Art. 62. 
                      Sostituzione e riduzione 
  1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un  agente
cancerogeno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo,  sempre
che cio' e' tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o
un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non e' o
e' meno  nocivo  alla  salute  e  eventualmente  alla  sicurezza  dei
lavoratori. 
  2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno
il  datore   di   lavoro   provvede   affinche'   la   produzione   o
l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema  chiuso
sempre che cio' e' tecnicamente possibile. 
  3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile
il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione  dei
lavoratori sia ridotto al piu' basso valore tecnicamente possibile.