Art. 117.

  1.  Nell'articolo 35 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di  procedura  civile sono aggiunte, in fine, le parole ", nonche' le
copie   dei  verbali  contenenti  le  sentenze  pronunciate  a  norma
dell'articolo 281-sexies.".
 
           Nota all'art. 117:
            - Il testo vigente dell'art. 35  delle  disposizioni  per
          l'attuazione   del   codice   di   procedura  civile,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 35  (Volumi  dei  provvedimenti  originali).  -  Il
          cancelliere  deve  riunire   annualmente in volumi separati
          gli originali delle sentenze, dei decreti  d'ingiunzione  e
          dei processi verbali di conciliazione, nonche' le copie dei
          verbali   contenenti   le   sentenze  pronunciate  a  norma
          dell'art. 281-sexies.".