Art. 83.
Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) alla disciplina del monitoraggio della qualita' dell'aria:
metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle
stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;
b) alla fissazione di valori limite e guida della qualita'
dell'aria;
c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
d) alla relazione annuale sullo stato di qualita' dell'aria;
e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il
contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di
emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle
migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli
impianti esistenti;
f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le
emissioni nell'atmosfera o la qualita' dell'aria sono soggette a
limiti o valori piu' restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 84;
g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi
rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei
carburanti nonche' alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze
inquinanti in essi presenti;
h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani
regionali di risanamento e tutela della qualita' dell'aria;
i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli
inventari delle fonti di emissione;
l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle
emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli
stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;
n) alla determinazione dei valori limite e di qualita' dei criteri
di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione
diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico;
o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanita', di intesa
con la regione interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla
competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del presente
decreto legislativo.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del
comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
Note all'art. 83:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.
- Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, reca "Attuazione
delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" ed e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140. Il testo del comma 2
dell'art. 17 e' il seguente:
"2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della
industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle
disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli
impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere
favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanita',
sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del
piano energetico nazionale, per le centrali di nuova
installazione saranno applicate, anche in deroga alle
disposizioni del presente decreto, le procedure definite
nell'ambito del piano medesimo".