Art. 66. 
                      Informazione e formazione 
  1. Il datore di lavoro fornisce ai  lavoratori,  sulla  base  delle
conoscenze disponibili, informazioni ed  istruzioni,  in  particolare
per quanto riguarda: 
    a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la  loro
dislocazione, i rischi per la salute connessi al  loro  impiego,  ivi
compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; 
    b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; 
    c) le misure igieniche da osservare; 
    d) la necessita' di indossare e impiegare indumenti di  lavoro  e
protettivi  e  dispositivi  individuali  di  protezione  ed  il  loro
corretto impiego; 
    e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e  le  misure
da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. 
  2. Il datore  di  lavoro  assicura  ai  lavoratori  una  formazione
adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 
  3. L'informazione e la formazione di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
fornite prima che  i  lavoratori  siano  adibiti  alle  attivita'  in
questione e vengono ripetute, con frequenza  almeno  quinquennale,  e
comunque ogni qualvolta si verificano nelle  lavorazioni  cambiamenti
che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
  4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche' gli  impianti,  i
contenitori,  gli  imballaggi  contenenti  agenti  cancerogeni  siano
etichettati in  maniera  chiaramente  leggibile  e  comprensibile.  I
contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi
al disposto  della  legge  29  maggio  1974,  n.  256,  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
 
Nota all'art. 66:
             - La legge n. 256/1974 reca classificazione e disciplina
          dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e  dei
          preparati pericolosi.