Art. 118.

  1.  La  rubrica  del  capo  I del titolo III delle disposizioni per
l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e' sostituita dalla
seguente: "DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE".
  2.  Nel  medesimo  capo  la  ripartizione  interna  in  sezioni  e'
soppressa.