Art. 62.
Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente
cancerogeno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre
che cio' e' tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o
un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non e' o
e' meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei
lavoratori.
2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno
il datore di lavoro provvede affinche' la produzione o
l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso
sempre che cio' e' tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile
il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione dei
lavoratori sia ridotto al piu' basso valore tecnicamente possibile.