Art. 117. 1. Nell'articolo 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole ", nonche' le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 281-sexies.".
Nota all'art. 117: - Il testo vigente dell'art. 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 35 (Volumi dei provvedimenti originali). - Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d'ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonche' le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281-sexies.".