Art. 64.
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati,
che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di
agenti cancerogeni non superiori alle necessita' delle lavorazioni e
che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale
da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di
lavoro in quantitativi superiori alle necessita' predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o
che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, anche isolando le
lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed
accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi
connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree
e' fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non
vi e' emissione di agenti cancerogeni nell'aria. Se cio' non e'
tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve
avvenire il piu' vicino possibile al punto di emissione mediante
aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera
n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato
sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare
l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare
precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non
prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di
misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali,
delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono
comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati,
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti
agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in
particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo
chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure
protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali
l'esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi
particolarmente elevati.