Art. 179 (Art. 42 Cod. Str.) 
                     (Rallentatori di velocita') 
  1. Su tutte le strade si possono adottare sistemi di  rallentamento
della velocita' costituiti da bande trasversali,  interessanti  tutta
la  larghezza  della  carreggiata,  ad  effetto  ottico,  acustico  o
vibratorio,  ottenibili   con   opportuni   mezzi   di   segnalamento
orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione. 
  2. I sistemi di rallentamento ad  effetto  ottico  sono  realizzati
mediante  applicazione  in  serie  di  almeno   4   strisce   bianche
rifrangenti  con  larghezza  crescente  nel   senso   di   marcia   e
distanziamento  decrescente.  La  prima  striscia  deve   avere   una
larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10  cm  di
larghezza (figura II.473). 
  3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico  sono  realizzati
mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con  la
scarificazione  o  incisione  superficiale   della   stessa   o   con
l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza,
eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi
possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensita'. 
  4. Sulle strade dove vige un limite di velocita'  inferiore  ai  50
km/h si  possono  adottare  dossi  artificiali  evidenziati  mediante
zebrature gialle e  nere  parallele  alla  direzione  di  marcia,  di
larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474)
visibili sia di giorno che di notte. 
  5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade
residenziali, nei parchi pubblici e privati,  nei  residences,  ecc.;
possono essere installati in serie e devono essere  presegnalati.  Ne
e'  vietato  l'impiego  sulle  strade  che  costituiscono   itinerari
preferenziali  dei  veicoli  normalmente  impiegati  per  servizi  di
soccorso o di pronto intervento. 
  6. I dossi di cui al  comma  4,  sono  costituiti  da  elementi  in
rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo
convesso. In funzione dei limiti di velocita'  vigenti  sulla  strada
interessata hanno le seguenti dimensioni: 
    a) per limiti di velocita' pari od inferiori a 50 km/h  larghezza
non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm; 
    b) per limiti di velocita' pari o inferiori a 40  km/h  larghezza
non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm; 
    c) per limiti di velocita' pari o inferiori a 30  km/h  larghezza
non inferiore a 1200 cm e altezza non superiore a 7 cm. 
  I tipi a) e b) devono essere realizzati  in  elementi  modulari  in
gomma o materiale plastico, il tipo c) puo' essere  realizzato  anche
in conglomerato. Nella  zona  interessata  dai  dossi  devono  essere
adottate  idonee  misure  per  l'allontanamento  delle  acque.  Nelle
installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma
4, deve essere compresa tra 20  e  100  m  a  seconda  della  sezione
adottata. 
  7. Il presegnalamento e' costituito dal segnale di cui alla  figura
II.50 con un valore compreso tra 50 e 20 unitamente al segnale di cui
alla figura II.2 di formato ridotto, posto almeno  20  m  prima.  Una
serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi  segnali
e  pannello  integrativo  con  la  parola  "serie"   oppure   "n.   .
rallentatori". 
  8.  I  rallentatori  di  velocita'  prefabbricati   devono   essere
fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare  spostamenti  o
distacchi dei singoli elementi o  parte  di  essi,  e  devono  essere
facilmente rimovibili. La superficie superiore dei  rallentatori  sia
prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole. 
  9. I dispositivi rallentatori di velocita' devono essere  approvati
dal Ministero dei lavori  pubblici  -  Ispettorato  generale  per  la
circolazione  e  la  sicurezza  stradale  e  posti  in  opera  previa
ordinanza dell'ente proprietario della strada  che  ne  determina  il
tipo e la ubicazione.