Art. 107. 
Oneri relativi alla manutenzione  e  gestione  delle  scuole  materne
   statali, alle loro attrezzature ed edilizia 
  1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di  gestione
e la custodia degli edifici  delle  scuole  materne  statali  sono  a
carico del comune ove hanno sede le scuole. E'  ugualmente  a  carico
del comune il personale di custodia. 
  2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e  il  materiale  di
gioco delle scuole materne statali sono  a  carico  dello  Stato.  Le
attrezzature, l'arredamento  ed  il  materiale  forniti  dallo  Stato
restano in proprieta' dei comuni  per  essere  utilizzati  unicamente
secondo l'originaria destinazione. 
  3. I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16
settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza  dei
comuni previste dal comma 1. 
  4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni  ai  sensi  della
lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della  citata  legge  1960  n.
1014, sara' preso in considerazione  anche  il  numero  degli  alunni
iscritti nelle scuole materne statali  esistenti  nel  territorio  di
ciascun comune.