Art. 22.
               Inadempimento di un aderente indiretto
  1.  Nei  casi  di  cui  all'art.  15,  comma  3,  lettera c), delle
disposizioni, l'aderente generale da'  immediata  comunicazione  alla
Cassa  dell'inadempimento,  chiedendo  la  sospensione  dell'aderente
indiretto.  Questa  comunicazione  deve  specificare  se   l'aderente
generale  e'  disposto  ad  assumersi  le posizioni incluse nel conto
"terzi - aderente indiretto".
   2. La Cassa comunica all'aderente generale l'avvenuta  sospensione
dell'aderente  indiretto  e  le  posizioni  nette esistenti sul o sui
conti di quest'ultimo. A seguito di  tale  comunicazione,  l'aderente
generale  procede  alla realizzazione delle posizioni di cui al conto
"proprio - aderente indiretto", effettuando le necessarie  operazioni
di  compravendita  sul  mercato  a  valere sul proprio conto "terzi".
L'aderente generale comunica quindi gli estremi  di  tali  operazioni
alla  Cassa,  che  chiude  questo  conto,  trasferendo tali posizioni
contrattuali sul o sui conti dell'aderente indiretto.
   3. Se l'aderente generale e' disposto ad  assumersi  le  posizioni
contrattuali  registrate nel conto "terzi - aderente indiretto", esse
vengono trasferite ai sensi dell'art.  19,  comma  3.  Se  l'aderente
generale  non  intende  assumersi  queste  posizioni contrattuali, la
chiusura del conto da parte dell'aderente  generale  viene  differita
per il tempo necessario alla Cassa alla verifica della disponibilita'
di altri aderenti ad assumersi tali posizioni, ai sensi dell'art. 15,
comma  3, lettera c), delle disposizioni. Questo periodo di tempo non
puo' tuttavia superare tre ore. La Cassa comunica quindi all'aderente
generale l'esito di tale verifica, autorizzandolo alla chiusura della
posizione contrattuale in base a quanto previsto al  comma  2  ovvero
informandolo che tale posizione verra' trasferita ad altro aderente.
   4.  Nel  caso  in cui, a seguito di quanto previsto al comma 3, la
posizione contrattuale inclusa nel conto "terzi - aderente indiretto"
passi ad altro  aderente  generale,  l'aderente  generale  originario
trasmette   all'aderente   generale  che  si  assume  tali  posizioni
contrattuali  i  titoli  e  il   contante   costituiti   a   garanzia
dall'aderente  indiretto inadempiente a valere sulla sua operativita'
per conto terzi.