Art. 179 (Art. 42 Cod. Str.)
(Rallentatori di velocita')
1. Su tutte le strade si possono adottare sistemi di rallentamento
della velocita' costituiti da bande trasversali, interessanti tutta
la larghezza della carreggiata, ad effetto ottico, acustico o
vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento
orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.
2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati
mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche
rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e
distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una
larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di
larghezza (figura II.473).
3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati
mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la
scarificazione o incisione superficiale della stessa o con
l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza,
eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi
possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensita'.
4. Sulle strade dove vige un limite di velocita' inferiore ai 50
km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante
zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di
larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474)
visibili sia di giorno che di notte.
5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade
residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.;
possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne
e' vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari
preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di
soccorso o di pronto intervento.
6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in
rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo
convesso. In funzione dei limiti di velocita' vigenti sulla strada
interessata hanno le seguenti dimensioni:
a) per limiti di velocita' pari od inferiori a 50 km/h larghezza
non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
b) per limiti di velocita' pari o inferiori a 40 km/h larghezza
non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
c) per limiti di velocita' pari o inferiori a 30 km/h larghezza
non inferiore a 1200 cm e altezza non superiore a 7 cm.
I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in
gomma o materiale plastico, il tipo c) puo' essere realizzato anche
in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere
adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle
installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma
4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione
adottata.
7. Il presegnalamento e' costituito dal segnale di cui alla figura
II.50 con un valore compreso tra 50 e 20 unitamente al segnale di cui
alla figura II.2 di formato ridotto, posto almeno 20 m prima. Una
serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali
e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n. .
rallentatori".
8. I rallentatori di velocita' prefabbricati devono essere
fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o
distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere
facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia
prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.
9. I dispositivi rallentatori di velocita' devono essere approvati
dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa
ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il
tipo e la ubicazione.