Art. 62. Sostituzione e riduzione 1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che cio' e' tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non e' o e' meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori. 2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro provvede affinche' la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre che cio' e' tecnicamente possibile. 3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al piu' basso valore tecnicamente possibile.