Art. 79. 
1. Fino  alla  data  di  inizio  delle  attivita'  dei  nuovi  uffici
periferici da  istituirsi  per  effetto  della  ristrutturazione  del
Ministero  delle  finanze,  e'  istituito   un   uffico   provinciale
dell'imposta  sul  valore  aggunto  nella   citta'   di   Lecco;   la
circoscrizione di tale ufficio comprende i comuni  appartenenti  alla
istituenda provincia di Lecco. 
2.  I  decreti  ministeriali   di   approvazione   dei   modelli   di
dichiarazione per l'anno 1991 ai fini delle imposte sui  redditi,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 28 luglio  1989,
n. 267, di conversione in legge del decreto-legge 2 giugno  1989,  n.
212, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  entro  il  15
febbraio 1992. 
 
          Nota all'art. 79:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  2  della  legge  n.
          267/1989:
             "Art.  2.  1. I decreti ministeriali di approvazione dei
          modelli di dichiarazione  devono  essere  pubblicati  nella
          Gazzetta  Ufficiale  non  oltre  il  15  dicembre dell'anno
          precedente  a  quello  in  cui  devono  essere  utilizzati,
          relativamente  all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre
          il 15 gennaio dell'anno in cui  devono  essere  utilizzati,
          relativamente alle imposte sui redditi.".