Art. 63. 
                       Valutazione del rischio 
  1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62,  il  datore  di  lavoro
effettua una valutazione dell'esposizione  a  agenti  cancerogeni,  i
risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4,
commi 2 e 3. 
  2.  Detta  valutazione   tiene   conto,   in   particolare,   delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro  durata  e  della  loro
frequenza, dei quantitativi di  agenti  cancerogeni  prodotti  ovvero
utilizzati, della loro concentrazione, della capacita'  degli  stessi
di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche
in relazione al loro stato di  aggregazione  e,  qualora  allo  stato
solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma  polverulenta  e
se o meno contenuti  in  una  matrice  solida  che  ne  riduce  o  ne
impedisce la fuoriuscita. 
  3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione
di cui al comma 1, adotta  le  misure  preventive  e  protettive  del
presente titolo, adattandole  alle  particolarita'  delle  situazioni
lavorative. 
  4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, e' integrato con  i
seguenti dati: 
    a) le attivita' lavorative che comportano la presenza di sostanze
o preparati cancerogeni o di processi industriali di cui all'allegato
VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati  agenti
cancerogeni; 
    b)  i  quantitativi  di  sostanze  ovvero  preparati  cancerogeni
prodotti  ovvero  utilizzati,  ovvero  presenti  come   impurita'   o
sottoprodotti; 
    c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
ad agenti cancerogeni; 
    d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove  nota  e  il  grado
della stessa; 
    e) le misure preventive e protettive applicate  ed  il  tipo  dei
dispositivi di protezione individuale utilizzati; 
    f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli  agenti
cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti. 
  5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al
comma  1  in  occasione  di   modifiche   del   processo   produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in
ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 
  6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai  dati  di
cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.