Art. 175 (Art. 42 Cod. Str.) 
              (Dispositivi di segnalazione di ostacoli) 
  1. Gli ostacoli, le anomalie e i punti critici  stradali,  ove  non
siano eliminabili, devono essere segnalati in tutti i casi in cui sia
giudicato necessario a  causa  della  loro  posizione  aumentarne  la
visibilita', particolarmente nelle ore notturne. 
  2. Gli ostacoli, esistenti  entro  o  vicino  la  carreggiata,  che
comportino restrizioni di spazio  o  pericolo  per  la  circolazione,
devono  essere  segnalati  mediante   strisce   alternate   tracciate
sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate  a  45  in  basso
verso il lato dove i veicoli transitano;  possono  essere  realizzate
anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo (fig-
ure II.470 e II.471). 
  3. Quando l'ostacolo e' localizzato entro la carreggiata, e vi  sia
incertezza da quale lato transitare, devono essere posti i prescritti
segnali di passaggi obbligatori o consentiti (figg. II.82/a,  II.82/b
e II.83)  diretti  dalla  parte  dove  i  veicoli  devono  o  possono
transitare. 
  4. In aggiunta  al  segnalamento  sugli  ostacoli  posti  entro  la
carreggiata, la  segnalazione  del  loro  approssimarsi  deve  essere
effettuata  mediante  zebrature  sulla  pavimentazione,  ovvero   con
strisce orizzontali oblique di incanalamento. 
  5. I cigli dei marciapiedi  possono  essere  resi  meglio  visibili
mediante applicazione di strisce  alternate  di  colori  contrastanti
(bianco e nero o, se vige il divieto di sosta, con strisce  alternate
di colori giallo e nero). 
  6.  Le  cuspidi  di  aiuole   o   spartitraffico   possono   essere
presegnalate con appositi dispositivi che devono essere approvati dal
Ministero  dei  lavori  pubblici  -  Ispettorato  generale   per   la
circolazione e la sicurezza stradale.