Art. 120.

  1.  Nell'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice
di procedura civile le parole "di pretura o" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 120:
            - Il testo vigente dell'art. 55  delle  disposizioni  per
          l'attuazione   del   codice   di   procedura  civile,  come
          modificato dal presente decreto legislativo qui pubblicato,
          e' il seguente:
            "Art. 55 (Distribuzione delle udienze tra i  magistrati).
          - Il capo dell'ufficio del giudice di pace distribuisce con
          decreto  al  principio  di  ogni  trimestre  le  udienze di
          istruzione  o  di  discussione  tra  i  magistrati  addetti
          all'ufficio.".