Art. 173 (Art. 42 Cod. Str.)
(Delineatori normali di margine)
1. I delineatori normali di margine (fig. II.463) devono essere
installati lungo quei tronchi stradali, fuori dei centri abitati, nei
quali la velocita' locale predominante, l'andamento planoaltimetrico
o le condizioni climatiche locali rendono necessario visualizzare a
distanza l'andamento dell'asse stradale.
2. Su tratti di strada omogenei l'installazione dei delineatori
deve essere continuativa, evitando installazioni saltuarie e usando
lo stesso tipo di delineatore.
3. I delineatori devono essere spaziati di una distanza costante in
rettilineo, al massimo 50 m, ed infittiti in curva con criterio
differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli intervalli di
posa devono comunque essere il piu' possibile uniformi sullo stesso
tratto di strada, in modo da costituire una guida ottica omogenea.
4. Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla
seguente tabella:
Raggio della curva Spaziamento longitudinale
(metri) (metri)
__ __
Fino a 30 . . . . . . . 6
da 30 a 50. . . . . . . 8
da 50 a 100 . . . . . . 12
da 100 a 200. . . . . . 20
da 200 a 400. . . . . . 30
oltre 400 . . . . . . . intervallo adottato in rettilineo
La spaziatura deve essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo
in zone abitualmente nebbiose.
5. Devono essere collocati al limite esterno della banchina e
comunque a non meno di 50 cm dal bordo esterno della carreggiata.
6. L'altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa fra
70 e 110 cm; la sezione, preferibilmente trapezoidale con spigoli
arrotondati, deve potersi inscrivere in un rettangolo di 10 x 12 cm
con lato minore parallelo all'asse stradale.
7. I delineatori devono essere di colore bianco con fascia nera
alta 25 cm posta nella parte superiore, nella quale devono essere
inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di traffico
interessate, con le seguenti modalita':
a) nelle strade o carreggiate a senso unico: nel delineatore di
destra, deve apparire un solo elemento rifrangente di colore giallo
della superficie minima di 60 cm(Elevato al Quadrato); nel
delineatore di sinistra devono apparire due elementi rifrangenti
gialli posti in verticale ed opportunamente distanziati fra loro,
ciascuno con superficie attiva minima di 30 cm(Elevato al Quadrato);
b) nelle strade a doppio senso di marcia: sul lato destro deve
apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul lato sinistro
deve apparire un elemento rifrangente di colore bianco; entrambi gli
elementi rifrangenti devono avere una superficie minima di 60
cm(Elevato al Quadrato).
8. Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non
costituire pericolo in caso di collisione da parte dei veicoli.
9. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per
la costruzione dei delineatori normali, le dimensioni e le forme
degli stessi, nonche' i requisiti fotometrici e colorimetrici degli
elementi rifrangenti sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
10. In presenza di barriere di sicurezza, muri, parapetti o altri
impedimenti, i delineatori possono essere sostituiti da elementi
rifrangenti, fissati ai manufatti, aventi le medesime dimensioni e
caratteristiche, posti anche nell'onda del nastro della barriera o al
di sopra di esso; e' opportuno che l'altezza da terra degli elementi
rifrangenti sia la stessa di quelli inseriti nei delineatori normali.