Art. 67.
Esposizione non prevedibile
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono
comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere
la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante
per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area
interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli
interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie,
indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non puo'
essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata
al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al piu' presto all'organo di
vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce
sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.