Art. 80. 1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, dopo le parole: "ai sacchetti di plastica", sono soppresse le parole: "non biodegradabili". I commi terzo e quarto dell'articolo 1 e l'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 febbraio 1989, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1989, sono abrogati, e all'articolo 1, primo comma, del medesimo decreto sono soppresse le parole: "non biodegradabili".
Nota all'art. 80: - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 8, della legge n. 475/1988, come modificato dalla presente legge: "8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, e' applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unita' prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni le modalita' di applicazione dell'imposta e della sovraimposta.". - Si trascrive l'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze n. 100/1989, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. (Soggetti obbligati, presupposto ed esigibilita' del debito d'imposta). - L'imposta di fabbricazione istituita con l'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, sui sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce, e' dovuta dal fabbricante. Il presupposto dell'obbligazione tributaria sorge con la produzione e la sua esigibilita' si verifica con la cessione dei prodotti dal fabbricante alle ditte destinatarie per l'immissione nel mercato interno. Per i sacchetti di provenienza estera la corrispondente sovrimposta di confine e' dovuta dall'importatore. Per la determinazione del presupposto dell'obbligazione tributaria nelle importazioni si aplicano le vigenti disposizioni legislative in materia doganale.".