Art. 177 (Art. 42 Cod. Str.) 
               (Segnalazione delle isole di traffico) 
  1. L'approssimarsi di un'isola di traffico di qualunque  tipo  deve
essere segnalato da  una  striscia  bianca  continua  di  sufficiente
lunghezza e da opportuna  zebratura  nella  parte  di  pavimentazione
stradale che precede  la  testata  dell'isola  cosi'  come  precisato
all'articolo 150. 
  2. In dette zone  zebrate  possono  impiegarsi  serie  di  elementi
paralleli a profilo sporgente leggermente dal piano viabile  disposti
secondo l'obliquita' della zebratura. 
  3. Gli elementi, con spigoli opportunamente arrotondati, non devono
sporgere piu' di 5 cm  e  devono  essere  verniciati  in  bianco.  La
distanza tra due elementi successivi deve essere di massima di 2 m. 
  4. I cigli delle isole di traffico e dei salvagente possono  essere
resi meglio  visibili  mediante  applicazione  di  strisce  verticali
gialle rifrangenti e nere. 
  5. La  testata  delle  isole  di  traffico  deve  essere  segnalata
mediante il dispositivo a luce propria di cui all'articolo 170, comma
5, o con dispositivo a luce riflessa di colore giallo. 
  6. I dispositivi a luce riflessa, denominati  delineatori  speciali
di ostacolo (fig. II.472), sono in genere  a  sezione  semicircolare,
per consentire una  buona  individuazione  da  diverse  posizioni  di
avvicinamento  ed  hanno  uno   sviluppo   minimo   di   40   cm   di
semicirconferenza per 50 cm di altezza. Devono  essere  completamente
rifrangenti e, se usati in sostituzione delle colonnine luminose o in
combinazione con esse, sono di colore giallo. 
  7. Quando viene segnalata la testata o  i  fronti  delle  isole  di
traffico, il delineatore speciale di ostacolo deve essere  accoppiato
ai vari segnali indicanti i passaggi obbligatori o consentiti  (figg.
II.82/a, II.82/b e II.83).