Art. 84.
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli
articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:
a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni
interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualita'
dell'aria sono soggette a limiti o valori piu' restrittivi in
relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;
b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti
termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di
emissione.