Art. 176 (Art. 42 Cod. Str.) 
        (Modalita' di realizzazione delle isole di traffico) 
  1. Le isole di traffico  possono  essere  realizzate  nei  seguenti
modi: 
    a) isole a raso: sono realizzate mediante dipintura  con  vernice
bianca ovvero con chiodi a larga testa, od  emisfere.  Queste  ultime
devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50
cm e devono essere di colore bianco; 
    b) isole delimitate da elementi verticali:  sono  realizzate  con
paletti, palline, birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro
dell'isola. La distanza tra un elemento e l'altro deve essere tale da
definire perfettamente i margini dell'isola; 
    c) isole permanenti: possono essere realizzate mediante getto  di
calcestruzzo cementizio ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o
pietra da taglio ovvero altro  materiale  e  sistemazione  interna  a
prato. I cigli  possono  essere  del  tipo  a  barriera  o  del  tipo
sormontabile. Quando l'isola venga interessata da un  attraversamento
pedonale e costituisce zona di rifugio deve essere interrotta per una
larghezza pari a quella del passaggio  pedonale  onde  permettere  ai
pedoni l'attraversamento a raso della pavimentazione stradale. 
  2. La zona delimitata dal  perimetro  dell'isola  e'  vietata  alla
circolazione di tutti i veicoli, ma puo' essere usata dai pedoni come
rifugio per l'attraversamento della carreggiata  stradale,  allorche'
l'isola sia interessata da un passaggio pedonale. 
  3. Il sistema a raso dovra' di massima essere adottato  durante  il
periodo di sperimentazione dell'isola di traffico.