Art. 178 (Art. 42 Cod. Str.)
(Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali
e delimitatori di corsia)
1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono
realizzati generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni
componibili mediante appositi incastri. Essi devono essere impiegati
solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio
ovvero piattaforme di carico.
2. Le corsie riservate in cui e' permesso il transito solo a deter-
minate categorie di veicoli possono essere delimitate fisicamente,
oltre che dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e
7, con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura
longitudinale.
3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito
urbano, sono costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di
colore giallo. Devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio
alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il distacco
per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico e devono
essere posizionati in modo da consentire il deflusso delle acque
piovane.
4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30
cm, altezza compresa tra 3 e 10 cm con una consistenza ed un profilo
tale da consentirne il sormonto in caso di necessita'. Possono essere
dotati di inserti rifrangenti o di altri sistemi catadiottrici per
renderli maggiormente visibili.
5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere
approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa
ordinanza dell'ente proprietario della strada.