Art. 68. 
                  Operazioni lavorative particolari 
  1. Nel caso di determinate operazioni lavorative,  come  quella  di
manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le  misure
di   prevenzione    tecnicamente    applicabili,    e'    prevedibile
un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di  lavoro
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: 
    a) dispone  che  soltanto  tali  lavoratori  hanno  accesso  alle
suddette  aree  anche  provvedendo,   ove   tecnicamente   possibile,
all'isolamento delle stesse ed  alla  loro  identificazione  mediante
appositi contrassegni; 
    b) fornisce ai lavoratori speciali  indumenti  e  dispositivi  di
protezione individuale che devono  essere  indossati  dai  lavoratori
adibiti alle suddette operazioni. 
  2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori  addetti
e' in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con  le  necessita'
delle lavorazioni.