'articolo 49, comma  1,  e  dell'articolo
          51, del D.P.R. n. 917/1986, e' il seguente:
             "Art.  49.  (Redditi  di  lavoro  autonomo).  -  1. Sono
          redditi   di   lavoro   autonomo   quelli   che    derivano
          dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
          e   professioni  si  intende  l'esercizio  per  professione
          abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita'  di  lavoro
          autonomo   diverse  da  quelle  considerate  nel  capo  VI,
          compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
          c) del terzo comma dell'art. 5".
             "Art.  51.  (Redditi  d'impresa).  -  1.  Sono   redditi
          d'impresa  quelli  che  derivano  dall'esercizio di imprese
          commerciali.  Per  esercizio  di  imprese  commerciali   si
          intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
          esclusiva,  delle  attivita'  indicate  nell'art.  2195 del
          Codice civile, e delle attivita' indicate alle lettere b) e
          c) del secondo comma dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi
          stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
             2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
               a) i redditi  derivanti  dall'esercizio  di  attivita'
          organizzate  in  forma d'impresa dirette alla presentazione
          di servizi che non  rientrano  nell'art.  2195  del  Codice
          civile;
               b)  i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere,
          cave,  torbiere,  saline,  laghi,  stagni  e  altre   acque
          interne;
               c)  i  redditi  dei  terreni,  per  la parte derivante
          dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 29,
          pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino  ai  soggetti
          indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87.
             3. Le disposizioni in materia di imposte sul reddito che
          fanno  riferimento alle attivita' commerciali si applicano,
          se non risulta diversamente, a tutte le attivita'  indicate
          nel presente articolo".
             -  Il testo dell'articolo 21, del D.P.R. n. 600/1973, e'
          il seguente:
             "Art. 21. (Scritture contabili dei sostituti d'imposta).
          - I soggetti indicati nel terzo comma dell'art.  13  devono
          indicare  nel libro matricola tenuto ai sensi della vigente
          legislazione sul lavoro, per ciascun dipendente, il  numero
          delle persone a carico e le detrazioni di cui agli artt. 15
          e  16  del  D.P.R. 29 settembre 1973, n.  597. Le somme e i
          valori corrisposti a ciascun dipendente e l'ammontare delle
          corrispondenti ritenute devono  risultare  dal  libro  paga
          tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro.
             I  compensi  e  le  altre  somme  soggetti a ritenuta di
          acconto a norma degli artt. 25 e 25- bis del  quinto  comma
          dell'art. 26 devono essere registrati in ordine cronologico
          e  distintamente  per causale in appositi conti individuali
          intestati a ciascun percipiente,  con  l'indicazione  della
          causale e dell'ammontare al lordo e al netto delle ritenute
          operante.  Per  le  provvigioni  di  cui all'art.25- bis la
          registrazione puo' avvenire cumulativamente con riferimento
          a ciascun mese. I pagamenti d'importo non superiore a  lire
          cinquantamila  possono  essere registrati globalmente entro
          il   termine   stabilito   per   la   presentazione   della
          dichiarazione.   Negli   stessi  conti,  entro  il  termine
          stabilito per la presentazione della dichiarazione  di  cui
          all'art.  1,  devono  essere  indicati,  distintamente  per
          percipiente e per causale, i compensi deducibili non ancora
          corrisposti nel periodo  d'imposta  precedente  nonche'  le
          somme pagate non soggette a ritenuta.
             I   soggetti   ammessi  alla  contabilita'  semplificata
          prevista dall'art. 18, che non abbiano optato per il regime
          ordinario, non sono obbligati ad eseguire le  registrazioni
          indicate nel comma precedente".
             -  Il  testo dell'articolo 7, del D.P.R. n. 600/1973, e'
          il seguente:
             "Art. 7. (Dichiarazione dei sostituti  d'imposta).  -  I
          soggetti  indicati nel titolo III del presente decreto, che
          corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte
          secondo  le  disposizioni  dello  stesso   titolo,   devono
          presentare  annualmente  apposita  dichiarazione, unica per
          tutti i percipienti.
             Per  i  pagamenti  fatti   ai   prestatori   di   lavoro
          dipendente,  di  cui all'art. 23 e al terzo comma dell'art.
          24,  deve  essere  indicato  l'ammontare  complessivo   dei
          contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati
          nell'anno  e  gli  estremi dei relativi versamenti e devono
          essere specificati per ciascun percipiente:
              1) le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e
          l'indirizzo;
              2) l'ammontare, al lordo e al netto  dei  contributi  a
          carico del percipiente, delle somme assoggettate a ritenuta
          d'acconto;
              3) gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti
          e  le indennita' corrisposte in dipendenza della cessazione
          del rapporto di lavoro e relative anticipazioni;
              4)   l'ammontare   delle    ritenute    eseguite    con
          l'indicazione delle detrazioni effettuate;
              5)  l'ammontare  di  tutte  le altre somme pagate sulle
          quali non e' stata eseguita le ritenuta.
             Alla dichiarazione di cui al precedente  comma,  qualora
          esistano piu' sedi o stabilimenti situati in circoscrizioni
          di  diversi  Uffici  delle  imposte, devono essere allegati
          separati elenchi nominativi  per  singole  sedi  e  singoli
          stabilimenti.
             Per  i  pagamenti  di  cui  al  primo e al secondo comma
          dell'art. 24 e agli artt. 25, 25-  bis  e  28  nonche'  per
          quelli  soggetti  a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo
          comma dell'art. 26 devono essere indicati  le  generalita',
          il   comune   d'iscrizione  anagrafica  e  l'indirizzo  dei
          percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno
          di essi, al lordo e al netto della ritenuta,  l'importo  di
          questa  e  la causale del pagamento. Devono essere indicate
          distintamente le somme corrisposte a un  medesimo  soggetto
          per causali diverse e le relative ritenute nonche' le somme
          non assoggettate a ritenuta.
             Per gli interessi e gli altri frutti di cui ai primi tre
          commi  dell'art.  26 e per quelli assoggettati a ritenuta a
          titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo  comma  dello  stesso
          articolo,  nonche' per i premi e le vincite di cui all'art.
          30 devono essere dichiarati senza  indicazioni  nominative,
          l'ammontare complessivo dei redditi maturati e quello delle
          relative  ritenute,  distinti  a  seconda  della  causale e
          dell'aliquota applicata.
             Per gli utili di cui  all'art.  27  le  societa'  devono
          dichiarare, senza indicazioni nominative, l'ammontare degli
          utili  di  cui e' stata deliberata la distribuzione anche a
          titolo  di  acconto  e  l'ammontare  degli   utili   pagati
          ancorche'  non  assoggettati  alla ritenuta.   Nell'ipotesi
          prevista dal secondo comma  dello  stesso  articolo  devono
          essere  specificati  gli elementi in base ai quali e' stato
          determinato  l'utile  soggetto  a  ritenuta  e   la   quota
          imputabile a ciascuna azione o quota.
             Alla  dichiarazione  di  cui  al precedente comma devono
          essere allegate le copie dei modelli di trasmissione  delle
          comunicazioni   prescritte   dall'art.  7  della  legge  29
          dicembre 1962, n. 1745,  e  successive  modificazioni,  con
          l'indicazione  dell'ammontare  degli  utili  per i quali e'
          stata fatta la comunicazione. Le societa' a responsabilita'
          limitata, comprese  le  societa'  cooperative  e  di  mutua
          assicurazione,  le  cui  quote  non  siano rappresentate da
          azioni, devono allegare l'elenco nominativo  dei  soci  con
          l'indicazione,   per   ciascuno  di  essi,  del  comune  di
          residenza anagrafica, dell'indirizzo e dell'ammontare degli
          utili spettanti.
             Alle  dichiarazioni  di  cui al presente articolo devono
          essere allegate, in ogni caso, le attestazioni  comprovanti
          il versamento delle ritenute.
             La  dichiarazione  non  deve  essere  presentata  per  i
          compensi e le altre somme  soggetti  a  ritenuta  ai  sensi
          dell'art. 29".
             -  Il testo dell'articolo 23, del D.P.R. n. 600/1973, e'
          il seguente:
             "Art. 23. (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
          Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del  D.P.R.  29
          settembre  1973, n.   598, le societa' e associazioni indi-
          cate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le
          persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
          dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole,  i  quali
          corrispondono  compensi  e  altre  somme di cui all'art. 46
          dello stesso decreto per prestazioni di lavoro  dipendente,
          devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo
          di  acconto  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
             La ritenuta da operare e' determinata:
               a) sugli emolumenti comunque denominati esclusi quelli
          indicati alle successive lettere b) e c), sulle pensioni  e
          sulla  parte  imponibile  delle  indennita' di cui al terzo
          comma dell'art. 48 del predetto D.P.R. 29  settembre  1973,
          n.  597,  corrisposti  in  ciascun  periodo di paga, con le
          aliquote dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,
          ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni
          annui  di  reddito  ed  effettuando  le detrazioni previste
          negli artt. 15  e  16  del  detto  decreto,  rapportate  al
          periodo  stesso.    Le detrazioni di cui agli artt. 15 e 16
          del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  597,  sono  effettuate  a
          condizione  che il percipiente dichiari di avervi diritto e
          ne indichi la misura;
               b) sulle mensilita' aggiuntive e  sui  compensi  della
          stessa  natura;  con  le  aliquote dell'imposta sul reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
               c)   sugli   emolumenti  arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti con i criteri di cui  all'art.  13  del  decreto
          indicato   nella  precedente  lettera  a),  intendendo  per
          reddito complessivo netto l'ammontare globale  dei  redditi
          di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel
          biennio precedente;
               d)  sulla  parte  imponibile  del  trattamento di fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  sulle  altre
          indennita'  e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del
          decreto indicato nella precedente lettera a) con i  criteri
          di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
             I  soggetti  indicati  nel primo comma devono effettuare
          entro  due  mesi  dalla  fine  dell'anno  e,  in  caso   di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il  conguaglio  tra le ritenute operate sugli emolumenti di
          cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli
          emolumenti di cui alla lettera b) dell'art.  47 del decreto
          indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta  dovuta
          sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
          conto  delle  sole  detrazioni  d'imposta  gia' applicate a
          norma della lettera a) del secondo comma.
             Le disposizioni dei precedenti commi si applicano  anche
          alle  persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai
          sensi  dell'art.    49  del  decreto  indicato  nel   comma
          precedente,  quando corrispondono per prestazioni di lavoro
          dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini  della
          determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.
             Per  le  pensioni  e per le indennita' di fine rapporto,
          corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge
          o per convenzione a soggetti diversi da datori  di  lavoro,
          gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali
          soggetti,  ferma  restando,  nel  caso  di  convenzione, la
          responsabilita' solidale del datore di lavoro.
             Per  i  rapporti  di  lavoro  dipendente  che  importano
          prestazioni  di  attivita'  lavorativa  e corresponsione di
          emolumenti per una sola parte  dell'anno  sugli  emolumenti
          corrisposti  non  si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza
          dell'ammontare di reddito  corrispondente  alle  detrazioni
          d'imposta  previste  dagli  artt.  15  e  16  dei D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 597,  alle  condizioni  stabilite  nella
          lettera  a)  del  secondo  comma;  la  parte  eccedente  e'
          soggetta a ritenuta con  le  aliquote  corrispondenti  agli
          scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche,  computando  anche  le  somme  non  assoggettate a
          ritenuta.
             Ai fini del precedente comma  si  tiene  conto  soltanto
          delle  detrazioni  d'imposta  di  cui il lavoratore, giusta
          apposita dichiarazione che deve essere fatta al  datore  di
          lavoro,  non  abbia  gia'  fruito in relazione a precedente
          rapporto di lavoro nello stesso periodo d'imposta".
             -  Il  testo  dell'art.  13,  del  D.P.R.  n.  605/1973,
          (Disposizioni  relative all'anagrafe tributaria e al codice
          fiscale dei contribuenti), e' il seguente:
             "Art. 13.  (Sanzioni).  -  A  carico  del  soggetto  che
          richiede  piu'  di  una  volta l'attribuzione del numero di
          codice fiscale, salvo i casi in cui cio' sia  espressamente
          previsto   dal   presente   decreto,  si  applica  la  pena
          pecuniaria da lire cinquantamila a lire  un  milione.    In
          caso di recidiva la pena pecuniaria e' raddoppiata.
             A  carico  del  soggetto che non richiede l'attribuzione
          del numero di codice fiscale entro i termini previsti dagli
          artt. 3, 4, 5, 17 e 19, si applica la  pena  pecuniaria  da
          lire diecimila a lire cinquantamila.
             L'omessa  o  inesatta  indicazione del proprio numero di
          codice fiscale negli atti indicati nel precedente art. 6 e'
          punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a  lire
          un milione. La stessa pena si applica a carico del soggetto
          che  indica  il  numero  di codice fiscale provvisorio dopo
          aver ricevuto la comunicazione del numero di codice fiscale
          definitivo, ovvero il numero di  codice  fiscle  emesso  in
          data meno recente nel caso di piu' comunicazioni del numero
          di codice fiscale allo stesso soggetto.
             L'omessa  indicazione  del  numero  di codice fiscale di
          altri soggetti e' punita,  a  carico  del  soggetto  o  dei
          soggetti obbligati ad indicarlo:
              per  gli  atti  di cui all'art. 6, primo comma, lettera
          c), con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire  un
          milione per ogni nominativo;
              per  gli  atti  di cui all'art. 6, primo comma, lettere
          b), d) e g), con la pena pecuniaria da  lire  cinquemila  a
          lire  centomila per ogni nominativo, con un massimo di lire
          dieci milioni.
             L'inesatta indicazione del numero di codice  fiscale  di
          altri  soggetti  e  punita  con  la pena pecuniaria da lire
          cinquemila a lire centomila per  ogni  nominativo,  con  un
          massimo  di lire dieci milioni, a carico del soggetto o dei
          soggetti obbligati ad indicarlo.
             In caso di inosservanza dell'obbligo di cui  al  secondo
          comma  dell'art.  6,  le  sanzioni  previste nei precedenti
          quarto e quinto comma si applicano a  carico  del  soggetto
          che  ha  omesso  di  comunicare il proprio numero di codice
          fiscale ovvero che lo ha comunicato in modo inesatto.
             A carico del soggetto che non presenta, entro il termine
          previsto dal terzo  comma  dell'art.  21,  la  richista  di
          integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi indicati, si
          applica  la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un
          milione.
             Se le comunicazioni previste dall'art.  7  e  dal  terzo
          comma  dell'art.  16  non  vengono  effettuate  nei termini
          stabiliti si applica, a carico del soggetto o dei  soggetti
          tenuti   a  sottoscriverle,  la  pena  pecuniaria  da  lire
          cinquantamila a lire dieci  milioni;  se  le  comunicazioni
          vengono  effettuate  entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine si applica la pena pecuniaria da lire  diecimila  a
          lire  cinquantamila.  In caso di comunicazioni incomplete o
          inesatte si applica la pena pecuniaria da lire cinquemila a
          lire centomila per ciascuna omissione o inesattezza.
             A carico del pubblico  ufficiale  che  non  ottempera  a
          quanto stabilito dall'art. 11 si applica la pena pecuniaria
          da lire ventimila a lire centomila.
             Chi   non   restituisce   nel   termine   stabilito   il
          questionario o non compila gli allegati alle  dichiarazioni
          dei  redditi  o  dell'imposta sul valore aggiunto, indicati
          all'art. 8, e'  punito  con  la  pena  pecuniaria  da  lire
          ventimila   a   lire  centomila;  se  la  restituzione  del
          questionario avviene entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine, si applica la pena pecuniaria da lire diecimila  a
          lire  cinquantamila.  Se i dati indicati nel questionario o
          negli allegati sono incompleti o inesatti,  si  applica  la
          pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila.
             Ogni  altra  violazione  degli  obblighi  stabiliti  dal
          presente decreto non espressamente prevista e'  punita  con
          la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila.
             -  Si  riporta il testo dell'art. 54 del regolamento per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto  n.
          827/1924:
             "Art.  54.  -  Secondo  la  qualita'  e l'importanza dei
          contratti coloro  che  contraggono  obbligazioni  verso  lo
          Stato   debbono   prestare   reale  e  valida  cauzione  in
          numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello  Stato,
          al valore di borsa.
             Puo' accettarsi una cauzione costituita da fideiussione.
             Sono  ammessi  a  prestare  fideiussione gli Istituti di
          credito di  diritto  pubblico  e  le  Banche  di  interesse
          nazionale nonche' le Aziende di credito ordinario aventi un
          patrimonio  (capitale versato e riserve) non inferiore a L.
          300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito  su
          pegno  di  prima  categoria  e le Banche popolari aventi un
          patrimonio non inferiore a L. 100.000.000.
             Per  i  contratti  di  affitto  di  fondi  rustici,   la
          fideiussione  puo'  accettarsi  quando  il canone annuo non
          superi le L. 6.000.000 e la durata  non  oltrepassi  i  sei
          anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
             Per  il  taglio  dei  boschi cedui, la fideiussione puo'
          accettarsi quando venga pagato per intero anticipamente  il
          prezzo pattuito.
             Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti
          senza   l'impiego  di  trazione  animale  o  meccanica  che
          importano una somma non superiore alle  L.  480.000  annue,
          l'amministrazione puo' accettare la fideiussione di persona
          proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.
             In  casi  speciali e per contratti a lunga scadenza puo'
          essere accettata una cauzione in beni  stabiliti  di  prima
          ipoteca,  sentito  in precedenza il parere del Consiglio di
          Stato sulla convenienza  in  massima  del  provvedimento  e
          quello  della  Avvocatura  dello  Stato  sulla proprieta' e
          liberta' dei beni da accettare in cauzione.
             E'   pure   fatta   facolta'   all'amministrazione    di
          prescindere in casi speciali dal richidere una cauzione per
          le  forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia
          nazionali  che  estere,  di  notoria  solidita'  e  per  le
          provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.
             L'esonero   dalla   cauzione   o   l'accettazione  della
          fideiussione, sono  subordinati  ad  un  miglioramento  del
          prezzo di aggiudicazione.
             Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori
          o  provviste  riguardanti  un  medesimo servizio, quando lo
          stesso fornitore cessante assume  il  nuovo  contratto,  si
          puo'  dichiarare  e  tenere  per  valida la stessa cauzione
          vincolata  per  il  contratto  precedente,   salvo   quelle
          speciali    garanzie   che   l'amministrazione   contraente
          riconosce necessarie.
             Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai
          quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato.
             - Il regio decreto n. 1706/1937, ha approvato  il  testo
          unico   delle   leggi  sulle  Casse  rurali  ed  artigiane,
          modificato dalla legge n.  707/1955, recante: "Modifiche ed
          innovazioni al vigente testo unico  sull'ordinamento  delle
          Casse rurali ed artigiane".
             -  Il  D.P.R. n. 43/1988 reca: "Istituzione del servizio
          di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e
          di altri enti pubblici, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,
          della legge 4 ottobre 1986, n. 657".
             -  Si  trascrive  il  testo  degli articoli 61 e 117 del
          citato D.P.R.  n. 43/1988:
             "art. 61 (Compensi e rimborsi spese). - 1. I compensi  e
          i   rimborsi   spese   spettanti   al  concessionario  sono
          determinati, per ciascuno ambito territoriale, su  proposta
          del  servizio centrale, sentito il parere della commissione
          di cui all'art. 3, con decreto del Ministro  delle  finanze
          da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
             2. Il parere della commissione di cui all'art. 3 deve:
               a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla
          determinazione del compenso;
               b)  indicare  in modo specifico l'incidenza di ciascun
          elemento di valutazione sul risultato finale;
               c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla
          lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi  elementi
          considerati  al  fini della determinazione dei compensi per
          altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.
             3. La remunerazione del servizio  di  riscossione  viene
          determinata  in  modo  da  assicurare  una  percentuale non
          differenziata di utile per ogni concessionario  sulla  base
          dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione
          a  livello nazionale rapportati ad ogni concessione tenendo
          comunque   conto   dell'estensione    territoriale    della
          concessione,   del   numero   e  della  dislocazione  degli
          sportelli, della durata di  apertura  degli  stessi  e  del
          costo  aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto
          in servizio presso ogni singola concessione ai sensi  degli
          articoli   122   e   123.  Si  tiene  conto  altresi',  con
          riferimento  all'ultimo  biennio,  dell'ammontare   globale
          delle  somme  riscosse  e dei tempi di valuta, del numero e
          tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di
          inesigibilita'.   In   particolare,   per    ogni    ambito
          territoriale vanno determinati:
               a)  una  commissione per la riscossione dei versamenti
          diretti  stabilita  in  misura  percentuale   della   somma
          riscossa  con  la  determinazione  di  un  importo minimo e
          massimo;
               b) un  compenso  in  misura  percentuale  delle  somme
          riscosse,  stabilito  tenendo conto, soprattutto, dei costi
          specifici, del prevedibile ammontare globale di tali  somme
          con un importo minimo e un importo massimo, per i pagamenti
          spontanei  dei  contribuenti  eseguiti dopo la notifica del
          titolo esecutivo e  prima  della  notifica  dell'avviso  di
          mora;
               c)  un  compenso stabilito in misura percentuale delle
          somme  riscosse  coattivamente  con  riguardo   soprattutto
          all'ammontare    medio   delle   esecuzioni   fruttuose   e
          all'incidenza  di  esso  sull'ammontare  complessivo  delle
          altre forme di riscossione.
             4.  Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle
          spese delle procedure esecutive in misura determinata,  per
          i  diversi  adempimenti,  in  base  a tabella approvata dal
          Ministro delle finanze, sentito il parere del  Ministro  di
          grazia e giustizia.
             5.  Sono  a  carico  dello  Stato  e  degli  altri  enti
          impositori il  pagamento  della  commissione  di  cui  alla
          lettera  a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma
          3, nei casi in cui non e' previsto il  pagamento  spontaneo
          prima  della  iscrizione  a  ruolo,  nonche'  il  rimborso,
          ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure
          infruttuose di cui al comma 4. Per i crediti per i quali e'
          intervenuto provvedimento di sgravio e' altresi'  a  carico
          dello  Stato  e  degli  altri enti impositori il pagamento,
          ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure
          esecutive.
             6. Sono invece a carico dei contribuenti:
               a) il pagamento  dei  compensi  di  cui  al  comma  3,
          lettera  b),  nei  casi  in  cui  e'  previsto il pagamento
          spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;
               b) il pagamento  dei  compensi  di  cui  al  comma  3,
          lettera c);
              c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e
          degli   interessi  semestrali  di  mora  per  il  ritardato
          pagamento delle somme iscritte a ruolo,  questi  ultimi  da
          determinare  annualmente  con  decreto  del  Ministro delle
          finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
             7. Per la gestione del servizio di tesoreria  spetta  al
          concessionario un compenso percentuale rapportato al volume
          delle  entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con
          gli enti interessati in relazione ai costi di gestione  del
          servizio   e   in   misura   che   assicuri   una  adeguata
          remunerazione.   In   caso   di   mancato    accordo,    la
          determinazione  del  compenso  e'  stabilita  dal  servizio
          centrale, il quale provvede con atto motivato.
             8. Al fine di assicurare la  permanenza  dell'equilibrio
          economico  di  ogni  singola gestione viene effettuata, con
          periodicita' biennale,  la  revisione  delle  misure  delle
          commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli
          interessi  tenuto  conto  anche delle variazioni, accertate
          dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
          famiglie  di  operai  e  impiegati verificatesi nel biennio
          precedente,  nonche'   delle   eventuali   modifiche   alle
          condizioni  originarie  della  concessione  conseguenti  ad
          intervenute modifiche normative. A tale  revsione  provvede
          il  Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto
          con  i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio   e   della
          programmazione  economica,  entro il 30 settembre dell'anno
          precedente a quello  di  entrata  in  vigore  dello  stesso
          decreto".
            "Art.  117.  (Adeguamento  della  cauzione  per  il primo
          quinquennio di gestione). -  1.  Ai  fini  dell'adeguamento
          della  cauzione  ai sensi dell'articolo 54, comma 1, non si
          tiene conto del  carico  delle  iscrizioni  a  ruolo  delle
          imposte di cui all'articolo 67, comma 1.
             2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 51 si applicano
          anche ai vincoli e alle ipoteche  iscritti  a  garanzia  di
          precedenti gestioni esattoriali e ricevitoriali.
             3.  Per la determinazione iniziale dei compensi si tiene
          conto   degli   elementi   di   valutazione   in   possesso
          dell'amministrazione   finanziaria.   detti  elementi  sono
          trasmessi alla commissione consultiva che deve esprimere il
          parere a norma dell'articolo 3.
             4. Sulla base dei dati acquisiti ai sensi  dell'articolo
          35,  relativi  al  primo biennio delle concessioni, si pro-
          cede, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  61,
          comma  8,  ad  una  nuova  determinazione  della misura dei
          compensi da valere per gli ultimi due anni del quinquennio.
          La nuova misura e' stabilita con decreto del Ministro delle
          finanze, sentita la commissione di cui all'articolo  3,  da
          emanarsi entro sette mesi dalla fine del primo biennio.
             5.  La  nuova  misura dei compensi, determinata ai sensi
          del  comma  4,  e'  comunicata  al  concessionario  che  ha
          facolta' di recedere a norma dell'articolo 18".
            -  Il  testo  dell'articolo  104  del  citato  D.P.R.  n.
          43/1988, e' il seguente: "Art. 104. (Ritardo  od  omissione
          di  versamenti  in  tesoreria  o  nelle  casse  degli  enti
          creditori). -  1.  Nei  confronti  del  concessionario  che
          omette  in  tutto  o  in parte, alle prescritte scadenze, i
          versamenti alla  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello
          Stato  o  alle  casse  degli  enti  destinatari delle somme
          riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla somma  di
          cui e' stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali
          se il fatto costituisce reato.
             2.  Se  il  versamento  viene  effettuato entro i trenta
          giorni successivi alla scadenza, la  pena  pecuniaria  puo'
          essere ridotta fino ad un quarto.
             3.  Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate
          con  ritardo,  nonche'  su   quelle   per   le   quali   il
          concessionario  e'  tenuto  all'anticipazione e non versate
          nei termini fissati dall'articolo 72, comma 1,  si  applica
          l'interesse di mora di cui all'articolo 61, comma 6.
             4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in
          parte si procede alla espropriazione della cauzione secondo
          le disposizioni dell'articolo 56".
             - Si trascrive il testo dell'articolo 38- bis del D.P.R.
          n.  633/72:
             "Art.  38-bis  (Esecuzione  dei  rimborsi). - I rimborsi
          previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta
          in sede di dichiarazione  annuale,  entro  tre  mesi  dalla
          scadenza  del  termine di presentazione della dichiarazione
          prestando, prima dell'esecuzione  del  rimborso  e  per  la
          durata  di  due  anni  dallo  stesso, cauzione in titoli di
          Stato o garantiti dallo Stato, al valore di  borsa,  ovvero
          fidejussione   rilasciata   da  un'azienda  o  istituto  di
          credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate  nel
          primo  comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale
          che  a  giudizio  dell'Amministrazione  finanziaria   offra
          adeguate   garanzie  di  solvibilita'  o  mediante  polizza
          fidejussoria   rilasciata  da  un  istituto  o  impresa  di
          assicurazione. Sulle  somme  rimborsate  si  applicano  gli
          interessi  in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza
          dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e'  stata
          presentata  la  dichiarazione,  non  computando  il periodo
          intercorrente tra la data di notifica  della  richiesta  di
          documenti  e  la  data  della  loro consegna, quando superi
          quindici giorni.
             Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a
          periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie  indicate
          nel  comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a)
          e b) del terzo comma dell'articolo 30.
             Quando sia stato  constatato  nel  relativo  periodo  di
          imposta  uno  dei reati di cui all'articolo 4, primo comma,
          n.  5),  del  decreto-legge  10  luglio   1982,   n.   429,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
          n.  516,  l'esecuzione  dei  rimborsi  prevista  nei  commi
          precedenti e' sospesa, fino  a  concorrenza  dell'ammontare
          dell'imposta  sul  valore aggiunto indicata nelle fatture o
          in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino
          alla definizione del relativo procedimento penale.
             Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento
          degli interessi provvede il competente ufficio  utilizzando
          i  fondi  della  riscossione, eventualmente aumentati delle
          somme riscosse da  altri  uffici  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto.   Ai   fini   della   formazione  della  giacenza
          occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e'  autorizzata
          dilazione   per   il   versamento  all'erario  dell'imposta
          riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi  con  i
          normali stanziamenti di bilancio.
             Con  decreto  del Ministro delle finanze di concerto con
          il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalita' relative
          all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per
          la richiesta dei  rimborsi  relativi  a  periodi  inferiori
          all'anno  e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti
          le modalita' ed i termini relativi alla  dilazione  per  il
          versamento  all'Erario  dell'imposta  riscossa  nonche'  le
          modalita' relative alla  presentazione  della  contabilita'
          amministrativa  e  al  trasferimento  dei  fondi tra i vari
          Uffici".
            - La lettera f dell'articolo 1, comma 1 legge n. 657/1986
          (Delega al Governo per la istituzione e la  disciplina  del
          servizio di riscossione dei tributi), dispone quanto segue:
               f) la disciplina del rapporto di concessione dovra' in
          particolare prevedere:
               1)  le  procedure  di  conferimento  delle concessioni
          rispondenti  all'esigenza  di  garantire  il  concorso  dei
          soggetti  interessati e l'aggiudicazione al concorrente che
          risulti piu' idoneo  all'espletamento  del  servizio  e  ad
          assicurare   l'economicita'   della  gestione,  nonche'  le
          modalita'  ed  i  termini  di  recesso,  nel  corso   della
          concessione, delle parti interessate;
              2)  le  condizioni per il rinnovo della concessione; le
          cause di revoca e di  decadenza  anche  con  riguardo  alle
          disposizioni  della legge 31 maggio 1965, n. 575, e succes-
          sive modificazioni, nonche' il potere  dell'Amministrazione
          finanziaria  di  disporre  cautelarmente,  su  parere della
          commissione  prevista  dalla  successiva  lettera  h),   la
          sospensione   dell'attivita'   di  gestione,  quando  nello
          svolgimento  di  essa  vengano  commesse  violazioni   alle
          disposizioni  recate  in  materia  di  riscossione da leggi
          generali o speciali;
               3)  l'unificazione  delle  concessioni  conferite   al
          medesimo  soggetto,  anche  nei  termini  di  scadenza, con
          conseguente unicita' di gestione del servizio;
               4)   l'imposizione    di    adeguata    cauzione    ai
          concessionari,  i criteri per il suo periodico adeguamento,
          e l'attribuzione ai medesimi della qualita' di agente della
          riscossione, nonche' le norme concernenti i  termini  e  le
          modalita'   di   versamento   delle   somme   dovute  e  la
          presentazione di rendiconti periodici della gestione;
               5) l'applicazione del principio del non riscosso  come
          riscosso  relativamente  ai  tributi  riscuotibili mediante
          ruoli e le procedure  per  il  rimborso,  senza  interessi,
          delle    quote   inesigibili,   ispirate   a   criteri   di
          tempestivita' e speditezza;
               6) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio
          secondo  le  direttive  dell'Amministrazione   finanziaria,
          anche  per  quanto attiene alla ubicazione e organizzazione
          degi uffici destinati all'accesso dei contribuenti  nonche'
          di  assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti
          locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;
               7)  i  competenti  spettanti   ai   concessionari   da
          determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione
          con  l'attivita'  richiesta  e  di congruita' ai costi medi
          della  gestione  al   fine   di   assicurare   l'equilibrio
          economico,  prevedendosi  in  particolare,  su parere della
          commissione di cui alla successiva lettera h)".
          Nota all'art. 79:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  2  della  legge  n.
          267/1989:
             "Art.  2.  1. I decreti ministeriali di approvazione dei
          modelli di dichiarazione  devono  essere  pubblicati  nella
          Gazzetta  Ufficiale  non  oltre  il  15  dicembre dell'anno
          precedente  a  quello  in  cui  devono  essere  utilizzati,
          relativamente  all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre
          il 15 gennaio dell'anno in cui  devono  essere  utilizzati,
          relativamente alle imposte sui redditi.".
          Nota all'art. 80:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 1, comma 8, della
          legge n.  475/1988, come modificato dalla presente legge:
             "8. Al fine  di  limitarne  il  consumo  sul  territorio
          nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e
          il  paesaggio,  ai  sacchetti  di  plastica utilizzati come
          involucri  che  il  venditore  al  dettaglio  fornisce   al
          consumatore  per  l'asporto  delle  merci, e' applicata una
          imposta di  fabbricazione  di  lire  100  per  ogni  unita'
          prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente
          sovraimposta  di  confine.  Il  Ministro  delle finanze, di
          concerto con il Ministro  dell'ambiente,  definisce,  entro
          sessanta giorni le modalita' di applicazione dell'imposta e
          della sovraimposta.".
             -  Si  trascrive  l'articolo  1 del decreto del Ministro
          delle finanze n. 100/1989, come modificato  dalla  presente
          legge:
             "Art.    1.    (Soggetti   obbligati,   presupposto   ed
          esigibilita'  del  debito  d'imposta).   -   L'imposta   di
          fabbricazione  istituita  con l'art.   1, ottavo comma, del
          decreto-legge 9 settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  9  novembre 1988, n. 475, sui
          sacchetti di plastica  utilizzati  come  involucri  che  il
          venditore   al   dettaglio   fornisce  al  consumatore  per
          l'asporto della merce, e' dovuta dal fabbricante.
             Il presupposto dell'obbligazione tributaria sorge con la
          produzione  e  la  sua  esigibilita'  si  verifica  con  la
          cessione   dei   prodotti   dal   fabbricante   alle  ditte
          destinatarie per l'immissione nel mercato interno.
             Per i sacchetti di provenienza estera la  corrispondente
          sovrimposta di confine e' dovuta dall'importatore.
             Per  la determinazione del presupposto dell'obbligazione
          tributaria  nelle  importazioni  si  aplicano  le   vigenti
          disposizioni legislative in materia doganale.".
 
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