Art. 176 (Art. 42 Cod. Str.)
(Modalita' di realizzazione delle isole di traffico)
1. Le isole di traffico possono essere realizzate nei seguenti
modi:
a) isole a raso: sono realizzate mediante dipintura con vernice
bianca ovvero con chiodi a larga testa, od emisfere. Queste ultime
devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50
cm e devono essere di colore bianco;
b) isole delimitate da elementi verticali: sono realizzate con
paletti, palline, birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro
dell'isola. La distanza tra un elemento e l'altro deve essere tale da
definire perfettamente i margini dell'isola;
c) isole permanenti: possono essere realizzate mediante getto di
calcestruzzo cementizio ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o
pietra da taglio ovvero altro materiale e sistemazione interna a
prato. I cigli possono essere del tipo a barriera o del tipo
sormontabile. Quando l'isola venga interessata da un attraversamento
pedonale e costituisce zona di rifugio deve essere interrotta per una
larghezza pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai
pedoni l'attraversamento a raso della pavimentazione stradale.
2. La zona delimitata dal perimetro dell'isola e' vietata alla
circolazione di tutti i veicoli, ma puo' essere usata dai pedoni come
rifugio per l'attraversamento della carreggiata stradale, allorche'
l'isola sia interessata da un passaggio pedonale.
3. Il sistema a raso dovra' di massima essere adottato durante il
periodo di sperimentazione dell'isola di traffico.