Art. 68.
Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di
manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure
di prevenzione tecnicamente applicabili, e' prevedibile
un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle
suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile,
all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante
appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di
protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori
adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti
e' in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessita'
delle lavorazioni.