Art. 180 (Art. 42 Cod. Str.)
(Dissuasori di sosta)
1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire
la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere
utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta
abusiva.
2. Tali dispositivi possono armonizzarsi con gli arredi stradali e
assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone
pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi
riservati per altri usi.
3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie
diverse tra le quali l'ente proprietario della strada puo'
individuare quelle piu' confacenti alle singole specifiche
necessita', alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.
4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi,
cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorche'
integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono esercitare
un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano
viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, se trattasi
di componenti singoli disposti lungo un perimetro.
5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale:
calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma
autoestinguente. Non devono, per forma od altre caratteristiche,
creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.
6. I dissuasori di sosta devono essere approvati dal Ministero dei
lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente
proprietario della strada.