Art. 177 (Art. 42 Cod. Str.)
(Segnalazione delle isole di traffico)
1. L'approssimarsi di un'isola di traffico di qualunque tipo deve
essere segnalato da una striscia bianca continua di sufficiente
lunghezza e da opportuna zebratura nella parte di pavimentazione
stradale che precede la testata dell'isola cosi' come precisato
all'articolo 150.
2. In dette zone zebrate possono impiegarsi serie di elementi
paralleli a profilo sporgente leggermente dal piano viabile disposti
secondo l'obliquita' della zebratura.
3. Gli elementi, con spigoli opportunamente arrotondati, non devono
sporgere piu' di 5 cm e devono essere verniciati in bianco. La
distanza tra due elementi successivi deve essere di massima di 2 m.
4. I cigli delle isole di traffico e dei salvagente possono essere
resi meglio visibili mediante applicazione di strisce verticali
gialle rifrangenti e nere.
5. La testata delle isole di traffico deve essere segnalata
mediante il dispositivo a luce propria di cui all'articolo 170, comma
5, o con dispositivo a luce riflessa di colore giallo.
6. I dispositivi a luce riflessa, denominati delineatori speciali
di ostacolo (fig. II.472), sono in genere a sezione semicircolare,
per consentire una buona individuazione da diverse posizioni di
avvicinamento ed hanno uno sviluppo minimo di 40 cm di
semicirconferenza per 50 cm di altezza. Devono essere completamente
rifrangenti e, se usati in sostituzione delle colonnine luminose o in
combinazione con esse, sono di colore giallo.
7. Quando viene segnalata la testata o i fronti delle isole di
traffico, il delineatore speciale di ostacolo deve essere accoppiato
ai vari segnali indicanti i passaggi obbligatori o consentiti (figg.
II.82/a, II.82/b e II.83).