Art. 120. 1. Nell'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole "di pretura o" sono soppresse.
Nota all'art. 120: - Il testo vigente dell'art. 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 55 (Distribuzione delle udienze tra i magistrati). - Il capo dell'ufficio del giudice di pace distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all'ufficio.".