Art. 65. 
                          Misure igieniche 
  1. Il datore di lavoro: 
    a) assicura che  i  lavoratori  dispongano  di  servizi  igienici
appropriati ed adeguati; 
    b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; 
    c) provvede affinche' i  dispositivi  di  protezione  individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo  altresi'  a  far  riparare  o  sostituire
quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione. 
  2. E' vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro
di cui all'art. 64, lettera b).