Art. 175 (Art. 42 Cod. Str.)
(Dispositivi di segnalazione di ostacoli)
1. Gli ostacoli, le anomalie e i punti critici stradali, ove non
siano eliminabili, devono essere segnalati in tutti i casi in cui sia
giudicato necessario a causa della loro posizione aumentarne la
visibilita', particolarmente nelle ore notturne.
2. Gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che
comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione,
devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate
sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45 in basso
verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate
anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo (fig-
ure II.470 e II.471).
3. Quando l'ostacolo e' localizzato entro la carreggiata, e vi sia
incertezza da quale lato transitare, devono essere posti i prescritti
segnali di passaggi obbligatori o consentiti (figg. II.82/a, II.82/b
e II.83) diretti dalla parte dove i veicoli devono o possono
transitare.
4. In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la
carreggiata, la segnalazione del loro approssimarsi deve essere
effettuata mediante zebrature sulla pavimentazione, ovvero con
strisce orizzontali oblique di incanalamento.
5. I cigli dei marciapiedi possono essere resi meglio visibili
mediante applicazione di strisce alternate di colori contrastanti
(bianco e nero o, se vige il divieto di sosta, con strisce alternate
di colori giallo e nero).
6. Le cuspidi di aiuole o spartitraffico possono essere
presegnalate con appositi dispositivi che devono essere approvati dal
Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale.