Art. 63.
Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro
effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni, i
risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4,
commi 2 e 3.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro
frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero
utilizzati, della loro concentrazione, della capacita' degli stessi
di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche
in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato
solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e
se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne
impedisce la fuoriuscita.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione
di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del
presente titolo, adattandole alle particolarita' delle situazioni
lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, e' integrato con i
seguenti dati:
a) le attivita' lavorative che comportano la presenza di sostanze
o preparati cancerogeni o di processi industriali di cui all'allegato
VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti
cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni
prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurita' o
sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
ad agenti cancerogeni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado
della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di
cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.