Art. 22. Inadempimento di un aderente indiretto 1. Nei casi di cui all'art. 15, comma 3, lettera c), delle disposizioni, l'aderente generale da' immediata comunicazione alla Cassa dell'inadempimento, chiedendo la sospensione dell'aderente indiretto. Questa comunicazione deve specificare se l'aderente generale e' disposto ad assumersi le posizioni incluse nel conto "terzi - aderente indiretto". 2. La Cassa comunica all'aderente generale l'avvenuta sospensione dell'aderente indiretto e le posizioni nette esistenti sul o sui conti di quest'ultimo. A seguito di tale comunicazione, l'aderente generale procede alla realizzazione delle posizioni di cui al conto "proprio - aderente indiretto", effettuando le necessarie operazioni di compravendita sul mercato a valere sul proprio conto "terzi". L'aderente generale comunica quindi gli estremi di tali operazioni alla Cassa, che chiude questo conto, trasferendo tali posizioni contrattuali sul o sui conti dell'aderente indiretto. 3. Se l'aderente generale e' disposto ad assumersi le posizioni contrattuali registrate nel conto "terzi - aderente indiretto", esse vengono trasferite ai sensi dell'art. 19, comma 3. Se l'aderente generale non intende assumersi queste posizioni contrattuali, la chiusura del conto da parte dell'aderente generale viene differita per il tempo necessario alla Cassa alla verifica della disponibilita' di altri aderenti ad assumersi tali posizioni, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera c), delle disposizioni. Questo periodo di tempo non puo' tuttavia superare tre ore. La Cassa comunica quindi all'aderente generale l'esito di tale verifica, autorizzandolo alla chiusura della posizione contrattuale in base a quanto previsto al comma 2 ovvero informandolo che tale posizione verra' trasferita ad altro aderente. 4. Nel caso in cui, a seguito di quanto previsto al comma 3, la posizione contrattuale inclusa nel conto "terzi - aderente indiretto" passi ad altro aderente generale, l'aderente generale originario trasmette all'aderente generale che si assume tali posizioni contrattuali i titoli e il contante costituiti a garanzia dall'aderente indiretto inadempiente a valere sulla sua operativita' per conto terzi.