Art. 173 (Art. 42 Cod. Str.) 
                  (Delineatori normali di margine) 
  1. I delineatori normali di margine  (fig.  II.463)  devono  essere
installati lungo quei tronchi stradali, fuori dei centri abitati, nei
quali la velocita' locale predominante, l'andamento  planoaltimetrico
o le condizioni climatiche locali rendono necessario  visualizzare  a
distanza l'andamento dell'asse stradale. 
  2. Su tratti di strada  omogenei  l'installazione  dei  delineatori
deve essere continuativa, evitando installazioni saltuarie  e  usando
lo stesso tipo di delineatore. 
  3. I delineatori devono essere spaziati di una distanza costante in
rettilineo, al massimo 50 m,  ed  infittiti  in  curva  con  criterio
differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli intervalli  di
posa devono comunque essere il piu' possibile uniformi  sullo  stesso
tratto di strada, in modo da costituire una guida ottica omogenea. 
  4. Indicativamente  va  adottata  la  spaziatura  risultante  dalla
seguente tabella: 
    

Raggio della curva                     Spaziamento longitudinale
     (metri)                                    (metri)
       __                                         __
Fino a 30 . . . . . . .                            6
da 30 a 50. . . . . . .                            8
da 50 a 100 . . . . . .                           12
da 100 a 200. . . . . .                           20
da 200 a 400. . . . . .                           30
oltre 400 . . . . . . .           intervallo adottato in rettilineo
  La spaziatura deve essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo
in zone abitualmente nebbiose.

    
  5. Devono essere collocati  al  limite  esterno  della  banchina  e
comunque a non meno di 50 cm dal bordo esterno della carreggiata. 
  6. L'altezza fuori terra del delineatore deve essere  compresa  fra
70 e 110 cm; la sezione,  preferibilmente  trapezoidale  con  spigoli
arrotondati, deve potersi inscrivere in un rettangolo di 10 x  12  cm
con lato minore parallelo all'asse stradale. 
  7. I delineatori devono essere di colore  bianco  con  fascia  nera
alta 25 cm posta nella parte superiore,  nella  quale  devono  essere
inseriti elementi rifrangenti volti verso  le  correnti  di  traffico
interessate, con le seguenti modalita': 
    a) nelle strade o carreggiate a senso unico: nel  delineatore  di
destra, deve apparire un solo elemento rifrangente di  colore  giallo
della  superficie  minima  di  60  cm(Elevato   al   Quadrato);   nel
delineatore di sinistra  devono  apparire  due  elementi  rifrangenti
gialli posti in verticale ed  opportunamente  distanziati  fra  loro,
ciascuno con superficie attiva minima di 30 cm(Elevato al Quadrato); 
    b) nelle strade a doppio senso di marcia: sul  lato  destro  deve
apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul  lato  sinistro
deve apparire un elemento rifrangente di colore bianco; entrambi  gli
elementi  rifrangenti  devono  avere  una  superficie  minima  di  60
cm(Elevato al Quadrato). 
  8. Il materiale e le caratteristiche  devono  essere  tali  da  non
costituire pericolo in caso di collisione da parte dei veicoli. 
  9. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per
la costruzione dei delineatori normali,  le  dimensioni  e  le  forme
degli stessi, nonche' i requisiti fotometrici e  colorimetrici  degli
elementi rifrangenti sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico
approvato con decreto del Ministro dei  lavori  pubblici,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
  10. In presenza di barriere di sicurezza, muri, parapetti  o  altri
impedimenti, i delineatori  possono  essere  sostituiti  da  elementi
rifrangenti, fissati ai manufatti, aventi le  medesime  dimensioni  e
caratteristiche, posti anche nell'onda del nastro della barriera o al
di sopra di esso; e' opportuno che l'altezza da terra degli  elementi
rifrangenti sia la stessa di quelli inseriti nei delineatori normali.