Art. 67. 
                     Esposizione non prevedibile 
  1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che  possono
comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta quanto prima misure appropriate per identificare  e  rimuovere
la causa dell'evento e ne informa i lavoratori  e  il  rappresentante
per la sicurezza. 
  2.  I   lavoratori   devono   abbandonare   immediatamente   l'area
interessata,  cui  possono  accedere  soltanto   gli   addetti   agli
interventi  di  riparazione  ed  ad  altre   operazioni   necessarie,
indossando idonei indumenti protettivi e  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie, messi  a  loro  disposizione  dal  datore  di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi  di  protezione  non  puo'
essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,  e'  limitata
al minimo strettamente necessario. 
  3. Il datore di  lavoro  comunica  al  piu'  presto  all'organo  di
vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1  e  riferisce
sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.