Art. 174 (Art. 42 Cod. Str.)
(Delineatori speciali)
1. I delineatori speciali sottoindicati sono utilizzati come
dispositivi permanenti nei casi previsti dal presente articolo:
a) delineatori per galleria;
b) delineatori per strade di montagna;
c) delineatori per curve strette o tornanti;
d) delineatori per intersezioni a "T";
e) delineatori modulari di curva;
f) delineatori di accesso;
g) dispositivi luminosi di delineazione.
2. I delineatori speciali temporanei vengono usati nelle zone di
cantiere o deviazioni conseguenti a lavori in corso ed hanno
caratteristiche e modalita' di applicazione stabilite all'articolo
33.
3. I delineatori speciali permanenti di cui al comma 1 hanno le
seguenti tipologie e norme d'uso:
a) Delineatori per gallerie (fig. II.464).
Sono obbligatori nelle gallerie non illuminate ed in quelle non
rettilinee, e sono raccomandati in tutte le gallerie almeno per 100 m
nel tratto iniziale. Sono costituiti da pannelli rifrangenti di
dimensioni di 20 cm di base per 80 cm di altezza, di colore giallo.
Se la galleria e' a doppio senso di marcia, i pannelli devono essere
a doppia faccia. I pannelli devono essere opportunamente fissati in
modo che non possa modificarsi nel tempo la loro posizione; in
presenza di barriere di sicurezza non devono sporgere verso la
carreggiata rispetto alle barriere stesse. La distanza fra i pannelli
deve essere al massimo di 20 m. Tale distanza deve essere
opportunamente ridotta fino ad un minimo di 8 m se la galleria e' in
curva ed in prossimita' degli imbocchi, per i primi 10 elementi. I
delineatori speciali per gallerie possono essere utilmente impiegati
anche per evidenziare deviazioni o strettoie permanenti della
carreggiata.
b) Delineatori per strade di montagna (fig. II.465).
Devono essere usati nelle strade soggette ad alto innevamento, la
loro ubicazione deve essere scelta in modo che, anche in presenza di
forte innevamento, sia individuabile il tracciato stradale. Possono
essere realizzati con materiali e sezioni diverse, purche' in grado
di resistere alle sollecitazioni proprie dell'ambiente di montagna e
a quelle derivanti dalle operazioni di sgombero della neve. Il
delineatore, la cui altezza deve essere scelta in modo che non venga
coperto dal massimo manto nevoso prevedibile, deve presentare fasce
alternate, di altezza ciascuna di 50 cm, di colore giallo e nero.
Almeno una delle fasce alte deve essere realizzata con pellicola
rifrangente di colore giallo.
c) Delineatore di curva stretta o di tornante (fig. II.466).
Segnala l'andamento del percorso di una curva stretta permanente,
ovvero un "tornante". Il segnale e' costituito da un pannello
rettangolare, posto orizzontalmente, recante un disegno a punte di
freccia bianche su fondo nero, orientate nella direzione di marcia
del veicolo cui e' diretto. Sulle strade extraurbane e' obbligatorio
in tutte le curve di raggio inferiore a 30 m e di sviluppo tale da
determinare mancanza di visibilita'. Tale pannello va installato sul
lato esterno della curva in posizione mediana e ortogonalmente alla
visuale dei conducenti cui e' rivolto. Nelle strade a doppio senso di
marcia i segnali in questione devono essere posti in opera orientati
per ogni direzione di marcia, in modo da essere visibili soltanto
dalla parte del conducente cui si riferiscono. Le dimensioni sono:
1) normale: 60 x 240 cm;
2) grande: 90 x 360 cm.
L'altezza di posa viene fissata caso per caso, a seconda della
configurazione dei luoghi e delle altimetrie, in modo tale che il
pannello ricada il piu' possibile entro il cono visivo dei
conducenti.
d) Delineatore per intersezioni a "T" (fig. II.467).
Deve essere posto di fronte al ramo della intersezione che non
prosegue, al di sotto del gruppo o dei gruppi segnaletici di
direzione, ove esistenti, e parallelamente alla strada che continua.
E' costituito da un pannello rettangolare posto con il lato maggiore
orizzontale, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo
nero, orientate nelle due direzioni esterne. E' obbligatorio, essendo
l'unico dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo. Le
dimensioni sono:
1) normale: 60 x 240 cm;
2) grande: 90 x 360 cm.
e) Delineatori modulari di curva (fig. II.468).
Sono da considerare una sezione modulare del delineatore di curva
stretta. Sono impiegati in serie di piu' elementi per evidenziare il
lato esterno delle curve stradali di raggio superiore a 30 m e curve
autostradali, quando sia necessario migliorare la visibilita'
dell'andamento della strada a distanza. Sono costituiti da un
pannello quadrato delle dimensioni di 60 x 60 cm sulla viabilita'
ordinaria e 90 x 90 cm sulle autostrade e strade extraurbane
principali, con un disegno a punta di freccia bianca su fondo nero.
Lo spaziamento longitudinale fra gli elementi e' di massima quello
previsto dalla tabella seguente; esso deve essere tale che, in ogni
caso, almeno tre delineatori devono essere sempre nel cono visivo del
conducente.
Raggio della curva Spaziamento longitudinale
(metri) (metri)
__ __
da 30 a 50. . . . . . . . . . 8
da 50 a 100 . . . . . . . . . 12
da 100 a 200. . . . . . . . . 20
da 200 a 400. . . . . . . . . 30
oltre 400 (se necessario) . . da 30 a 50
f) Delineatori di accesso (fig. II.469).
Per particolari esigenze della circolazione possono essere adottati
paletti aventi le superfici laterali a strisce alterne bianche e
rosse di altezza di 20 cm. La sezione di questi paletti puo' essere
circolare, quadrata, rettangolare o triangolare. Tale tipo di
delineatore sara' adottato per delimitare i due lati degli accessi
stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per la
loro ubicazione particolare, risultino difficilmente individuabili. I
paletti devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a
garantire una buona visibilita' a distanza, ed essere completamente
rifrangenti.
g) Dispositivi di delineazione luminosa.
Curve, punti critici o altre anomalie stradali possono essere
evidenziate con dispositivi di delineazione luminosi purche' colori,
forme e modalita' d'uso assicurino l'uniformita' di illuminazione e
l'assenza di abbagliamento. Tali dispositivi sono soggetti ad
approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ne
autorizza l'uso per le situazioni specifiche.