Art. 65.
Misure igieniche
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici
appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinche' i dispositivi di protezione individuale
siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresi' a far riparare o sostituire
quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. E' vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro
di cui all'art. 64, lettera b).