Art. 83.
                     Compiti di rilievo nazionale
  1. Ai  sensi dell'articolo 1, comma  4, lettera c), della  legge 15
marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
  a)  alla  disciplina  del monitoraggio  della  qualita'  dell'aria:
metodi  di analisi,  criteri di  installazione e  funzionamento delle
stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;
  b)  alla  fissazione  di  valori  limite  e  guida  della  qualita'
dell'aria;
  c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
  d) alla relazione annuale sullo stato di qualita' dell'aria;
  e)  alla  fissazione  e  aggiornamento delle  linee  guida  per  il
contenimento  delle  emissioni,  dei   valori  minimi  e  massimi  di
emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle
migliori  tecnologie  disponibili  e  criteri  di  adeguamento  degli
impianti esistenti;
  f)  alla  individuazione  di  aree interregionali  nelle  quali  le
emissioni  nell'atmosfera o  la  qualita' dell'aria  sono soggette  a
limiti o valori  piu' restrittivi, fatto salvo  quanto disposto dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 84;
  g) alla determinazione  delle caratteristiche merceologiche, aventi
rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei
carburanti nonche' alla fissazione dei  limiti del tenore di sostanze
inquinanti in essi presenti;
  h)  alla determinazione  dei criteri  per l'elaborazione  dei piani
regionali di risanamento e tutela della qualita' dell'aria;
  i)  alla definizione  di criteri  generali per  la redazione  degli
inventari delle fonti di emissione;
  l)  alla  fissazione delle  prescrizioni  tecniche  in ordine  alle
emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
  m) all'accertamento delle  caratteristiche costruttive e funzionali
dei veicoli  a motore e  alla disciplina delle revisioni  dei veicoli
stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;
  n) alla determinazione dei valori  limite e di qualita' dei criteri
di misurazione, dei requisiti  acustici, dei criteri di progettazione
diretti alla  tutela dell'ambiente esterno e  dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico;
  o) al parere dei Ministri  dell'ambiente e della sanita', di intesa
con la regione  interessata, previsto dall'articolo 17,  comma 2, del
decreto  del Presidente  della  Repubblica 24  maggio  1988, n.  203,
limitatamente agli  impianti di produzione di  energia riservati alla
competenza  dello  Stato,  ai  sensi dell'articolo  29  del  presente
decreto legislativo.
  2. Le funzioni di cui alle lettere a),  b), e), f), h), i) e l) del
comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.
 
          Note all'art. 83:
            -  Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
          veda in nota all'art. 3.
            - Il D.P.R. 24 maggio  1988,  n.  203,  reca  "Attuazione
          delle  direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
          concernenti  norme  in  materia  di   qualita'   dell'aria,
          relativamente   a   specifici   agenti   inquinanti,  e  di
          inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai  sensi
          dell'art.    15  della  legge 16 aprile 1987, n. 183" ed e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  16  giugno  1988,  n.  140. Il testo del comma 2
          dell'art. 17 e' il seguente:
            "2. Le autorizzazioni di competenza  del  Ministro  della
          industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle
          disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli
          impianti  di  cui al comma 1, sono rilasciate previo parere
          favorevole dei  Ministri  dell'ambiente  e  della  sanita',
          sentita  la  regione  interessata.  Dopo l'approvazione del
          piano  energetico  nazionale,  per  le  centrali  di  nuova
          installazione  saranno  applicate,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni del presente decreto,  le  procedure  definite
          nell'ambito del piano medesimo".