Art. 84.
          Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
amministrative  non espressamente  indicate nelle  disposizioni degli
articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:
  a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni
interessate, interregionali  nelle quali  le emissioni o  la qualita'
dell'aria  sono  soggette  a  limiti o  valori  piu'  restrittivi  in
relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;
  b)  al  rilascio  dell'abilitazione  alla  conduzione  di  impianti
termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
  c) alla tenuta  e all'aggiornamento degli inventari  delle fonti di
emissione.