Art. 80. 
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9  settembre  1988,  n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  1988,  n.
475, dopo le parole: "ai sacchetti di plastica",  sono  soppresse  le
parole: "non biodegradabili". I commi terzo e quarto dell'articolo  1
e l'articolo 3 del decreto del Ministro  delle  finanze  28  febbraio
1989, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20  marzo
1989, sono abrogati, e all'articolo  1,  primo  comma,  del  medesimo
decreto sono soppresse le parole: "non biodegradabili". 
 
          Nota all'art. 80:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 1, comma 8, della
          legge n.  475/1988, come modificato dalla presente legge:
             "8. Al fine  di  limitarne  il  consumo  sul  territorio
          nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e
          il  paesaggio,  ai  sacchetti  di  plastica utilizzati come
          involucri  che  il  venditore  al  dettaglio  fornisce   al
          consumatore  per  l'asporto  delle  merci, e' applicata una
          imposta di  fabbricazione  di  lire  100  per  ogni  unita'
          prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente
          sovraimposta  di  confine.  Il  Ministro  delle finanze, di
          concerto con il Ministro  dell'ambiente,  definisce,  entro
          sessanta giorni le modalita' di applicazione dell'imposta e
          della sovraimposta.".
             -  Si  trascrive  l'articolo  1 del decreto del Ministro
          delle finanze n. 100/1989, come modificato  dalla  presente
          legge:
             "Art.    1.    (Soggetti   obbligati,   presupposto   ed
          esigibilita'  del  debito  d'imposta).   -   L'imposta   di
          fabbricazione  istituita  con l'art.   1, ottavo comma, del
          decreto-legge 9 settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  9  novembre 1988, n. 475, sui
          sacchetti di plastica  utilizzati  come  involucri  che  il
          venditore   al   dettaglio   fornisce  al  consumatore  per
          l'asporto della merce, e' dovuta dal fabbricante.
             Il presupposto dell'obbligazione tributaria sorge con la
          produzione  e  la  sua  esigibilita'  si  verifica  con  la
          cessione   dei   prodotti   dal   fabbricante   alle  ditte
          destinatarie per l'immissione nel mercato interno.
             Per i sacchetti di provenienza estera la  corrispondente
          sovrimposta di confine e' dovuta dall'importatore.
             Per  la determinazione del presupposto dell'obbligazione
          tributaria  nelle  importazioni  si  aplicano  le   vigenti
          disposizioni legislative in materia doganale.".