Art. 64. 
             Misure tecniche, organizzative, procedurali 
  1. Il datore di lavoro: 
    a) assicura, applicando metodi e procedure  di  lavoro  adeguati,
che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi  di
agenti cancerogeni non superiori alle necessita' delle lavorazioni  e
che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale
da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo  di
lavoro in quantitativi superiori alle necessita' predette; 
    b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti  o
che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, anche  isolando  le
lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati  segnali  di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare",  ed
accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi  per  motivi
connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In  dette  aree
e' fatto divieto di fumare; 
    c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non
vi e' emissione di agenti  cancerogeni  nell'aria.  Se  cio'  non  e'
tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni  deve
avvenire il piu' vicino possibile  al  punto  di  emissione  mediante
aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma  5,  lettera
n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di  un  adeguato
sistema di ventilazione generale; 
    d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare
l'efficacia delle misure di cui alla lettera  c)  e  per  individuare
precocemente  le  esposizioni  anomale  causate  da  un  evento   non
prevedibile o da un  incidente,  con  metodi  di  campionatura  e  di
misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del  decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
    e) provvede alla regolare  e  sistematica  pulitura  dei  locali,
delle attrezzature e degli impianti; 
    f)  elabora  procedure  per  i  casi  di  emergenza  che  possono
comportare esposizioni elevate; 
    g)  assicura  che  gli  agenti   cancerogeni   sono   conservati,
manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; 
    h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai  fini  dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle  lavorazioni  contenenti
agenti  cancerogeni,  avvengano  in  condizioni  di   sicurezza,   in
particolare utilizzando  contenitori  ermetici  etichettati  in  modo
chiaro, netto, visibile; 
    i) dispone, su conforme  parere  del  medico  competente,  misure
protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali
l'esposizione   a   taluni   agenti   cancerogeni   presenta   rischi
particolarmente elevati.